Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 12 dicembre 2007 – 18 febbraio 2008, n. 4000
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata il 14.12.2000, il Tribunale di Latina, decidendo in ordine ai ricorsi proposti dai tre attori indicati in epigrafe contro la spa A. , dichiarava il diritto di M. Giovanni all’inquadramento nella quinta categoria contrattuale e respingeva le ulteriori domande proposte dagli attori, intese alla declaratoria di illegittimità dell’assegnazione a mansioni diverse e dequalificanti.
2. La sentenza veniva appellata, in via principale e/o incidentale, da tutte le parti in causa. La Corte di Appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, respingeva la domanda di superiore inquadramento proposta dal M. , ma dichiarava il diritto di I. , Stella e M. alla conservazione delle mansioni ultimamente assegnate (guardia giurata) ovvero all’assegnazione di mansioni equivalenti, ritenendo provata la dequalificazione in quanto essi erano stati assegnati a compiti di produzione.
3. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
il servizio di guardia giurata, cui in precedenza erano addetti i tre attori, veniva dapprima ridotto a due sole unità, indi soppresso ed affidato a ditta esterna; non risultano accordi tra la società e le Organizzazioni Sindacali aventi ad oggetto la sorte dei rapporti di lavoro in questione; la partecipazione degli attori a corsi di riqualificazione non risulta decisiva ai fini di un loro consenso al mutamento di mansioni; non risultano dequalificazioni concordate con le Organizzazioni Sindacali come alternativa al licenziamento o alla mobilità; vero è che la C. si dichiarava disponibile ad assumere le guardie giurate, ma è anche vero che gli attori optavano per rimanere presso la A. ; le nuove mansioni (produzione) non sono equivalenti al bagaglio professionale acquisito dai lavoratori; essi hanno avuto un trattamento economico deteriore a causa della perdita di varie indennità aggiuntive (turno, pausa mensa, monte ore mensile e settimanale, premio speciale); la nuova professionalità è di tipo essenzialmente manuale e realizza quindi un mutamento non consentito; la domanda di condanna al risarcimento del danno professionale è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello; il M. non ha diritto al livello quinto perché ha svolto mansioni di “capoterna” solo occasionalmente e nelle giornate di sabato e festive. 4. Ha proposto ricorso per Cassazione la convenuta s.pa A. , deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso i tre attori. Le parti hanno presentato memorie integrative.
Motivi della decisione
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1362 Codice Civile e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: pacifico essendo che il servizio di guardiania venne esternalizzato, che l’accordo sindacale in data 17.2.1997 consentiva il trasferimento di attività indirette a terzi, che l’azienda manifestava a suo tempo l’intenzione di assegnare i lavoratori in esubero al settore produttivo, la ricorrente sottolinea come l’offerta di un lavoro nel settore produzione rappresentasse una alternativa al licenziamento ovvero all’assunzione da parte della C. l, cosa quest’ultima che i lavoratori rifiutarono. Di tutto questo la Corte di Appello non ha tenuto conto, avendo ritenuto illegittimo “tout court” il cambiamento di mansioni.
6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 Codice Civile, dell’art. 112 Codice di Procedura Civile e vizio di motivazione: la A. , pur versando in stato di crisi, espressamente escluse fin da principio di voler ricorrere alla mobilita o ai licenziamenti collettivi. Non si può pertanto imputare alla medesima la violazione dell’art. 4 della Legge n. 223/1991, perché nessuna procedura venne avviata, allo scopo per l’appunto di evitare licenziamenti.
7. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2103 Codice Civile e vizio di motivazione al riguardo, posto che la presunta dequalificazione è da ricollegare comunque alla soppressione del posto di lavoro, che la retribuzione è rimasta a un di presso la medesima (la perdita è connessa solo alle indennità peculiari della funzione di vigilanza), che tutti gli addetti alla vigilanza sono passati in produzione – tranne uno, invalido – che il livello è rimasto lo stesso.
8. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono fondati a vanno accolti. È pacifico in fatto che la A. attraversava un periodo di crisi e che il servizio di vigilanza venne “esternalizzato”. È parimenti accertato che la società non volle far ricorso a procedure di mobilità o licenziamento collettivo e ricercava soluzioni alternative con il consenso delle Organizzazioni Sindacali. In siffatto contesto, non pare possa revocarsi in dubbio come una eventuale dequalificazione dei lavoratori, rappresentando la risultante della soppressione dei posti di lavoro o del possibile passaggio alle dipendente di diverso datore di lavoro, possa risultare legittima quale “extrema ratio”. La Corte di Appello afferma che non esiste alcun accordo con le Organizzazioni Sindacali relativo alla sorte delle guardie dello stabilimento di Frosinone, ma ammette che nel verbale 17.2.1997 venne concordato di utilizzare l’esternalizzazione di attività indirette. Illogica appare l’affermazione secondo cui la partecipazione ai corsi di riqualificazione non è indice del consenso dei lavoratori, non risultando che tale partecipazione sia stata imposta dal datore di lavoro.
9. Ma vi è di più: la Corte di Appello ha affermato la natura dequalificante delle nuove mansioni rispetto al servizio di guardiania, motivando nel senso della prevalente manualità del lavoro, senza mettere il lavoro asseritamene dequalificante a confronto col lavoro di guardiania precedente. Né pare possa affermarsi che il nuovo lavoro è atto a depauperare il bagaglio professionale dei lavoratori anziché arricchirlo di nuove competenze. L’affermazione della Corte di Appello in ordine ad una ritenuta dequalificazione “tout court” rimane quindi scarsamente motivata, apparendo piuttosto ispirata ad una aprioristica valutazione di superiorità del lavoro di guardiania rispetto al lavoro di produzione. Se è vero che, ai fini della dequalificazione, il patrimonio professionale acquisito non deve andare disperso (Cass. 11.2.2004 n. 2649), è anche vero che il trasferimento ad un diverso settore lavorativo non implica di per sé dequalificazione, potendo richiedere un aggiornamento professionale e potendo rappresentare occasione per un ampliamento del bagaglio professionale (Cass. 2.5.2006 n. 10091) in un contesto in cui le mansioni sono alternative (Cass. 24.11.2006 n. 25033). Solo quando le nuove mansioni siano decisamente dequalificanti (ad esempio da inserimento dati a fotocopiatura documenti e smistamento della posta) è possibile un giudizio di dequalificazione (Cass. 23.3.2005 n. 6326).
10. Tenuto quindi conto, da un lato, dello stato di crisi potenzialmente atto a giustificare un possibile licenziamento, del quale appare non si sia tenuto debito conto; dall’altro della incompleta motivazione in ordine alla equivalenza delle mansioni, la sentenza della Corte di Appello appare suscettibile di censura e va cassata, ai fini di un riesame alla luce di entrambi gli aspetti sopra considerati.
11. Non senza considerare che la Corte di Appello sembra avere dato importanza decisiva, a riprova della dequalificazione, alla diminuzione del trattamento economico complessivo, laddove esso non rileva quando i compensi sono collegati ad una particolare modalità di prestazione od a disagi e difficoltà, talché detti compensi legittimamente possono essere sospesi quando vengono meno le situazioni cui essi erano dovuti (Cass. 8.5.2006 n. 10449).
12. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 90 Codice di Procedura Civile in punto di spese.
13. Il motivo è assorbito dal rinvio.
14. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le statuizioni circa le spese. Il giudice del rinvio si atterrà ai principi affermati nei parr. 8, 9, 10 e 11 che precedono.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.