Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 22 gennaio – 15 febbraio 2008, n. 3797
Svolgimento del processo
C. Teresa chiedeva la separazione con addebito dal marito G. Alfonso a fronte del matrimonio concordatario contratto il 28.6.1975. Il G. aderiva alla domanda di separazione, ma si opponeva all’attribuzione dell’addebito. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea ed assegnava la casa coniugale alla C. .
La Corte d’appello de L’Aquila accoglieva parzialmente l’appello del G. condannando la C. al versamento in favore di quest’ultimo di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300, oltre rivalutazione. Osservava che era fondata la pronuncia dell’addebito alla luce dell’accertato comportamento offensivo e violento del G. nei confronti della moglie, anche per motivi futili. Non vi erano ragioni per ritenere compiacenti le deposizioni dei numerosi testi a carico e d’altra parte il carattere violento e prevaricatore del G. era stato confermato dalle sentenze del Tribunale di Teramo e della Corte d’appello de L’Aquila che l’avevano condannato per il delitto di maltrattamenti in danno del coniuge.
L’assegnazione della casa di abitazione alla moglie era giustificata per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del G. che era soltanto comproprietario dell’alloggio adibito a casa coniugale. Tuttavia la Corte riteneva di ovviare alle difficoltà che il G. , non più giovane per essere nato nel 1948, essendo stato posto in mobilità avrebbe incontrato nella ricerca di un nuovo lavoro, riconoscendogli un assegno di mantenimento a carico della moglie nella misura di euro 300 mensili.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la C. Teresa articolando un unico motivo. Resiste con controricorso il G. , che ha proposto ricorso incidentale anch’esso con unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso principale la C. deduce violazione dell’art. 156, co. 1, n. 3, c.c. per aver la Corte d’appello pronunciato la separazione con addebito al G. e riconosciuto il diritto dello stesso ad un assegno di mantenimento contro il divieto di legge.
Con il ricorso incidentale il G. deduce violazione di legge e difetto di motivazione, senza indicare le norme violate. Osserva che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di porre l’assegno a carico della moglie, tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente incidentale. Tale assegno non violerebbe il divieto di legge perché non sarebbe un assegno di mantenimento, vietato dall’art. 156, ma avrebbe funzione alimentare. Sarebbe invece illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito la casa coniugale alla moglie. Le esigenze affettive della C. , riconosciute dalla Corte d’appello, sarebbero nulla rispetto alle difficoltà in cui versa il G. che, avendo perso il lavoro, non è in grado di disporre di altra abitazione.
2. Il ricorso principale è fondato. L’art. 156, primo comma, condiziona il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso. Né potrebbe trovare accoglimento la tesi del controricorrente che sostiene che non si tratterebbe di assegno di mantenimento, ma di assegno avente carattere alimentare, in contrasto con il contenuto delle domande svolte in giudizio e l’espressa motivazione della Corte territoriale.
Il ricorso incidentale è inammissibile. Esso infatti è stato notificato oltre i termini di legge, il 5 ottobre 2005, essendo stato notificato il ricorso principale il 7.7.2005.
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui ha condannato la C. al versamento in favore del G. dell’assegno di mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del G. e liquidate in euro 1.600, di cui euro 1.500 per onorari.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile l’incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la C. al versamento di un assegno di mantenimento in favore del G. ; condanna il G. alle spese, liquidate in euro 1.600, di cui euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.