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Le testimonianze di Ulpiano, Marciano e Modestino sull’anatocismo

Con riguardo all’anatocismo sono di notevole rilevanza le informazioni tramandateci da tre giureconsulti dell’età tardo-classica, Ulpiano, Marciano e Modestino. In un passo di Ulpiano  si legge: “Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurarum usurae” . Il giureconsulto severiano affermava, dunque, che…

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Il divieto di interessi anatocistici

Si tentò di stroncare la prassi anatocistica con interventi legislativi numerosi e sempre più duri: in uno di questi, risalente all’epoca dell’imperatore Diocleziano, si arrivò  a comminare l’infamia per chi violasse il divieto. C. 2.11.20 (Impp. Diocletianus et Maximianus  AA. Fortunato): “Improbum fenus exigebus et usuras usurarum illicite exigintibus infamiae macula inroganda est”. Billeter  ha…

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Breve excursus sull’anatocismo nel tempo: dal 1804 al 1999

Il divieto della capitalizzazione degli interessi si radicò nella legislazione canonica non conoscendo, almeno formalmente, alcuna riforma fino al Codice napoleonico del 1804, che consentì l’anatocismo solo in seguito alla maturazione di una annualità di interessi (ripetendo dunque l’anatocismus anniversarius) e alla proposizione di domanda giudiziale al riguardo o alla stipula di una specifica convenzione…

Le definizioni romane dell’obbligazione

La vicenda evolutiva della concezione del rapporto obbligatorio, da imprigionamento umano a legame ideale, è espressa bene nella celebre definizione che troviamo scolpita nelle “Istituzioni di Giustiniano”, attribuita probabilmente al giureconsulto Fiorentino: “Obligatio  est  iuris  vinculum,  quo  necessitate  adstringimur  alicuius  solvendae  rei secundum  nostrae  civitatis  iura”  . L’obbligazione è un vincolo, un legame, una corda,…

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Gli interessi

Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse  e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…

Le obbligazioni da contratto

Gaio nelle sue Institutiones, scritte intorno al 161 d.C., indicò come fonti  dell’obbligazione il contractus e il delictum. Se il diritto primitivo fu l’era del delitto, il diritto classico fu l’era del contratto. Il contrahere  (il cui contrario era distrahere) designava la costituzione di qualsiasi vincolo anche non patrimoniale (c. nuptias, sponsalia)  e il corrispondente…