Le obbligazioni da contratto

Gaio nelle sue Institutiones, scritte intorno al 161 d.C., indicò come fonti  dell’obbligazione il contractus e il delictum. Se il diritto primitivo fu l’era del delitto, il diritto classico fu l’era del contratto. Il contrahere  (il cui contrario era distrahere) designava la costituzione di qualsiasi vincolo anche non patrimoniale (c. nuptias, sponsalia)  e il corrispondente…

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Nozione di anatocismo

L’anatocismo  (il termine deriva dal greco α ν α τ ο κ ι σ μ ό ς, composto da ανα, sopra + τοkισμός, usura), ossia la trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che come tale è produttivo a sua volta di interessi, è stato valutato con sfavore nelle legislazioni di tutti i tempi e, anche…

Le prime testimonianze certe sulla pratica delle usurae usurarum

Che nell’area romana esistesse la pratica degli interessi anatocistici lo apprendiamo da un atto, di carattere per l’appunto straordinario e transitorio, emesso, dal proconsole L. Licinio Lucullo nella provincia dell’Asia Minore, tra il 72 e il 70 a.C. In proposito, Plutarco  scrisse che Lucullo, ridusse il tasso di interesse all’uno per cento, annullò i ‘τόκους’…

Il mutuo e la sua causa

Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…

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Le testimonianze di Ulpiano, Marciano e Modestino sull’anatocismo

Con riguardo all’anatocismo sono di notevole rilevanza le informazioni tramandateci da tre giureconsulti dell’età tardo-classica, Ulpiano, Marciano e Modestino. In un passo di Ulpiano  si legge: “Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurarum usurae” . Il giureconsulto severiano affermava, dunque, che…

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La lex Silia e la lex Calpurnia

In tarda età postdecemvirale, allorché la pratica del nexum era divenuta improponibile e la stessa stipulatio non era sempre, da chiunque e dappertutto facilmente praticabile, si affermò il principio di ius civile per cui, qualora la datio non fosse dovuta a liberalità o a pagamento o a quant’altro gli interessati l’avessero destinata, si presumeva che…