La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11725 del 15 maggio 2013, ha ribadito che l’art. 19 della legge 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa Forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.
Emiliana Matrone