Una delle principali cause del notevole contenzioso in materia di lavoro. Questo è in gran parte imputabile alle controversie che vertono sulla qualificazione del rapporto (subordinato o autonomo o parasubordinato), per il diffuso verificarsi di incongruenze tra la cd. volontà cartolare, manifestata dalle parti al momento della stipula del contratto, e il comportamento effettivamente tenuto dalle parti nel concreto svolgimento del rapporto.
La questione è di grande rilievo, se si riflette che proprio dalla natura del rapporto dipende l’individuazione della disciplina normativa, previdenziale e fiscale applicabile.
Emblematico è il caso del lavoratore assunto con contratto co.co.co. al solo scopo di dissimulare un reale rapporto di lavoro subordinato. Tale lavoratore, avendo prestato la propria attività con le modalità del lavoro subordinato, decida di adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento di un rapporto subordinato al fine di ottenere quanto dovuto in base al trattamento economico e normativo del lavoro subordinato.
Poiché è del tutto irrilevante il nomen iuris attribuito dalle parti, il giudice dovrà determinare l’esatta qualificazione del rapporto verificando la sussistenza, nel concreto svolgimento del rapporto intercorso tra le parti, degli elementi astratti della fattispecie.
Tali elementi, ad es. per la subordinazione, sono: la sottoposizione alle direttive del committente, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva, la continuità ideale della disponibilità delle sue energie lavorative e gli altri indici elaborati dalla giurisprudenza, quali l’osservanza di un orario di lavoro, l’ingerenza continuata del datore di lavoro nell’esecuzione del lavoro, l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, etc.
Se non che, a scopo deflativo del contenzioso in esame, il D.lgs. 276/2003 ha introdotto e disciplinato l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro.
La procedura del nuovo istituto giuridico è estesa alla qualificazione di tutti i contratti di lavoro, ma può essere adoperata anche per altre vicende del contratto di lavoro, ad es. per avallare le rinunce e transazioni, ai sensi dell’art. 2113 c.c., oppure per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative, o ancora in sede di stipulazione di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c..
Si tratta di una certificazione facoltativa, quindi non obbligatoria per la validità del contratto; è, altresì, volontaria e consensuale, nel senso che prende avvio da un’istanza comune delle parti del contratto.
La competenza ad effettuare la certificazione è attribuita ad appositi organi qualificati: le commissioni di certificazione.
Quanto all’efficacia della certificazione, la qualificazione del rapporto di lavoro èfideifacente non solo per le parti ma anche per i terzi (es. enti previdenziali).
– Riferimenti normativi:
Art. 5 L. 14.02.2003, n. 30;
Artt. 75-84 D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;
D.M. 14.06.2004;
D.M. 21.07.2004;
D.lgs. 6.10.2004, n. 251;
Circolare del Ministero del Lavoro 15.12.2004, n. 48.