Cassazione Civile, Sez. I, Ord., 07-02-2008, n. 2966
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Che sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Milano nel procedimento per l’affido ai genitori naturali dei minori P.D. e P.N. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue. il relatore Cons. Ragonesi;
letti gli atti depositati;
rilevato:
CHE il tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio nel procedimento ex art. 155 c.c., relativo ai minori P.D. e P.N. figli naturali di P.C. e di A.E. in cui si controverte tra i genitori circa l’affidamento dei figli;
che su detto procedimento il tribunale di Monza aveva dichiarato la propria incompetenza a seguito della entrata in vigore della L. n. 54 del 2006;
che il tribunale per i minorenni di Milano ritiene che a seguito della citata modifica normativa la competenza in tema di affidamento di figli minorenni di genitori coniugati debba essere attribuita al tribunale ordinario già competente a decidere sulla regolazione dei rapporti economici.
Osserva quanto segue.
Questa Corte ha chiarito che la L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’art. 38 disp. att. cod. civ., comma 1, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella.
La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figli, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati am. 155 e ss. cod. civ., ha peraltro determinato in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione della tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione in capo allo stesso giudice specializzato della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.
Pertanto ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio con dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Milano a conoscere della controversia tra P.C. e A.E. per l’affidamento dei loro figli naturali.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto va dichiarata la competenza del tribunale per i minorenni di Milano. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Milano. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008