Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 14 dicembre 2007 – 30 gennaio 2008, n. 4730
Svolgimento del processo
1 – La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 2/3/2007, confermava la pronuncia del Tribunale di quella città in data 11/11/2004 con la quale B. V. era stata condannata, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni sei di reclusione, siccome ritenuta responsabile del reato ascrittole, qualificato ai sensi degli artt. 40, comma 2, 609 bis comma 1 e 609 ter comma 1 nn. 1 e 5 c.p. e 81 cpv. c.p., per non aver impedito la commissione, da parte del marito Z. A., di abusi sessuali perpetrati sulle figlie minori V. e M. – abusi commessi, quanto a V., in Imola dal 28/10/1999 al 30/1/2003; quanto a M., dal 1993 fino al febbraio 2003. Abusi per i quali il coniuge Z. A. era stato condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni dieci di reclusione.
1.2 – La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, rispondendo a precisa censura sollevata dalla difesa, osservava: 1) che certamente l’imputata era venuta a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento il 5/9/2000, a seguito delle rivelazioni fattele dalle figlie; 2) che le “cautele” adottate dalla B. successivamente a tale data, per evitare il ripetersi dei turpi comportamenti del coniuge, erano consistiti nell’espellere il marito dalla camera da letto, nel ridurre al minimo la propria permanenza fuori casa, nel rientrare a “sorpresa” nell’abitazione, nel non eseguire turni in ospedale durante le ore notturne, esercitando la prevenuta l’attività di medico chirurgo, geriatra. Comportamenti – questi – ritenuti dalla Corte di merito non solo del tutto inutili, ma, soprattutto, altamente frustranti per le figlie, tanto da indurre le stesse ragazze, dopo circa una settimana dalle rivelazioni fatte alla madre, “visto che non cambiava niente”, a “ritrattare”, a fare come se nulla fosse accaduto, confidando nella promessa del padre di recedere da simili atteggiamenti, promessa peraltro mantenuta solo per un mese. Per contro – osservava la Corte di Appello – dalle dichiarazioni delle vittime era risultato che “intorno al 2000”, ai rapporti completi, che non avvenivano alla presenza della prevenuta, si erano anche aggiunte “convocazioni” domenicali nel letto matrimoniale, durante le quali, lo Z., mentre consumava un rapporto con la moglie, “toccava” anche le figlie, fatte posizionare ai lati. Era, pertanto, evidente la consapevolezza della donna, anche in epoca antecedente al 5/9/2000, circa i comportamenti del marito in danno delle minori, comportamenti che mai ella aveva contrastato in modo serio e risolutivo in difesa delle stesse. In sostanza, ad avviso dei Giudici del merito, la dottoressa B. aveva consapevolmente creato, con la reiterata omissione di contegni doverosi, lasciando che il marito continuasse a vivere nella stessa casa e per molte ore da solo con V. e M., le condizioni affinché l’uomo continuasse indisturbato ad abusare delle minori, quotidianamente, con le raccapriccianti modalità disvelate dalle ragazze e confermate dalle intercettazioni.
2 – Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la B. a mezzo dei propri difensori, articolando a sostegno tre motivi. 2.1 – Con il primo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 40 comma 2 c.p. I Giudici del merito avevano attribuito alla ricorrente una condotta omissiva “dolosa”: per contro, l’atteggiamento omissivo della prevenuta era stato causato dall’erronea (e, quindi, “colposa”) valutazione circa l’idoneità delle cautele da lei poste in essere al fine di evitare il protrarsi della condotta criminosa del marito. Ella aveva, in buona sostanza, ritenuto di poter risolvere la situazione a livello endofamiliare, “facendo tutto da sola”. A tale riguardo era mancata – da parte della Corte di merito – un’indagine approfondita sulle “cautele” adottate dalla ricorrente e sul perché del loro fallimento, al fine di verificare se questo fosse dovuto alla dolosa volontà della B. di assecondare i crimini del marito o se, invece, si fosse trattato di tentativi – poi rivelatisi colposamente inidonei – volti ad evitare i delittuosi comportamenti. 2.2 – Con il secondo motivo di ricorso si deduceva difetto ed illogicità della motivazione laddove la Corte di merito nulla aveva motivato in ordine alla affermata sussistenza, in capo alla prevenuta, dell’elemento psicologico del dolo. A tale riguardo, la difesa, in ossequio all’art. art. 606 lett. e) come novellato dalla legge n. 46/2006, indicava i punti essenziali della decisione vulnerati da tali vizi, anche in considerazione del fatto che la Corte bolognese non aveva in alcun modo spiegato quali ulteriori cautele la donna avrebbe dovuto attuare dopo la “ritrattazione” delle figlie che, alle continue interrogazioni della madre, rispondevano in modo tranquillizzante, sia in relazione al periodo in cui il padre aveva interrotto la sua turpe condotta, sia avuto riguardo al periodo in cui l’aveva ripresa.
2.3 – Con il terzo motivo di ricorso si censurava il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in forma prevalente sull’aggravante nonché in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.
3 – In data 27/11/2007 venivano depositati dall’Avv. C. motivi “nuovi”, con i quali si ribadiva quanto precedentemente esposto nel ricorso e si sottolineava come la Corte di Appello non avesse colto alcune discrasie nel racconto delle ragazze. Ad esempio, appariva assolutamente inverosimile che, se effettivamente la donna fosse stata a conoscenza delle turpi abitudini del marito per le più volte ricordate “pratiche domenicali”, risalenti – secondo M. e V. – ad epoca pregressa rispetto al 5/9/2000, la stessa avesse poi manifestato dolore e disperazione allorché le figlie le avevano raccontato di essere state oggetto di violenza da parte del padre. Per contro, la sentenza impugnata aveva fatto ricorso ai luoghi comuni, del tipo “non poteva non sapere”, senza nulla motivare né in ordine alla consapevolezza, in capo alla donna, dell’esistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, né in punto di chiara rappresentazione della possibilità del verificarsi dell’evento quale conseguenza della propria omissione. Si insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
4 – Il gravame va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono. Di assoluta centralità, nell’economia della presente vicenda processuale, è la questione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’applicabilità del principio della causalità c.d. omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p. in relazione alle plurime condotte di violenza sessuale in danno delle figlie minori, contestate al marito della ricorrente, Z. A., separatamente giudicato. Va premesso che il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di “garanzia” in ordine alla tutela della integrità psico-fisica degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento. Ai sensi del citato art. 40 c.p., l’equiparazione tra il non impedire un evento, che si abbia l’obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurare la stessa equiparazione tra fattispecie commissive ed omissive improprie, tutte le volte che l’ordinamento giuridico ponga in capo al soggetto attivo dell’illecito il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto. In tal caso, infatti, l’inosservanza dell’obbligo di garantire la protezione del bene determina una situazione giuridica di parificazione al comportamento di colui che lo distrugge o lo danneggia (cfr. Cass. Sez. III, 19/1/2006 n. 4331, P.G. in proc. Biondillo ed altri). La giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla portata della previsione dell’art. comma 2, c.p., ha ormai accolto, in modo pressoché univoco, quella formalistica, in contrapposizione a quella sostanzialistica, individuando l’origine dell’obbligo in oggetto in fonti formali, quali la legge, sia essa penale o extrapenale. La fonte dell’obbligo giuridico incombente sulla ricorrente va ravvisato nell’art. 147 c.c. che, nell’ambito dei doveri che gravano sui genitori, prevede, in particolare, l’obbligo di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei figli minori contro eventi naturali o altrui aggressioni ed – al successivo art. 330 – stabilisce che “il Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio”.
4.1 – In tal modo delineata, sotto un profilo giuridico, la responsabilità della ricorrente, occorre verificare se – nel caso nel caso sottoposto al vaglio della Corte – sussistano le tre condizioni poc’anzi richiamate per ritenere la colpevolezza dell’imputata, ai sensi del capoverso dell’art. 40 c.p..
4.2 – a) conoscenza o conoscibilità dell’evento. A tale riguardo, i Giudici del merito, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, hanno in primo luogo ritenuto che la attendibilità delle giovanissime vittime, già rigorosamente vagliata e posta a fondamento della sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del padre, non potesse più essere messa in discussione. Tanto premesso, la Corte territoriale ha esattamente ritenuto cha la data del disvelamento alla madre, da parte di V. e M., degli abusi subiti, dovesse essere fissata al 5 settembre 2000, data a partire dalla quale nessun dubbio, sull’accadimento dei fatti, poteva più essere nutrito dalla dottoressa B., ma che comunque, proprio sulla base di quanto narrato dalle due ragazze, la sua diretta partecipazione a significativi agiti sessuali in danno delle figlie durante lo squallido “rituale” domenicale, non poteva lasciarle margini di dubbio sui rapporti, completi o non che fossero, tra lo Z. e le minori. D’altronde, la stessa linea difensiva della ricorrente, che non ha negato di sapere, ma ha soltanto affermato di aver creduto “di riuscire a fare tutto da sola”, è stata, giustamente, ritenuta la migliore riprova della attendibilità delle figlie. Obietta la difesa che la circostanza che, dopo il 5/9/2000, sia V. che M. avessero rassicurato la madre, affermando che nulla, dopo quel giorno, era più accaduto, aveva sicuramente contribuito a rafforzare nella B. il convincimento di aver adottato tutte le precauzioni necessarie e sufficienti per evitare la reiterazione degli abusi. Al contrario, la Corte di merito, con motivazione esaustiva ed immune da discrasie logiche, ha bene evidenziato non solo come la donna avesse intuito che la “ritrattazione” delle figlie era avvenuta solo per porre fine ai litigi in famiglia e che, in realtà, il turpe copione posto in essere dallo Z. aveva ripreso vigore, dopo una brevissima interruzione (basti ricordare che la prevenuta, rientrando in casa, aveva più volte avuto modo di notare il letto disfatto, sporco di sangue e di sperma), ma ha anche evidenziato l’assoluta modestia, per non dire inconsistenza, delle cautele adottate, in quanto, in realtà, anche i rientri “a sorpresa” posti in essere, non erano poi tali ed, anzi, furono avvertiti dalle ragazze come un’ulteriore “presa in giro” (cfr. pag. 10 sent. impugnata), dal momento che il coniuge lasciava la chiave nella serratura e la B., per entrare in casa, era costretta a bussare alla porta. L’atteggiamento ambiguo della donna e la sua volontà di proteggere comunque l’aguzzino delle sue figlie, stante l’intenso legame che la legava allo Z., sono stati desunti dalla Corte di Appello, con argomentazioni logiche e coerenti e, dunque, sottratte allo scrutinio di legittimità, dai colloqui telefonici – oggetto di captazione – tra la B. ed il Legale Avv. Lenzi (nel corso dei quali la prevenuta al di là delle più scontate emergenze processuali, si professava all’oscuro, di ogni accadimento) e dagli stessi sentimenti di pietà che la ricorrente, parlando del marito, cercava di suscitare nelle figlie per indurle ad accontentare il padre: “poverino, come fa?.., non può tornare in carcere (facendo riferimento ad una precedente condanna per parricidio riportata dallo Z. (n.d.r.)… si impicca (con ciò riferendosi ad un gesto di autolesionismo che l’uomo, in precedenza, aveva posto in essere).
4.3 – b) conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”. Sul punto, la Corte territoriale ha condivisibilmente affermato che la donna, medico ospedaliere, persona colta ed agiata, oltre che dotata di significativi mezzi economici, non avrebbe incontrato difficoltà – se solo lo avesse voluto – a rivolgersi a colleghi ed psicologici per farsi consigliare, dare supporto alle figlie e, nel contempo, trovare la strada migliore per agire, oltre che a tutela della sua onorabilità, soprattutto, nel rispetto della integrità psico-fisica delle minori. Tanto premesso, i Giudici del merito hanno ineccepibilmente affermato che una donna di tale autonomia intellettiva, sociale ed economica non potesse essere una “vittima” sprovveduta ed indifesa nella mani di un uomo – qual era lo Z. – non solo già condannato per un reato gravissimo, ma anche nullafacente e “mantenuto” dalla moglie. Tale “sudditanza” della B. nei confronti del coniuge era, dunque, frutto di una scelta di vita, di una precisa volontà di comunione, di uno scellerato legame che univa i due in modo indissolubile, anche a scapito delle primarie esigenze di salvaguardia della integrità fisica e morale delle figlie.
4.4 – c) possibilità oggettiva di impedire l’evento. L’imputata, proprio in ragione di una situazione professionale ed economica sicuramente privilegiata, avrebbe avuto ogni possibilità – quanto meno una volta venuta “ufficialmente” a conoscenza degli abusi – di evitare il ripetersi di tali gravissimi fatti. La prevenuta, compreso, per quanto sopra affermato, che la “ritrattazione” delle figlie non era affatto veritiera, ma dettata soltanto da ragioni di opportunità (la stessa sentenza di primo grado riferisce, a pag. 23, un passo della deposizione di V., secondo cui la madre non aveva affatto creduto alla ritrattazione delle ragazze, ma l’aveva quasi assecondata in modo liberatorio “Va bene, non è successo e basta”), constatate de visu, ripetutamente, le tracce evidenti di quei turpi rituali (sangue e liquido seminale rinvenuti nel letto matrimoniale), non si sarebbe dovuta accontentare – come esattamente rilevato dai Giudici del merito, con motivazione non censurabile in quanto del tutto logica e coerente – dei banali “accorgimenti domestici” posti in essere, non solo sperimentatisi del tutto inutili ed insufficienti, ma ancor più percepiti dalle figlie come frustranti, proprio in ragione della loro acclarata inutilità. Per contro, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti “doverosi” interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell’autore del reato ed il suo allontanamento dall’abitazione coniugale. La posizione di “garanzia” del genitore impone, infatti, a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa, posto che quell’obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza. Del resto, una corretta interpretazione esegetica del secondo comma dell’art. 40 c.p., laddove recita che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, non indulge a considerazioni meno rigorose, posto che il principio della causalità equivalente – che grava sul soggetto “garante” – fa discendere la sua responsabilità penale non da qualsiasi omissione, ma solo dalla mancata adozione di comportamenti in grado di assicurare (in modo efficace) il rispetto del bene giuridicamente protetto.
5 – Le brevi considerazioni sopra esposte comportano la infondatezza dei primi due motivi di ricorso nonché dei motivi “nuovi”, essenzialmente fondati sulla tematica dell’erronea – e, dunque, colposa – valutazione, da parte della ricorrente, sia della propria capacità ad evitare il protrarsi degli atti di abuso, sia della ritenuta idoneità dei “rimedi” apprestati.
6 – Destituito di fondamento è anche il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. nonché delle attenuanti generiche in forma prevalente rispetto alle contestate aggravanti. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e giuridicamente corretta, ha sottolineato (cfr. pag. 12 sent. impugnata) che l’alta significatività delle aggravanti non consentiva di modificare, nel senso più favorevole richiesto dalla difesa, il giudizio di comparazione effettuato con le riconosciute attenuanti generiche e “generosamente attestato in termini di equivalenza”. Il trattamento sanzionatorio) appariva, pertanto, insuscettibile di riduzione, anche perché determinato in misura di poco superiore al minimo edittale.
7 – Circa l’invocata attenuante di cui all’art. 114 c.p., peraltro richiesta in modo assolutamente generico, va rammentato che la stessa costituisce un’eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Ne consegue che essa è configurabile soltanto quando l’opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, si’ da aver esplicato un’efficacia eziologia del tutto marginale e pressoché irrilevante nella produzione dell’evento. La suddetta attenuante presuppone, dunque, un apporto differenziato nella preparazione o nell’esecuzione materiale del reato stesso: essa, pertanto, non può ritenersi applicabile ai reati omissivi, in quanto il “non facere” è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento. 8 – Il proposto ricorso va, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione amministrativa in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.