Scopo della circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 del Ministero dele Comunicazioni è di chiarire il significato del comma 4 dell’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Con la menzionata circolare si precisa che, con riferimento al recapito di invii postali a data od ora certa, l’operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il pagamento del corrispettivo pattuito sia subordinato all’avvenuto recapito nel termine contrattuale.
Inoltre, l’operatore deve provare la data ovvero l’ora e la data di recapito dell’invio a mezzo firma del destinatario apposta su apposito bollettario ed inoltre deve assicurare al mittente la possibilita’ di un tracciamento dell’invio nel corso della fase del recapito.
Emiliana Matrone
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208
Recapito di invii postali a data od ora certa
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita’ di Autorita’ per la regolamentazione del settore postale
Vista la direttiva n. 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita’ del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha provveduto all’attuazione della predetta
direttiva;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della
concessione del servizio postale universale alla societa’ Poste italiane S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, concernente il regolamento
per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
Visto il contratto di programma stipulato fra Ministero delle comunicazioni e la societa’ Poste
italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, relativa alla determinazione dell’ambito della riserva
postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2000;
Vista la nota del 16 maggio 2000 della Commissione europea relativa alle denunce 1999/4725 e
1999/5183 ed alla conseguente costituzione in mora in riferimento all’attuazione della direttiva
europea 97/67/CE avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con specifico riguardo
alla posta elettronica ibrida, alla corrispondenza amministrativa per espresso ed alla corrispondenza
aziendale locale;
Atteso che con comunicazione in data 13 luglio 2000, sono stati forniti alla Commissione europea
tutti i chiarimenti richiesti nella menzionata nota del 16 maggio 2000;
Considerato che il Governo italiano ha impugnato la predetta nota del 16 maggio 2000, con ricorso
alla Corte di giustizia delle Comunita’ europee per motivi procedurali;
Vista la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2000, notificata il 22 dicembre
2000, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 86 del trattato CE, riguardante la prestazione in
Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data od ora certe;
Considerato che nella citata decisione la Commissione europea individua un distinto mercato
circoscritto ai soli servizi di recapito, a data od ora certa, di invii di corrispondenza di posta
elettronica ibrida sensibili al fattore tempo; che tali servizi, ad avviso della Commissione europea,
rispondono ad esigenze molto specifiche e limitate di talune categorie di clienti e sono configurati
come altamente specializzati e dunque oggettivamente distinti;
Ritenuto che, in attesa delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita’ europee in ordine ai
predetti provvedimenti della Commissione europea, si debba ottemperare a detta decisione;
Ritenuto che debba evitarsi che l’area della riserva, gia’ incisa dalla piu’ volte menzionata decisione
del 21 dicembre 2000, possa risultare ulteriormente vulnerata a seguito di possibili distorte
interpretazioni della decisione stessa;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare il settore con riferimento alle caratteristiche dei prodotti
postali ritenuti dalla Commissione europea ricompresi in un mercato concorrenziale;
A d o t t a la seguente circolare:
1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
2. Scopo della circolare e’ di chiarire il significato del comma 4 dell’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
3. La fase di recapito della posta elettronica ibrida appartiene alla riserva assegnata alla societa’ Poste italiane, alla pari di qualsiasi invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo in vigore.
4. Qualora l’utente richieda, nei riguardi degli invii di posta elettronica ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione della Commissione europea in data 21 dicembre 2000, esula dalla riserva purche’ siano rispettate le condizioni seguenti.
5. L’operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4, esteso almeno all’intero territorio di una regione, deve richiedere apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale concessioni ed autorizzazioni -viale America n. 201 -00144 Roma) secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
6. L’operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il pagamento del corrispettivo pattuito sia subordinato all’avvenuto recapito nel termine contrattuale.
7. L’operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene un registro, da vidimare presso il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i singoli invii nonche’ i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e giorno di prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste per il recapito.
8. Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6, devono essere identificabili e distinguibili dagli altri invii di corrispondenza in virtu’ di apposito timbro apposto sul relativo involucro.
9. L’operatore deve provare la data ovvero l’ora e la data di recapito dell’invio a mezzo firma del destinatario apposta su apposito bollettario ed inoltre deve assicurare al mittente la possibilita’ di un tracciamento dell’invio nel corso della fase del recapito.
10. I registri ed i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono essere conservati per sei mesi.
11. Gli operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla presente circolare, incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
12. Il Ministero delle comunicazioni si riserva di adeguare la presente circolare alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunita’ europee.
La presente circolare e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
Roma, 24 gennaio 2001
Il Ministro: Cardinale