Eccezioni all’immunità di giurisdizione sulle navi
In virtù dell’assenza di ogni sovranità territoriale, nell’alto mare, nessuno Stato può esercitare alcun atto di giurisdizione su navi straniere, che, pertanto, hanno completa immunità (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualunque altro Stato diverso da quello di bandiera (UNCLOS, artt. 95 e 96). Tuttavia, il principio della sottoposizione della nave al potere esclusivo dello Stato…