Il computo dei termini per la tempestiva costituzione in giudizio di cui all’art. 166 cpc.
Ai sensi dell’art. 166 cpc, “Il convenuto deve costituirsi …. almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”. La ratio dell’anticipazione del termine di costituzione del convenuto consiste nel consentire al Giudice di studiare il fascicolo di causa prima dell’udienza stessa e nel contempo all’attore di conoscere preventivamente le difese svolte dalla…