Patenti – ritiro
Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
a) Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S.)
b) Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
a) RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S.)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall’organo di polizia alla Prefettura UTG del luogo della commessa violazione e viene restituita dall’Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l’idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura UTG ed esibire una certificazione medica attestante l’idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l’idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
b) RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l’elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti consultare il sito www.infrastrutturetrasporti.it
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
a) RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S.)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall’organo di polizia alla Prefettura UTG del luogo della commessa violazione e viene restituita dall’Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l’idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura UTG ed esibire una certificazione medica attestante l’idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l’idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
b) RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l’elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti consultare il sito www.infrastrutturetrasporti.it
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
fonte: ministero dell’interno