Tutte le controversie in materia di contratti agrari sono devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie di cui alla L. 320/1963.
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che “la controversia, nella quale l’attore chieda l’accertamento della sua qualità di affittuario di fondo rustico e la determinazione del canone dovuto, ed il convenuto, negando l’affitto e sostenendo la sussistenza di un diverso contratto ormai scaduto (nella specie, comodato e vendita di erbe), chieda riconvenzionalmente il rilascio dell’immobile ed il risarcimento del danno per la sua ritardata restituzione, rientra nella competenza funzionale del giudice specializzato agrario (art. 26, l. n. 11 del 1971, e art. 47, l. n. 203 del 1982), considerando che tale competenza include le cause in cui si debba accertare l’esistenza o meno di un contratto qualificabile come agrario, al fine dell’applicazione della speciale normativa ad esso inerente (sulla base di deduzioni che non risultino prima facie infondate), e che, inoltre, la competenza medesima si estende alle pretese dipendenti e conseguenziali all’esito della relativa indagine, quale la suddetta domanda risarcitoria.” — Cass. 23-6-90, n. 6358.
All’opposto, la stessa Cassazione afferma che “è di competenza del giudice ordinario e non della sezione specializzata agraria la controversia instaurata per il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, poiché il comodato non può essere qualificato come contratto agrario, anche se ha ad oggetto un fondo rustico, essendo inidoneo per la sua natura essenzialmente precaria a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agraria su fondi altrui” (Cass. 21-11-97, n. 11635).