Codice di autoregolamentazione “Media e Sport”
Codice Media e Sport” per l’autoregolamentazione dell’informazione sportiva. NO alla violenza negli stadi
Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice media e sport”
PREAMBOLO
Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o
aderenti alle associazioni firmatarie, L’Ordine dei giornalisti, la Federazione
nazionale della stampa italiana, l’Unione stampa sportiva italiana, la
Federazione italiana editori di giornali, d’ora in poi indicate come parti;
Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare
calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro
l’integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà
pubblica e privata;
Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato
indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad
adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico
durante gli eventi sportivi;
Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di
giovane età e minori;
Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice
che nell’informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di
massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei
confronti delle violazioni della legge;
Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che,
così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono
l’agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle
relazioni umane;
Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria “Televisione
senza frontiere” e nella sua revisione perché i servizi dei media audiovisivi
non contengano alcun incitamento all’odio; nel condividere il divieto di
trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all’odio o che inducano
ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal Testo unico della
radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei
diritti fondamentali della persona;
Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli
tradizionali ai nuovi media, anche per l’intreccio dei loro messaggi possono
fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione la violenza
legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;
Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l’accesso più ampio alle fonti di
informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite
restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;
Nel solco di un’autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal
Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel
tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell’informazione con gli
altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza
personale dei cittadini e alla tutela dei minori;
Considerato che l’ incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla
minaccia e all’ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei
mezzi d’informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle
sue interpretazioni giurisprudenziali;
Dopo ampio confronto in sede di “Commissione per la elaborazione del
Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi”, istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e
del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio
2007 per dare corso a quanto previsto dall’articolo 34, comma 6 bis del
decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;
Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i
responsabili della Lega Calcio e quelli dell’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell’interno con decreto 1
dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive;
Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l’attuale
quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine
pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;
ADOTTANO
Il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato “Codice
media e sport”
Articolo 1
(Principi generali)
1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella
veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto
forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti
in studio o collegati dall’esterno, eventi sportivi in generale e calcistici
in particolare.
2. Nella diffusione dell’informazione sportiva, qualora realizzata anche al
di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque
l’osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto
della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 2, le parti si impegnano a
evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di
comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla
stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull’Ordine
dei giornalisti.
Articolo 2
(diritto di informazione sportiva)
1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi
media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e
degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e
le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni
minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di
persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri,
giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi,
etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati
commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro
rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a
stigmatizzare le condotte lesive dell’integrità fisica delle persone, della
loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in
occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell’informazione
sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni
particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del
commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze
che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.
Articolo 3
(conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive)
1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle
trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del
presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate e
delle regole che disciplinano l’esercizio di ciascuna delle discipline
sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque
commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di
informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri
del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore
dissocia con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti
dall’accaduto e ricorre ai mezzi necessari -fino alla eventuale
disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un
collegamento, o l’allontanamento del responsabile -per ricondurre il
programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti
si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle
stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano
violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso
di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del
programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra
trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale
l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano
dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti, si riservano di valutare l’idoneità
dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni
del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di
informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità
e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del
comportamento tenuto dall’interessato successivamente alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel
rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati
personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che
si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.
Articolo 4
(promozione dei valori dello sport)
1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale
contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si
impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà
connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti
sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con
le istituzioni nazionali e locali.
Articolo 5
(Vigilanza)
1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i
giornalisti vengono segnalate dall’Autorità delle comunicazioni
all’Ordine professionale di appartenenza.
Articolo 6
(sanzioni e impegni)
1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui
all’art. 34, comma 3 del Testo Unico della Radiotelevisione le sanzioni
richiamate dall’articolo 35, comma 4 bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti
per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a
sostegno dell’emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni Sportive, alle
Leghe e all’Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di
competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali,
l’adesione al presente codice costituisce requisito di ammissibilità ai
contributi di cui all’art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise
dall’Ordine professionale.