Le usurae centesimae

Nell’età del Principato , il massimo legale era l’uno per cento a mese, quindi nell’anno di dodici mesi era del 12%. Gli interessi così calcolati assunsero il nome di usurae centesimae per il fatto che il debitore pagava ogni mese un centesimo del capitale. Poiché gli interessi dovevano essere corrisposti il primo di ogni mese…

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La lex Silia e la lex Calpurnia

In tarda età postdecemvirale, allorché la pratica del nexum era divenuta improponibile e la stessa stipulatio non era sempre, da chiunque e dappertutto facilmente praticabile, si affermò il principio di ius civile per cui, qualora la datio non fosse dovuta a liberalità o a pagamento o a quant’altro gli interessati l’avessero destinata, si presumeva che…

Il mutuo e la sua causa

Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…

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Nozione di anatocismo

L’anatocismo  (il termine deriva dal greco α ν α τ ο κ ι σ μ ό ς, composto da ανα, sopra + τοkισμός, usura), ossia la trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che come tale è produttivo a sua volta di interessi, è stato valutato con sfavore nelle legislazioni di tutti i tempi e, anche…

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Separazione di fatto

È l’interruzione della convivenza dei coniugi senza alcuna formalità, senza alcun provvedimento del tribunale, ma attuata in via di mero fatto  dai coniugi:marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma conducono vite separate, disinteressandosi ciascuno del destino dell’altro coniuge. Sebbene essa  non produca effetti sul piano giuridico e non sia sufficiente a far…

Le prime testimonianze certe sulla pratica delle usurae usurarum

Che nell’area romana esistesse la pratica degli interessi anatocistici lo apprendiamo da un atto, di carattere per l’appunto straordinario e transitorio, emesso, dal proconsole L. Licinio Lucullo nella provincia dell’Asia Minore, tra il 72 e il 70 a.C. In proposito, Plutarco  scrisse che Lucullo, ridusse il tasso di interesse all’uno per cento, annullò i ‘τόκους’…