Cass. civ. Sez. I, Ordinanza, 04-02-2008, n. 2549
Svolgimento del processo
Che, con ordinanza in data 18 aprile 2005, il Giudice di pace di Teramo ha rigettato il ricorso proposto da G.C.M. avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Teramo il 10 febbraio 2005;
che, ad avviso del Giudice del merito, il decreto di espulsione era stato legittimamente emesso, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), in quanto la ricorrente apparteneva a talune delle categorie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, punto 2, posto che dalla documentazione depositata dalla Questura di Teramo emergeva che la ricorrente, entrata in Italia con permesso di soggiorno rilasciatole in Spagna, ma senza segnalare la propria presenza sul territorio nazionale come richiesto dal cit. D.Lgs. art. 5, comma 7, era dedita, volontariamente, ad attività di prostituzione e quindi ben poteva rientrare tra i soggetti “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”;
che per la cassazione di tale provvedimento, G.C.M. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;
che le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva;
che, all’udienza dell’11 maggio 2006, la Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato al Prefetto e al Questore di Teramo presso l’Avvocatura generale dello Stato, disponeva la rinnovazione della notificazione assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
che, dalla attestazione della cancelleria in data 1 marzo 2007, si evince che l’ordinanza che ha disposto la rinnovazione della notificazione è stata comunicata alla ricorrente il 18 maggio 2006 e che non risulta depositata la copia del ricorso notificato conformemente a quanto disposto con l’ordinanza emessa all’udienza dell’11 maggio 2006.
Motivi della decisione
Che, secondo quanto affermato da questa Corte, “nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto o il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni” (Cass., S.U., n. 11003 del 2006); che, in base a tale principio, che il Collegio condivide e fa proprio, il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile, non avendo la ricorrente dato corso all’ordine di rinnovazione della notificazione e comunque non avendo la stessa depositato in Cancelleria copia del ricorso validamente notificato alla controparte;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008