Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 14 febbraio 2008 n. 3777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per L’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via IV Novembre N. 144, rappresentato e difesa dagli avvocati La Peccerella Luigi, Raspanti Rita, giusta delega in atti;
contro
I. S.;
e sul 2° ricorso n° 01680/06 proposto da I. S.,
contro
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro;
avverso la sentenza n. 4552/04 della Corte d’Appello di Napoli, depositata i1 06/12/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/07 dal Consigliere Dott. Aldo De Matteis; udito l’Avvocato P. per delega La P.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per l’accoglimento principale e rigetto dell’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’I.N.A.I.L. ha sospeso, per mancata presentazione alla visita di revisione del 2 marzo 1999, la rendita costituita con decorrenza 2 dicembre 1984 da parte dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al proprio dipendente I. S., derivante dalla unificazione della rendita (nella misura del 35%) per malattia professionale otopatia da rumore, costituita nel luglio 1975, e da ulteriore rendita da infortunio sul lavoro del 2 agosto 1984.
Il primo giudice, adito dall’I., ha accertato con consulenza tecnica una residua inabilità permanente del 12%. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 11 ottobre/6 dicembre 2004 n. 4582, in accoglimento dell’appello dell’I., ha condannato l’I.N.A.I.L. a ripristinare la rendita unificata nella misura del 35%.
Il giudice di appello ha rilevato che la rendita unica era stata costituita con decorrenza del diritto dal 2 dicembre 1984, e pertanto la revisione del 2 marzo 1999 non poteva incidere sui postumi della malattia professionale, il cui quindicennio, decorrente dalla sua costituzione nel 1975, era ormai ampiamente trascorso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’I.N.A.I.L., con unico motivo.
L’intimato si è costituito con controricorso, resistendo; ha proposto ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono esser riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con unico motivo l’Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 80, 83 e 137 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per avere disatteso il principio di diritto enunciato dalle sentenze di questa Corte a sezioni unite 25 marzo 2005 nn. 6402 e 6403, secondo cui i termini per la revisione, differenziati secondo il regime giuridico delle inabilità che hanno dato origine alle singole rendite, decorrono dalla data di costituzione della rendita unica. Il motivo è fondato, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza 25 marzo 2005 n. 6402, secondo cui “In caso di costituzione di rendita unica I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine – decorrente dalla data di detta costituzione – entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell’ assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell’I.N.A.I.L.) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell’inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell’attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell’assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell’Istituto”. Alla luce di tale principio la convocazione a visita per il 2 marzo 1999 era tempestiva in relazione alla componente otopatica della rendita unica costituita con decorrenza 2 dicembre 1984, e pertanto la mancata comparizione legittima l’Istituto, ai sensi dell’art. 83, comma 5, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a sospendere il pagamento della rendita. Con il proprio ricorso incidentale l’I. chiede che, ove venga accolto il ricorso dell’I.N.A.I.L., la causa sia rinviata ad altro giudice di appello per la verifica, a mezzo di c.t.u., del suo stato di inabilità permanente. Rileva che nel proprio atto di appello aveva contestato le conclusioni peritali di primo grado, ed aveva insistito per l’ammissione di nuova c.t.u.. Aggiunge che la richiesta appare giustificata dalla attestazione dell’ispettorato sanitario presso il Ministero dei trasporti, al momento della costituzione della rendita per otopatia, che questa costituiva un postumo inemendabile. Anche il ricorso incidentale va accolto. L’inadempimento dell’assicurato all’obbligo di sottoporsi alla visita medica di controllo disposta dall’I.N.A.I.L. ai fini della revisione della rendita per infortunio sul lavoro o per tecnopatia professionale invalidante (previsto rispettivamente dagli artt. 83, quinto comma, e 146, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124) facoltizza l’Istituto (in via cautelare) a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti della rendita, senza che da ciò consegua, non essendo prevista alcuna decadenza, la perdita definitiva della prestazione previdenziale che successivamente risulti spettante, in quanto tale inadempimento rileva soltanto sotto il profilo dell’impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito dell’assicurato, il ritardo delle quali cessa, per ciò stesso, di essere imputabile all’I.N.A.I.L. (sul quale quindi non grava alcuna obbligazione accessoria ex art. 1224 cod. civ. nell’ipotesi di successivo recupero, da parte dell’assicurato, delle somme corrispondenti ai pagamenti sospesi) e pertanto non esclude che il diritto alla prestazione rivendicata possa ritenersi già sorto al verificarsi delle condizioni di legge e che il relativo accertamento, concluso il pregiudiziale procedimento amministrativo, possa essere richiesto in sede giurisdizionale (Cass. 19 maggio 1997 n. 4453). La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa ad altro giudice, designato nella Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alle spese processuali del presente giudizio. P.Q.M. riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 20 dicembre 2007. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2008