Patenti – revoca
La patente di guida può essere revocata per:
a) carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
b) violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. “guida con patente sospesa”, art 86 C.d.S. “servizio di piazza senza licenza”, art. 9 bis e 9 ter C.d.S. “competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi”.
c) sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
a) REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del c.d.s.)
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
• delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
• coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell’Interno (in bollo da 14,62 euro), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni.
b) REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. “guida con patente sospesa”, art 86 C.d.S. “servizio di piazza senza licenza”, art. 9 bis e 9 ter C.d.S. “competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi”)
• Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
• Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
• Revoca per competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi (art. 9 bis e 9 ter C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che hanno preso parte a competizioni organizzate, non autorizzate, in velocità con veicoli a motore e dalle quali ne siano derivati incidenti con lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
c) REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.
Cosa fare
Entro 20 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti o in alternativa al TAR entro il termine di 60 giorni.
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt. 9bis, 9ter, 86,120, 218 e 224)