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Gli interessi

Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse  e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…

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Le leggi in materia di usurae

Nel 367 a.C., nell’ambito delle famose leges Liciniae Sextiae, una disposizione di carattere transitorio avrebbe stabilito che gli interessi pagati dovessero computarsi nel capitale e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali . Ma già pochi anni dopo, nel 357, il fenus unciarium sarebbe stato riconfermato da una lex…

Le usurae centesimae

Nell’età del Principato , il massimo legale era l’uno per cento a mese, quindi nell’anno di dodici mesi era del 12%. Gli interessi così calcolati assunsero il nome di usurae centesimae per il fatto che il debitore pagava ogni mese un centesimo del capitale. Poiché gli interessi dovevano essere corrisposti il primo di ogni mese…

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Nozione di anatocismo

L’anatocismo  (il termine deriva dal greco α ν α τ ο κ ι σ μ ό ς, composto da ανα, sopra + τοkισμός, usura), ossia la trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che come tale è produttivo a sua volta di interessi, è stato valutato con sfavore nelle legislazioni di tutti i tempi e, anche…

Le prime testimonianze certe sulla pratica delle usurae usurarum

Che nell’area romana esistesse la pratica degli interessi anatocistici lo apprendiamo da un atto, di carattere per l’appunto straordinario e transitorio, emesso, dal proconsole L. Licinio Lucullo nella provincia dell’Asia Minore, tra il 72 e il 70 a.C. In proposito, Plutarco  scrisse che Lucullo, ridusse il tasso di interesse all’uno per cento, annullò i ‘τόκους’…

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Le testimonianze di Ulpiano, Marciano e Modestino sull’anatocismo

Con riguardo all’anatocismo sono di notevole rilevanza le informazioni tramandateci da tre giureconsulti dell’età tardo-classica, Ulpiano, Marciano e Modestino. In un passo di Ulpiano  si legge: “Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurarum usurae” . Il giureconsulto severiano affermava, dunque, che…

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La lex Silia e la lex Calpurnia

In tarda età postdecemvirale, allorché la pratica del nexum era divenuta improponibile e la stessa stipulatio non era sempre, da chiunque e dappertutto facilmente praticabile, si affermò il principio di ius civile per cui, qualora la datio non fosse dovuta a liberalità o a pagamento o a quant’altro gli interessati l’avessero destinata, si presumeva che…