Recesso dal contratto di affitto agrario
L’affittuario può sempre recedere dal contratto, inviando lettera raccomandata almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria. L’annata agraria, ai sensi dell’art. 39 della L. 203/1982, inizia l’11 novembre e termina il giorno 10 dello stesso mese dell’anno successivo.