Nelle ipotesi di condono edilizio regolato dall’art. 35, L. n. 47/1985, la mancanza dei documenti richiesti per la concessione del condono edilizio non impedisce il perfezionamento dell’assenso per silenzio fino al momento in cui gli stessi vengano prodotti. La produzione dei documenti, infatti, non costituisce requisito per la formazione del silenzio-assenso; diversamente, la legge avrebbe espressamente previsto la formazione del silenzio-assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda munita di tutti gli allegati ad eccezione unicamente nell’ipotesi di immobili vincolati, nel qual caso il termine decorre dal rilascio del nulla osta degli enti di tutela, con conseguente procedibilità ed ammissibilità della domanda ancorché carente documentalmente.
Appare utile ricordare che silenzio-accoglimento si perfeziona anche se mancano i presupposti per l’accoglimento della domanda e addirittura per le domande dirette alla concessione di costruzione in sanatoria relative ad opere compiute oltre la data del 1° ottobre 1983, essendo il compimento delle opere abusive, entro la predetta data, requisito necessario ai fini del rilascio di provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985 n. 47 ma non per il mero verificarsi della fattispecie complessa di silenzio-accoglimento. Il silenzio-assenso così formatosi può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune, misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l’esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l’istituto del silenzio-accoglimento.
Emiliana Matrone
TAR PER LA SICILIA – CATANIA – sentenza 20 aprile 2009 n. 760
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2009, proposto da:
F. A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria Cardillo, con domicilio eletto presso avv. Antonio Maria Cardillo in Catania, via A. Mario n. 48;
contro
Comune di Gravina di Catania in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Arena, con domicilio eletto presso avv. Anna Arena in Catania, via Firenze,20;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione dell’1/10/2008 prot. n. 38605 del Responsabile del Settore del Comune di Gravina di Catania, spedita con racc. del 06/10/2008, avente ad oggetto diniego di sanatoria edilizia n. 1090 prot. 20538 presentata da C. G. ed oggi volturata a F. A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania in Persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I.) Il ricorrente è proprietario dell’appartamento sito in Gravina di Catania, nella Via …omissis…, (ex Via …omissis…, in catasto foglio 1, particella 238).
In relazione a tale immobile il Sig. C. S., precedente proprietario, presentava al Comune di Gravina di Catania, in data 30/09/1986, istanza di sanatoria per abuso edilizio, ai sensi della legge 47/85.
Con racc. del 27/03/2008 il Comune di Gravina di Catania richiedeva ad F. A., ai fini della definizione della pratica, di produrre l’attestazione del versamento dell’oblazione in originale, la fotocopia del documento d’identità e il certificato di idoneità sismica dell’immobile.
Con racc. del 24/04/2008 il ricorrente comunicava l’avvenuta produzione del certificato di idoneità sismica ad opera dell’amministratore dell’immobile e allegava fotocopia della carta dì identità e copia degli atti notarili relativi alla compravendita dell’immobile attestanti tra l’altro l’avvenuto pagamento delle oblazioni richieste. A tale missiva faceva seguito parere contrario del 27/09/2008 avverso il quale il ricorrente rispondeva con racc. del 24/09/2008.
Il procedimento si concludeva con la comunicazione in epigrafe con cui il Comune di Gravina comunicava: “La pratica di sanatoria edilizia n. 1090 prot. 20538 presentata il 30/09/1986 da C. G. ed oggi volturata a F. A. è di fatto sprovvista di parte dei bollettini di versamento dell’oblazione dovuta, così come autodeterminata dallo stesso C. G., per cui la richiesta formulata nella raccomandata in oggetto non può essere accolta, in quanto non ammissibile la formazione del silenzio-assenso poiché la pratica non è corredata dalla prova dell’avvenuto versamento dell’oblazione ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata ai sensi dell’art. 35 della legge 47/85”.
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato detto ultimo provvedimento, affidandosi alle seguenti censure
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, sviamento. Motivazione carente o perplessa.
Il ricorrente, avendo acquistato la proprietà dell’immobile in oggetto solo in data 15/05/1995, non è stato l’autore dei pagamenti avvenuti nel 1986 e nel 1990. Tuttavia, pur essendo state smarrite alcune delle attestazioni originali, l’avvenuto pagamento sarebbe inconfutabilmente dimostrato dagli atti notarili di compravendita relativi all’immobile in oggetto.
La circostanza è stata contestata nel provvedimento impugnato, ove, tra l’altro, si è affermato che ivi sarebbero presenti i soli riferimenti delle date di pagamento e del numero di bollettino, che altri quattro bollettini sarebbero riferibili a diverse pratiche di sanatoria, che due (bollettini nn. 251 del 17.12.1986 e 645 del 10.9.1990) non sarebbero allegati alla pratica di condono ed, infine, che “l’unico bollettino di versamento dell’oblazione riconosciuto appartenente alla pratica di sanatoria edilizia n. 1090 prot. n. 20538 presentata il 30.9.1986 da C. G. ed oggi volturata a F. A., n. 884 del 29.9.1986 eseguito da C. G., non risulta menzionato nell’atto di compravendita sopra citato”.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 Legge n. 47/85.
In ogni caso, sulla pratica di condono si sarebbe già formato il silenzio assenso fin dal 1988.
Costituitosi, il Comune ha concluso per l’infondatezza del gravame.
Nella camera di Consiglio del 12.3.2009, il Collegio ha dato avviso alle parti, che nulla hanno eccepito, che il ricorso si sarebbe potuto decidere con la forma semplificata di cui all’art. 26 della stessa legge 6.12.1971, n. 1034 (nel testo modificato dall’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205).
II.) Va esaminata con precedenza la seconda censura.
La Sezione ha già avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. Catania, I, 9.10.2007, n. 1633) che nelle ipotesi di condono edilizio regolato dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985 «la mancanza dei documenti richiesti per la concessione del condono edilizio non impedisce il perfezionamento dell’assenso per silenzio fino al momento in cui gli stessi vengano prodotti.
La produzione dei documenti, infatti, non costituisce requisito per la formazione del silenzio assenso; diversamente, la legge avrebbe espressamente previsto la formazione del silenzio assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda munita di tutti gli allegati ad eccezione unicamente nell’ipotesi di immobili vincolati, nel qual caso il termine decorre dal rilascio del nulla osta degli enti di tutela, con conseguente procedibilità ed ammissibilità della domanda ancorché carente documentalmente (TAR Catania, I, 20 gennaio 2004 n. 49; 11.3.2005, n. 418).
Anzi, secondo la giurisprudenza del Giudice di seconde cure (cfr. Cons. Stato, V, 27.6.2006, n. 4114), il silenzio-accoglimento si perfeziona anche se mancano i presupposti per l’accoglimento della domanda e addirittura – come affermato dalla IV sezione 20 maggio 1999, n. 858 – per le “domande dirette alla concessione di costruzione in sanatoria relative a opere compiute oltre la data del 1^ ottobre 1983, essendo il compimento delle opere abusive entro la predetta data requisito necessario ai fini del rilascio di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ma non per il mero verificarsi della fattispecie complessa di silenzio-accoglimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1993, n. 496, id. 26 ottobre 1994, n. 1385, id. 7 dicembre 1995, n. 1672, id. 24 marzo 1997, n. 286).
Il silenzio assenso così formatosi può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 1997, n. 286), misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l’esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l’istituto del silenzio accoglimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 1995, n. 1672)».
La stessa decisione ha, però, sottolineato che ai sensi del comma 6 dell’art. 39 L. 724/94, che espressamente stabilisce che “i soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l’oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell’intero pagamento dell’oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all’art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
Sicché, il mancato pagamento di almeno 1/3 dell’oblazione non consente l’esame della domanda di sanatoria, posto che, per altro, la prescrizione relativa all’oblazione è riferibile al solo conguaglio (cfr. T.A.R. Catania, I, 1633/07, cit; I, 31.10.2008, n. 1901).
Resta da verificare la fondatezza del primo motivo di gravame.
La questione si appunta essenzialmente sulla riconoscibilità dei pagamenti effettuati.
Il Collegio condivide l’opinione del ricorrente, avente causa dell’originario proprietario autore dell’abuso, non solo perché di almeno due attestazioni di versamento vi sarebbe traccia nell’atto notarile, che, invero, come sostenuto, fa fede sino a querela di falso, ma anche (e soprattutto) perché nella stessa istanza di condono edilizio, tra gli allegati, vi è espressa menzione dell’attestato di versamento, che, ove mancante, avrebbe comportato l’obbligo dell’Amministrazione ricevente di segnalare nella stessa istanza il mancato riscontro.
Né è dato ad un Comune di richiedere, ben oltre venti anni dalla stessa produzione ed in presenza di tale attestazione, copia del versamento la cui mancanza non è stata riscontrata al momento della ricezione della domanda, con richiesta, per altro, rivolta a soggetto diverso dall’originario istante.
Simili comportamenti, ad avviso del Collegio, contrastano con i principi di efficienza e trasparenza che devono improntare l’attività amministrativa e garantiti dall’art. 97 della Costituzione.
Anzi, la mancata attivazione, stante il tempo trascorso per l’adozione di un provvedimento di recupero e controllo versamento somme di pertinenza comunale, posto che detta omissione può configurare l’ipotesi di danno erariale, richiede che, a cura della Segreteria del Tribunale, venga inviata copia del fascicolo di causa e della presente decisione al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e/o funzionari
Tanto basta per ritenere fondato il ricorso in epigrafe e per disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.
Stimasi equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dispone, a cura della Segreteria del Tribunale, l’invio di copia del fascicolo di causa e della presente decisione al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e/o funzionari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009