Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 29 novembre – 12 febbraio, n. 3304
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d’appello di Roma Giovanni S. , dipendente della C. – a far tempo dal marzo 1996, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma la quale aveva respinto i ricorsi, poi riuniti, da lui proposti nei confronti del suo datore di lavoro, ricorsi con i quali aveva chiesto l’accertamento del suo diritto all’inquadramento, dal 1 gennaio 1977, nella categoria dei dirigenti (o, comunque, nella superiore qualifica di fatto posseduta), la reintegra nelle mansioni svolte prima dell’intervenuto demansionamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 28 luglio 1997.
Con sentenza non definitiva del 30 marzo 2005 la Corte d’appello, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento ed ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Ad avviso della Corte, il rifiuto opposto da S. , impiegato direttivo con trentun anni di servizio, di eseguire l’ordine impartitogli da un superiore ed avente ad oggetto l’indicazione su una carta geografica delle linee di traffico delle navi passeggeri, era legittimo perché inteso a contrastare una riduzione della qualità delle mansioni contraria all’art. 2103 cod. civ., onde non poteva essere considerato come illecito disciplinare.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la C., formulando due motivi di gravame; S. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente lamenta motivazione illogica, sufficiente e contraddittoria per avere la Corte d’appello tenuto illegittimo il rifiuto, opposto dal prestatore al datore di lavoro, di eseguire le mansioni assegnate ritenute inferiori alla qualifica acquisita senza il preliminare esame del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nella fattispecie e senza il conseguente accertamento della qualifica e delle specifiche mansioni ad essa corrispondenti.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 cod.civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 26 giugno 1999 n. 6663, 1^ marzo 2001 n. 2948, 7 novembre 2005 n. 21479, 8 giugno 2006 n. 13365, 27 aprile 2007 n. 10086).
Nel caso in cui il lavoratore licenziato per insubordinazione (per aver rifiutato di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro) deduca la violazione dell’art. 2103 cit., con ciò formulando una eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito, chiamato a procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, deve, pertanto, verificare in primo luogo “la correttezza dell’operato del datore di lavoro in relazione all’eventuale illegittimità dell’esercizio dello ius variandi (in questi termini, Cass. n. 2948/2001, cit.; nonché Cass. 2 luglio 2002 n. 10187). Ne consegue che in una controversia siffatta è necessario accertare anzitutto la qualifica e le mansioni del dipendente al fine di stabilire se la lamentata modificazione di queste abbia dato luogo o meno ad un illegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali.
Nel caso in esame la Corte d’appello si è limitata, invece, ad fermare che il prestatore di lavoro era “impiegato direttivo con ventun anni di servizio”, senza alcun riferimento al testo del contratto collettivo e soprattutto al contenuto delle mansioni da questi in concreto svolte sino a quel momento ed esprimendo il giudizio circa la dequalificazione a suo dire subita dal S. (cui sarebbe stato affidato un incarico “non rispondente alla sua pregressa professionalità”) “indipendentemente dalla qualifica da riconoscersi e che andrà valutata nel prosieguo del giudizio”. Essa ha ritenuto, inoltre, che la compilazione di un grafico fosse inferiore alla detta qualifica, imputando alla datrice di lavoro di non aver provato “l’importanza e la delicatezza dell’incarico”. Queste lacune della motivazione comportano la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale accerterà preliminarmente le mansioni svolte da S. all’atto del recesso e la qualifica ad esse corrispondente e valuterà quindi, adeguatamente motivando, se l’esecuzione della prestazione a questi richiesta ne pregiudicasse la dignità professionale. Il secondo motivo di ricorso, denunciante violazione di regole di ermeneutica negoziale, rimane assorbito.
Lo stesso giudice del rinvio provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la causa; alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.