L.P. forense 1578/1933
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1) Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2). TITOLO I Disposizioni generali 1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono…