La presunta gratuità del mutuo romano
Dal mutuo nasceva l’obbligo del mutuatario di restituire il tantundem nei limiti della datio operatagli. In caso di inadempimento il mutuante poteva usufruire dell’actio certae creditae pecuniae se si trattava di mutuo di denaro o della condictio certae rei (detta dai giustinanei triticaria) se si trattava di mutuo di altre cose fungibili. Nella prima ipotesi…