Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 27 febbraio 2008, n. 5083
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione del 2 novembre 2004 il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d’Aosta ha convenuto in giudizio innanzi alla predetta sezione Carlo Perrin e Dino Vierin chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della regione, nella misura di Euro 2.907.381,37 oltre agli accessori, per avere, il primo quale assessore all’agricoltura e risorse naturali ed il secondo quale presidente della regione, omesso di adottare i provvedimenti necessari per ridurre le perdite della Centrale Laitière d’Aoste (denominata CLA, il cui capitale appartiene quasi interamente alla regione). E ciò benché ne conoscessero perfettamente le cause strutturali, costituite dalle circostanze che agli allevatori era stato corrisposto un sovrapprezzo per il latte crudo rispetto ai valori di mercato, che erano stati affrontati costi eccessivi per la raccolta, che era stata costantemente acquistata l’intera produzione offerta, integrante una quantità di latte superiore alla capacità di lavorazione e di commercializzazione dell’azienda.
Entrambi i convenuti hanno resistito, eccependo pregiudizialmente il difetto assoluto di giurisdizione di qualunque giudice e, in subordine, del giudice adito.
Con atto notificato il 24 marzo 2005 il Perrin ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha resistito con controricorso la procura regionale.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 26 marzo 2007 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Dino Vierin, che ha depositato controricorso adesivo al ricorso del Perrin.
Il pubblico ministero ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.
Il Perrin ha depositato anche memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sotto un primo profilo il ricorrente assume che, in ordine ai fatti addebitatigli con l’atto di citazione del procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d’Aosta, ricorrerebbe un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’autonomia legislativa regionale. Ciò in quanto, fra le perdite che si assumono subite dalla regione, vengono indicate le somme erogate per la sottoscrizione degli aumenti di capitale della Centrale Laitière d’Aosta s.p.a. (CLA) in forza di previsioni contenute nelle leggi finanziarie regionali, sicché l’azione di responsabilità è stata in realtà proposta nei confronti della regione per l’attività legislativa del consiglio regionale, insindacabile in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 122 Cost.
1.1. L’assunto è manifestamente infondato.
Dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità amministrativa inequivocamente risulta che il ricorrente è stato convenuto non per aver determinato, nella sua qualità di consigliere regionale (come tale partecipe della funzione legislativa), un danno corrispondente alle somme finanziate dalla regione per la sottoscrizione degli aumenti di capitale, ma per avere, nell’esercizio delle funzioni amministrative di assessore all’agricoltura e risorse naturali e quale rappresentante (per delega del presidente della regione) dell’azionista di maggioranza, imposto alla CLA indirizzi incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di esercizio e per non avere comunque adottato le iniziative volte ad impedire le perdite della predetta società per azioni, quasi totalmente partecipata dalla regione.
In atto di citazione il riferimento alle somme erogate dalla regione nel periodo 1998-2001 per aumenti del capitale sociale (Lire 10.499.998.350) è effettuato in funzione esplicativa della loro riferibilità alla quasi corrispondente entità delle perdite di esercizio nello stesso periodo (Lire 11.258.950.631), mentre il danno per la finanza regionale è correlato alla diminuzione del valore del complessivo investimento disposto dalla regione, “il cui ingente apporto, pari ad oltre 26,3 miliardi di vecchie lire, non ha prodotto utilità alcuna”, tanto che il valore di un’azione di CLA si era ridotto dalle Lire 1.363 del 1998 alle Lire 271 del 2000 (così l’atto di citazione, a pagina 35).
Non, dunque, il finanziamento effettuato in base a leggi regionali è assunto come causa del danno, ma il comportamento del ricorrente per avere, nelle qualità riferite, provocato le perdite di esercizio (della partecipata CLA) per far fronte alle quali il finanziamento fu disposto dalla regione.
2. Sotto altro profilo, il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti è prospettato in ricorso in relazione alla discrezionalità politico-amministrativa della regione. Si afferma che la proposta azione di responsabilità sarebbe diretta a sindacare nel merito l’esercizio dei poteri discrezionali dei pubblici amministratori: tanto, in violazione dell’art. 1, comma 1, lettera a), della l. 14 gennaio 1994, n. 20, (come sostituito dall’art. 3, comma l, punto 1, comma a), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543), il quale ha espressamente riconosciuto che l’esercizio di quei poteri, in quanto frutto di scelte di opportunità, costituisce espressione di una sfera di autonomia sottratta al sindacato della Corte dei conti, la quale deve fermare il proprio intervento alla verifica della compatibilità delle scelte discrezionali con i fini pubblici dell’ente, senza poter entrare nel merito delle valutazioni compiute dai pubblici amministratori.
Nella specie, tutti gli indirizzi adottati dagli organi della regione riguardo alla centrale del latte non si ponevano in contrasto con alcuna norma legislativa ed erano in linea con i fini istituzionali anche di carattere socio-economico dell’ente territoriale, in vista della tutela degli interessi pubblici relativi allo sviluppo dell’agricoltura ed al sostegno delle aziende operanti nel settore. In particolare, era stato frutto di un orientamento pienamente consapevole la scelta del consiglio regionale di adottare interventi di sostegno dei produttori lattiero-caseari locali che, operando in zona di montagna, erano esposti a costi superiori a quelle dei produttori delle aree pianeggianti, come risultava dalle discussioni prodromiche all’approvazione della legge regionale 25 maggio 1993, n. 37, da quelle avvenute in occasione dell’approvazione di alcune leggi finanziarie e da quelle svoltesi in sede di risposta ad interpellanze.
Conclude il ricorrente che la contestazione del programma e degli obiettivi condivisi dalla collettività locale non può essere surrettiziamente effettuata in sede di giudizio sulla responsabilità amministrativa, posto che questa non può sussistere allorché si tratti di sindacare scelte ampiamente discrezionali dell’organo politico abilitato alla determinazione dell’indirizzo.
2.1. Anche tale profilo è manifestamente infondato.
Ai rilievi del ricorrente la procura regionale della Corte dei conti fondatamente obietta che i fatti addebitati, così come contestati in atto introduttivo, erano volti ad evidenziare condotte e scelte compiute in violazione di legge (nella specie, delle norme a tutela degli interessi dei soci di minoranza e delle disposizioni dei regolamenti comunitari che, negli anni dal 1998 al 2001, vietavano aiuti pubblici nel settore lattiero-caseario), sicché essi non possono ritenersi sottratti alla cognizione della giurisdizione contabile; e che, inoltre, le scelte e le condotte in questione erano prospettate come assolutamente incompatibili sia con gli scopi statutari della centrale del latte (CLA) sia con le finalità istituzionali della regione Valle d’Aosta.
L’ulteriore assunto della controricorrente – in particolare, che l’indirizzo dato dal ricorrente assessore all’agricoltura alla politica aziendale della CLA rappresenta il livello amministrativo di scelte di politica agricola che non trovano espressione in alcun atto formale – trova indiretta conferma nella stessa linea difensiva del ricorrente, il quale non menziona infatti atti legislativi o deliberazioni della giunta regionale che avessero autorizzato il sostegno dei produttori anche a costo di una gestione aziendale che si traducesse in continue e crescenti perdite per la CLA e, dunque, per il suo socio di maggioranza, che era appunto la regione. Gestione aziendale che la procura regionale della Corte dei conti considera paradossale rispetto alle ordinarie scelte imprenditoriali, prospettando che consiglio e giunta regionali, consapevoli che la politica di sostegno dei produttori locali era contrastante con la normativa comunitaria, avevano ritenuto di poter meglio eludere i vincoli imposti dal Trattato CE e dai regolamenti attuativi evitando di esprimere tali indirizzi in atti formali ed avvalendosi, di fatto, dello strumento rappresentato dalla centrale del latte.
In difetto di atti della regione che la suffragassero, la condotta del ricorrente assessore all’agricoltura è dunque prospettata in atto di citazione come espressiva non già di una scelta discrezionale, ma come integrante comportamenti di fatto adottati in violazione di legge nell’esercizio di attribuzioni amministrative, come tali senz’altro sindacabili da parte della Corte dei conti sotto il profilo della responsabilità amministrativa.
3. Deve conclusivamente dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti a decidere la controversia cui l’istanza di regolamento si riferisce.
4. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese, stante la natura di parte solo in senso formale della procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.