Chi intende donare un bene può voler apporre all’atto di donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi.
Ci possono essere, in particolare:
1) la donazione con apposizione di condizione
La condizione può essere sospensiva: in questo caso il donante subordina il prodursi dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
La condizione può essere risolutiva: in questo caso il donante subordina la cessazione dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Si consiglia di interpellare il notaio di fiducia, perché si deve evitare che la condizione sia illecita (es. ti dono un bene, se uccidi Tizio) ovvero restrittiva della libertà del donatario (esempio: ti dono un bene, se ti sposerai).
2) la donazione con apposizione di termine
Il termine può essere iniziale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la donazione avrà efficacia.
Il temine può essere finale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione avrà efficacia.
Si può far sì che l’efficacia della donazione decorra dalla morte di colui che dona? Si consiglia di interpellare al riguardo il proprio notaio.
3) la donazione modale
In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale peso crea a carico del donatario un’obbligazione. Per esempio Tizio dona un immobile a Caio con l’onere di costruire un ospedale nel suo paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di mantenimento).
Il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo impostogli. Tale previsione determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione, se così è previsto nell’atto di donazione (si tratta della donazione con previsione di risoluzione in caso di inadempimento di obblighi a carico del donatario).
4) donazione con riserva di usufrutto
In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.
Il notaio potrà calcolare facilmente il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà e potrà altresì spiegarvi in che modo si ripartiscono le spese, i carichi e gli oneri della proprietà tra usufruttuario ed il nudo proprietario.
5) donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati
Con l’apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla
volontà del donante.
6) donazione con clausola di riversibilità
Con l’apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.
7) donazione con dispensa dalla collazione
La collazione è l’atto con il quale determinati soggetti (figli legittimi e naturali e il loro discendenti e il coniuge), che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.
I presupposti della collazione sono:
– l’esistenza di un attivo ereditario da dividere;
– l’accettazione dell’eredità da parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è essenziale la qualità di erede dell’obbligato.
Tuttavia, è fatta salva ogni diversa volontà espressa dal testatore, che può dispensare dalla collazione un suo erede. Precisamente la dispensa dalla collazione è un negozio giuridico diretto ad esonerare il donatario dall’obbligo di collazione in sede di divisione dell’eredità. La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell’atto di donazione o in un testamento successivo. Interpellate al riguardo il vostro notaio di fiducia, che saprà spiegarvi meglio cosa sia la collazione, nonché gli effetti e i limiti di una dispensa dalla stessa.
8) donazione con dispensa dall’imputazione
Nell’ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).
La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell’atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.
Emiliana Matrone