Corte di cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 16 aprile 2008, n. 9993
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 aprile 2002, il Tribunale di Milano, adìto quale giudice del lavoro, aveva, su ricorso di Luca R. nei confronti di Autostrade s.p.a., dichiarato illegittima, a norma dell’art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230, la proroga del primo di dieci contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra le parti fra il primo luglio 1992 e l’1 novembre 1999, accertando conseguentemente l’esistenza tra le parti medesime di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 1° luglio 1992 e condannando la società convenuta a riassumere il ricorrente e a pagargli le retribuzioni contrattuali dalla data dell’atto di messa in mora.
Su appello della società (trasformatasi in Autostrade – Concessioni e costruzioni Autostrade s.p.a.), la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la diversa decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno dal 2 febbraio 1999, ritenendo giustificata la proroga del primo contratto a tempo determinato e illegittima l’apposizione del termine al contratto (l’ottavo, tra le parti) stipulato in data 29 gennaio 1999.
Avverso tale sentenza propone rituale ricorso per cassazione Luca R., articolando due motivi.
Resiste la società con un proprio controricorso contenente altresì un ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, con due motivi.
Resiste al ricorso incidentale il R. con un proprio rituale controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive a norma dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale, essendo proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti.
1. – Col primo motivo del ricorso principale, Luca R. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230 in rapporto all’art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56 nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
La censura concerne la riforma da parte della sentenza impugnata relativamente all’accertamento del giudice di prime cure in ordine all’illegittimità della proroga del primo contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato per la sostituzione di personale in ferie il primo luglio 1992 con termine al 31 agosto del medesimo anno e quindi tempestivamente prorogato fino al 30 settembre 1992, con esplicito riferimento al protrarsi delle medesime esigenze di carattere temporaneo che avevano dato luogo all’originaria assunzione.
Premessa l’applicabilità, come generalmente ritenuto, dell’art. 2 della l. n. 230/1962 anche ai contratti stipulati per una delle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma dell’art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, il R. censura il fatto che la Corte territoriale avrebbe in maniera erronea e immotivata disatteso la prevalente interpretazione di tale norma, secondo cui la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato deve essere sostenuta da ragioni ontologicamente diverse da quelle poste a fondamento dell’originaria assunzione, ritenendo viceversa sufficiente allo scopo anche la protrazione delle medesime esigenze, purché questa sia stata imprevedibile.
Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe apoditticamente affermato tale imprevedibilità nel caso in esame, deducendola dalla mera astratta possibilità che essa potesse in ipotesi sussistere, ma senza valutarne la ricorrenza alla luce delle risultanze istruttorie, che il ricorso richiama, riassumendole.
2. – Col secondo motivo di ricorso, viene dedotta l’omessa motivazione della sentenza circa punti decisivi della controversia.
Riformando la sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della proroga del primo contratto a tempo determinato tra le parti, la Corte sarebbe passata direttamente all’esame di quello stipulato a fine gennaio 1999, omettendo ogni analisi dei contratti intermedi del 25 giugno 1993, del 30 maggio 1994, del 30 maggio 1995, del 29 maggio 1996, del 27 maggio 1997 e del 28 maggio 1998, tutti per la sostituzione di personale in ferie, in applicazione di una delle ipotesi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, individuate, a norma dell’art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, dal c.c.n.l. applicabile alle parti.
In ordine a tali contratti di lavoro il ricorrente aveva in appello richiamato censure fondamentali sviluppate in primo grado (mancanza di nesso causale tra la causa enunciata e l’effettivo andamento del rapporto; novazione del contratto di lavoro; inidoneità della prova offerta dalla società a sostenere l’esistenza del rapporto causale indicato nel contratto), devolvendone pertanto la cognizione alla Corte, la quale avrebbe peraltro al riguardo omesso ogni considerazione.
A) Col primo motivo del ricorso incidentale la società deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata su di un punto essenziale della controversia e il contrasto tra la motivazione e il dispositivo.
Dichiarando la decorrenza dal 2 febbraio 1999 del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno tra le parti, la Corte territoriale avrebbe infatti omesso di considerare che il contratto a termine così convertito era a tempo parziale (80 ore mensili).
B) Col secondo motivo, la società Autostrade deduce il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia nonché la violazione dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 nonché dell’art. 1362 c.c. nella interpretazione degli accordi 9 novembre 1998 e 29 ottobre 1999.
La ricorrente incidentale riferisce al riguardo che l’assunzione a tempo determinato del 28 gennaio 1999 era avvenuta a norma della previsione, nel c.c.n.l. 4 aprile 1995, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 56/1987, della possibilità di assunzioni a termine “in conseguenza dell’attuazione dei programmi di interconnessione o di revisioni tecnico-organizzative”.
La causale del contratto individuale era stata individuata nella “necessità di gestire temporaneamente il servizio di esazione nella fase di revisione tecnico organizzativa connessa coi programmi di automazione e i conseguenti riflessi sull’organico”.
La sentenza impugnata aveva ritenuto che gli accordi in sede locale del 9 novembre 1998 e del 30 novembre 1999, i quali, in attuazione del programma nazionale di ristrutturazione aziendale per il passaggio graduale ad un sistema di automazione nella esazione dei pedaggi autostradali, avevano concordato un certo numero di assunzioni a termine, fossero stati mal richiamati dalla società in quanto in essi non vi sarebbe stato alcun riferimento concreto a singole tratte o stazioni, in particolare quanto alla stazione Milano-est, cui era stato addetto il R.
Ma secondo la società un tale approccio operato dalla sentenza sarebbe errato, in quanto, come già illustrato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, richiamata nell’atto di appello, le assunzioni a termine si erano rese necessarie per sostituire personale cessato dal rapporto negli anni precedenti e nell’anno in corso, ma che era prevedibile che sarebbe divenuto superfluo nell’organico aziendale al termine del processo di automazione in corso del sistema delle esazioni.
Per non dovere quindi a breve licenziare personale stabilmente assunto in sostituzione di quello cessato, si era deciso di procedere ad assunzioni a termine, nei limiti valutati e convenuti localmente con le oo.ss. a livello di tronco e non di singola tratta o stazione, assunzioni che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere legittime.
Infine col controricorso, la società deduce, quanto al ricorso principale, che l’art. 2 della l. n. 230 del 1962 non sarebbe applicabile ove si tratti di casi individuati ai sensi dell’art. 23 della l. n. 56/1987 citata e in particolare all’interno dei limiti temporali stabiliti per una determinata causale, come può avvenire – e come è avvenuto nel caso di specie – per la causale considerata, di assunzioni in sostituzione del personale in ferie previste dal c.c.n.l. nel periodo dal giugno al settembre di ogni anno.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del ricorso incidentale.
Va premesso che la disciplina di legge applicabile ai contratti di lavoro a tempo indeterminato menzionati in giudizio è quella antecedente alla l. 6 settembre 2001, n. 368 e quindi quella portata dalla l. 18 aprile 1962. n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
È pacifico tra le parti che il contratto di lavoro a tempo determinato del primo luglio 1992 era stato stipulato in forza dell’art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, la quale, con delega recentemente ritenuta sostanzialmente in bianco dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., S.U., 2 marzo 2006, n. 4588) attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale e locale il potere di individuare ulteriori cause, oltre quelle specificatamente previste dalla legge, di ricorso consentito al contratto a termine, senza essere vincolata alla individuazione di figure comunque omologhe a quelle previste dalla legge (e che possono pertanto anche essere di tipo meramente soggettivo: cfr., anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2006, n. 17957).
La causale stabilita nel contratto di lavoro indicato è quella (che non sarebbe stata consentita in base all’art. 1 della l. n. 230/1962: Cass. 22 marzo 1980, n. 1944) prevista dall’art. 2 del c.c.n.l. applicato, relativa “alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre e dicembre-gennaio”.
Il contratto venne stipulato con termine al 31 agosto 1992, tempestivamente prorogato al 30 settembre 1992, con esplicito riferimento al protrarsi delle medesime esigenze di carattere temporaneo che avevano dato luogo all’originaria assunzione.
Va preliminarmente affermato, in contrasto con quanto sostenuto dalla società nel controricorso e conformemente alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2007, n. 17933, 29 settembre 2006, n. 21132, 28 giugno 2006, n. 14877, 5 aprile 2006, n. 7966, 7 dicembre 2005, n. 26989, 6 agosto 2004, n. 15297, 26 maggio 2003, n. 8366), che la disciplina della proroga dei contratti a tempo determinato stabilita dall’art. 2 della l. n. 230/1962 si applica anche alle ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987, in ragione del carattere aggiuntivo di tali ipotesi rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 1 della l. n. 230, cui l’art. 2 riferisce la disciplina della proroga, come emerge dalla formulazione del suddetto art. 23.
L’art. 2 della l. n. 230/1962 stabilisce, come è noto, che “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ai sensi del secondo comma dell’art. precedente”.
Sulla base di tale disposizione, la legittimità della proroga del termine apposto al contratto di lavoro è pertanto subordinata al concorrere di due condizioni, tra di loro connesse, costituite dall’identità dell’attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che costituivano la ragione dell’iniziale contratto (cfr. Cass. nn. 17933/2007 cit., 24866/2006, 10140/2005, 10189/2002 ed altre che si esprimono in termini di esigenze ontologicamente diverse da quelle iniziali).
Una tale interpretazione dell’art. 2 della l. del 1962 va qui ribadita anche con riguardo alle ipotesi di contratto a tempo determinato per le causali individuate dai contratti collettivi ed anche con riferimento all’ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di proroga intervenuta all’interno del periodo temporale di attivazione della causale (per l’analoga affermazione con riferimento ad una ipotesi di proroga all’interno del periodo di “punta stagionale” accertato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 8-bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella l. 15 marzo 1983, n. 79, cfr. Cass. n. 17933, cit.)
In applicazione di tale regola, la proroga del contratto a tempo determinato del 1° luglio 1992, connessa al mero protrarsi delle esigenze poste alla base della originaria ragione dell’apposizione del termine, andava ritenuta illegittima, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, con conseguente conversione del relativo contratto in un contratto a tempo indeterminato e pieno decorrente dal 1° luglio 1992, in applicazione della disciplina legislativa allora vigente.
Il primo motivo del ricorso principale è pertanto fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo, ad esso subordinato e del ricorso incidentale.
Alla conseguente cassazione della sentenza impugnata, segue la decisione della causa nel merito, a norma dell’art. 384, 2° comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Le ragioni della cassazione della sentenza determinano infatti l’accoglimento delle domande originarie del R., nei termini già stabiliti, anche quanto al regolamento delle spese, con la sentenza di primo grado.
Le oscillazioni di orientamento giurisprudenziale nella materia trattata, oggi in via di superamento, consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa in grado di appello e nel presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per il regolamento delle spese. Compensa integralmente tra le parti le spese di appena e di cassazione.