Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, disciplina in maniera dettagliata le modalità di esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
I cittadini comunitari per poter accedere nel territorio italiano devono essere unicamente in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio.
Per potervi soggiornare per un periodo inferiore a tre mesi non sono tenuti ad alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un valido documento di identificazione.
Il soggiorno, invece, se per un periodo superiore a tre mesi, è riconosciuto dall’art 7 del decreto in parola al cittadino dell’Unione quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione.
Il diritto di soggiorno è altresì riconosciuto ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione.