CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: linee guida
· indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
· luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e indicazioni in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore;
· trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità;
· indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
· tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
· eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
· rispetto dei divieti: il datore di lavoro deve fornire assicurazione circa il l’osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, oppure presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o alla sospensione dei rapporti o alla riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.