Circolare INPS 26 marzo 2003, n. 61
L’INPS, ha emanato la Circolare 26 marzo 2003, n. 61, per fornire, rispetto alle disposizioni contenute nella precedente Circolare n. 102 del 31 maggio 2002, ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle norme del DLgs 26 marzo 2001, n. 151.
Nell’ambito dei fondi gestiti dall’INPS, la condizione di iscritto, richiesta dall’art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001, al fine di ottenere la copertura figurativa dei periodi corrispondenti a quelli dell’astensione obbligatoria per maternità, deve intendersi perfezionata anche nel caso in cui l’iscrizione non sia più in atto alla data della domanda. L’accredito della contribuzione figurativa può avvenire soltanto se il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione. Se l’accredito figurativo si riferisce a periodo già coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito nel senso che, tenuto conto della più ampia efficacia della contribuzione figurativa per maternità rispetto a quella per disoccupazione, il periodo riconosciuto deve risultare coperto da contribuzione figurativa per maternità. Per determinare la durata del periodo figurativo da riconoscere in corrispondenza di eventi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 1204/1971, si deve fare riferimento alla categoria (industria, agricoltura, altro settore) individuata in relazione al primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere. Se tale contribuzione successiva manca o si riferisce ad attività che non prevede l’accreditamento della maternità, il diritto all’accredito e la relativa durata dovranno essere determinati con riferimento alla situazione contributiva precedente l’evento stesso. Se la data di entrata in vigore della legge n. 1204/1971 si colloca nel periodo da riconoscere, si dovranno seguire, in base all’art. 35, comma 2, della stessa legge n. 1204/1971, i criteri precedentemente in vigore. Al raggiungimento del requisito contributivo dei 5 anni di contribuzione effettiva, richiesto ai fini dell’ottenimento dell’accredito figurativo, concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata comprese quelle, come la contribuzione da lavoro domestico, che non darebbero titolo all’accredito figurativo. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001, si riferisce alla titolarità di cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. È confermato che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli dell’astensione facoltativa può avvenire fino ad un massimo di cinque annualità e in corrispondenza di periodi non coperti da altra tipologia di contribuzione. L’accredito figurativo e il riscatto in parola, possono essere richiesti anche dai superstiti, naturalmente a condizione che il dante causa potesse far valere i requisiti prescritti dalla legge. (31 marzo 2003)
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Circolare n. 61 – Roma, 26 Marzo 2003.
OGGETTO: Chiarimenti in materia di accredito figurativo e di riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
SOMMARIO: 1- precisazioni sui criteri di accredito dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria. 2- durata dell’accredito. 3- requisito del quinquennio di contribuzione effettiva.
In relazione a quesiti pervenuti in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 102 del 31 maggio 2002, sul riconoscimento figurativo e il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, in applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, si forniscono i chiarimenti che seguono.
1. PERIODI CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L’ art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001 dispone che in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda di accredito, almeno cinque anni di contribuzione (nell’arco dell’attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro e che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le disposizioni di cui all’art. 8 della legge 23 aprile 1981,n. 155 [1], con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento da riconoscere.
A tale proposito si precisa che la condizione di iscritto deve intendersi perfezionata anche nel caso in cui l’iscrizione non sia più in atto alla data della domanda.
Peraltro – nel sottolineare che la norma in esame è applicabile anche agli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazi, Trasporti, Volo e Ferrovieri – si precisa che l’accredito dei periodi in esame è possibile anche nei confronti delle categorie per le quali – in costanza di rapporto di lavoro – era garantita la copertura assicurativa dell’assenza per maternità (ad es. i dipendenti dell’ENEL iscritti al Fondo elettrici).
Si ritiene, altresì, utile ribadire che l’accredito di contribuzione figurativa può avvenire solo nel caso in cui, nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto).
Quando la richiesta di accredito figurativo si riferisce a periodi, in corrispondenza dei quali risulta già accreditata contribuzione per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito (da figurativo per DS a figurativo per maternità), considerata la diversa efficacia delle due contribuzioni figurative ai fini pensionistici. Ciò in applicazione di quanto previsto per gli accrediti figurativi per maternità dal 21 luglio 1969 (v. circolare n. 220 del 21.7.1969, parte seconda, punto 1, nota 2),
2. DURATA DELL’ACCREDITO
Fermo restando che il periodo da accreditare in relazione ad eventi esterni ad un rapporto di lavoro deve coincidere – in termini di durata – con quello riconosciuto alle maternità intervenute nel corso di un rapporto lavorativo, al punto 3 della circolare n. 102/2002 è previsto che, per determinare la durata del periodo figurativo da riconoscere in corrispondenza di eventi antecedenti alla vigenza della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si deve fare riferimento alla categoria di attività dei richiedenti (industria,agricoltura, altri settori), individuata in relazione al primo contributo obbligatorio successivo al periodo da accreditare.
In assenza di contribuzione successiva all’evento – ovvero in presenza, successivamente all’evento, di contribuzione relativa ad attività per le quali non è previsto l’accredito della maternità – una volta accertato il requisito contributivo richiesto dalla norma in questione, il diritto all’accredito e la relativa durata dovranno essere determinati con riferimento alla situazione contributiva precedente l’evento stesso.
È il caso di precisare che, per determinare la durata del periodo da riconoscere in corrispondenza di eventi il cui periodo comprenda la data di entrata in vigore della legge n. 1204/1971, si deve fare riferimento ai criteri fissati dall’art. 35, comma 2, della predetta legge in relazione agli eventi intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, applicando cioè la norma vigente al momento iniziale del periodo da riconoscere.
3. REQUISITO DEL QUINQUENNIO DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
Per quanto concerne la verifica del requisito contributivo richiesto ai fini dell’accredito figurativo degli eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all’accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro domestico, ecc.), considerato che l’ articolo 25, comma 2, prevede esclusivamente la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Di conseguenza il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma, fermo restando che l’accredito può essere effettuato nel caso in cui i richiedenti – titolari di contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente ed autonomo – possano comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all’evento da riconoscere.
Si precisa inoltre che, nel caso di iscrizione negli elenchi agricoli, il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è verificato tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638 [2]; detto requisito si perfeziona cioè in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno1.350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (giorni 270×5 anni).
4. PERIODI CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE FACOLTATIVA
Si ritiene utile ribadire che la facoltà di riscatto può avvenire limitatamente ad un massimo di cinque annualità (60 mesi) e solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.
La verifica del requisito richiesto dall’ art. 35, comma 5, del DLgs n. 151/2001 (5 anni di contribuzione effettiva) per esercitare la facoltà di riscatto dei periodi in esame deve avvenire sulla base degli stessi criteri applicati nei casi di accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria, secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 102/2002, ed ai punti 1 e 3 della presente circolare.
Da ultimo si precisa che l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria ed il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a condizione che il dante causa potesse far valere i requisiti di legge.
IL DIRETTORE GENERALE f.f. – PRAUSCELLO