Corte di Cassazione, Sezione II civile – Sentenza 18 febbraio 2008, n. 3948
FATTO E DIRITTO
1. Adriano F. proponeva avanti al giudice di pace di Ripatransone, opposizione al verbale di contestazione n. 02124/2003 della polizia municipale del comune di Grottammare del 31 luglio 2003, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 149/9 codice della strada ed applicata la sospensione della patente con decurtazione di dieci punti, deducendone l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
In corso di causa risultava che il 28 agosto 2003, precedentemente alla presentazione del ricorso, era stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata per la violazione in questione.
2. Il giudice di pace con sentenza n. 4/2004 dichiarava inammissibile il ricorso.
3. Il ricorrente articola tre distinti motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.
4. Motivi del ricorso.
4.1. Col primo motivo si lamenta: “violazione e falsa applicazione dell’art. 204-bis codice della strada nonché illogica e contraddittoria motivazione che relazione art. 360 c.p.c. comma 1 numero 3 e numero 5”.
Lamenta il ricorrente col primo motivo l’interpretazione data dal giudice di pace della norma di cui all’art. 204 bis codice della strada. A suo giudizio la norma in questione avrebbe previsto l’inammissibilità del ricorso nei soli casi di mancato versamento della cauzione e di proposizione del ricorso avanti il giudice di pace in caso di contemporanea pendenza di analogo ricorso avanti al prefetto.
4.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 184-bis c.p.c. nonché omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 e 3”.
Lamenta cioè che erroneamente il giudice di pace ha rigettato l’istanza di rimessione in termini in relazione alla circostanza (emersa nel corso dell’udienza del 2 dicembre 2003) secondo la quale il pagamento era stato eseguito dalla società proprietà del veicolo e coobbligata in solido. Il ricorrente non era a conoscenza di tale circostanza e aveva chiesto – ai fini della rimessione in termini – di essere ammesso a provarla al fine poi di precisare le sue domande. A tal fine osserva che l’istituto della rimessione in termine è stato esteso dal legislatore “a qualsiasi ipotesi di decadenza e non solo a quelle indicate negli artt. 183 e 184 codice procedura civile, purché la parte dimostri di esservi incorsa per causa a sé non imputabile” (pagina 7 in fondo del ricorso).
4.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta “omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza numero 4/04 ex art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5”.
Deduce il ricorrente che il giudice di pace avrebbe omesso l’esame testimoniale richiesto fin dall’atto introduttivo e poi successivamente con le note autorizzate del 22 gennaio 2004.
5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
La Corte costituzionale, richiesta di intervenire in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in relazione alla norma di cui all’art. 204-bis del codice della strada nel caso in cui, pagata la sanzione nella misura ridotta da parte di uno dei coobbligati in solido indicati dall’art. 196 del predetto codice della strada, sia proposta opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di far venire meno le eventuali sanzioni personali accessorie) ha chiarito con sentenza 471 del 2005, che “nessuna norma prelude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico delle sanzioni personali suddette”. Ha, altresì, chiarito la corte che tale sanzione “non riveste più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece preclusa per la sanzione pecuniaria…”. La Corte ha altresì chiarito che l’iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere considerata “propriamente diretta all’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di guida…”.
Conseguentemente, una volta dedotto dal Comune l’avvenuto pagamento della sanzione nella misura ridotta, avrebbe dovuto il giudice di pace accogliere l’istanza di riammissione in termini avanzata dall’opponente, che ha chiesto di provare che tale pagamento era stato effettuato dal coobbligato in solido e senza che egli (opponente) ne fosse a conoscenza. E ciò al fine (una volta fornita tale prova) di poter precisare la propria domanda con riferimento al suo specifico interesse (far venir meno – accertata l’illegittimità della contestazione – le sanzioni accessorie).
Il giudice di pace ha, quindi, errato nel ritenere che la preclusione alla proposizione dell’opposizione avverso le contestate violazioni al codice della strada riguardi non solo il coobbligato in solido che abbia proceduto nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della stessa al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ma anche l’effettivo autore della violazione che non abbia effettuato tale pagamento e abbia autonomamente proposto opposizione a tale contestazione.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata e rinviata al giudice di pace di San Benedetto del Tronto, che si atterrà al principio di diritto suindicato e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, giudice di pace di San Benedetto del Tronto.