Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia gli attuali appellanti agivano per l’annullamento della nota del Dirigente del comune di Risceglie recante comunicazione di intervenuta approvazione con delibera di G.M. 2.8.2002 del progetto dei lavori di consolidamento della litoranea di ponente- 2° e 3° intervento, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e avvio della procedura espropriativa relativamente ai suoli interessati, con conseguente risarcimento dei danni; con motivi aggiunti impugnavano, poi, la delibera consiliare n. 16 del 22.1.2003 recante rigetto delle osservazioni in merito al progetto definitivo, nella parte in cui prevede un allargamento stradale con conseguente espropriazione di suoli di proprietà dei ricorrenti, la relazione 13.1.2003, costituente parte integrante della delibera consiliare 16/2003, e la delibera di CC n. 367 del 5.5.88; con altri motivi aggiunti veniva altresì impugnato il decreto dell’11.9.2003 a firma del Dirigente Ripartizione Tecnica, con cui si autorizza la impresa “Eliseo ing. Renato srl” ad occupare temporaneamente e in via di urgenza, in nome e per conto del comune di Bisceglie, un suolo di proprietà dei ricorrenti, per lavori connessi alle opere di consolidamento della Litoranea di Ponente, nonché gli atti presupposti e connessi, quali la determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti esecutivi e bando di gara, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto per lavori e l’avviso di immissione in possesso; veniva proposta conseguente domanda risarcitoria.
I ricorrenti, in particolare, deducevano di non avere mai ricevuto notifica del Piano Particolareggiato e che la previsione di allargamento della sede stradale a mt. 16, contenuta nel PRG, costituente vincolo preordinato all’esproprio, era decaduta per decorso del termine quinquennale già in epoca (1981) anteriore alla approvazione dello stesso Piano Particolareggiato, con conseguente necessità di adottare la procedura di variante per la reimposizione del vincolo.
Venivano proposte censure di illegittimità derivata avverso gli atti della procedura espropriativa.
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede.
Con l’atto di appello vengono dedotte le seguenti censure.
In primo luogo, si deduce che la previsione dell’allargamento stradale era avvenuta solo nel progetto definitivo, senza alcuna menzione nel progetto preliminare, che prevedeva soltanto interventi concernenti il consolidamento del costone roccioso, atti a risolvere problemi di erosione e cedimento.
Inoltre, né nella delibera di approvazione del progetto definitivo, né nella relazione descrittiva viene esplicitata la necessità di procedere all’ulteriore allargamento stradale o evidenziato qualche nesso con i lavori di consolidamento.
E’ errata la sentenza nel punto in cui ha richiamato le originarie previsioni del PRG per giustificare l’allargamento della Litoranea, che non suppliscono alle carenze della progettazione preliminare e definitiva.
Si fa presente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado in quanto la previsione di allargamento stradale è cosa diversa dalla tipizzazione a fascia di rispetto stradale.
Si lamenta in sostanza che è stato reiterato un vincolo ormai scaduto senza seguire la strada obbligata della variante urbanistica di cui all’art. 16 della l.r. 13/2001 per realizzare l’allargamento della sede stradale; si lamenta pertanto la illegittimità dell’operato dell’amministrazione, anche alla luce della sentenza del giudice delle leggi n. 148/2003.
Si lamenta la illogicità della scelta, in quanto non verrà comunque risolto il problema della scorrevolezza del traffico.
Si agisce per il conseguente risarcimento dei danni patiti, in quanto è stato – a seguito della espropriazione – significativamente ridotto il pregiato giardino di pertinenza della villa, con quantificazione, risultante da una perizia giurata di parte, in duecentomila euro.
Si è costituito il comune di Bisceglie chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.
Parte appellante ha depositato ulteriore memoria in data 4 gennaio 2008; il comune appellato ha depositato ulteriore memoria in data 5 gennaio 2008.
Alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve in primo luogo evidenziarsi che parte appellante, con la memoria depositata tardivamente, in data 4 gennaio 2008, ha chiesto una ingiustificata integrazione del contraddittorio avverso il soggetto aggiudicatario dei lavori in questione.
A parte la evidente tardività del deposito della memoria, il Collegio non ritiene che nella specie sussistano le rappresentate esigenze, tanto più che è contestata la legittimità dei soli provvedimenti emessi dall’amministrazione comunale.
2. Con il primo motivo di appello si lamenta che il comune “avrebbe inserito la previsione dell’allargamento stradale solo nel progetto definitivo senza che la stessa fosse contemplata nel progetto preliminare..”.
L’assunto non è fondato.
A parte la considerazione che parte appellante fa riferimento dapprima alle omissioni relative al progetto preliminare e poi a quelle relative al progetto definitivo (si vedano le pagine 14 e 15 dell’atto di appello, nelle quali prima si lamenta il mancato inserimento nel progetto preliminare e poi anche nel progetto definitivo), già il primo giudice ha osservato come anche nei motivi aggiunti il ricorrente di primo grado abbia riconosciuto la esistenza di una previsione di P.R.G. relativa all’allargamento a metri 16 della litoranea di Paternostro.
Tale allargamento è desumibile dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Particolareggiato della zona turistica “Salsello” nelle quali era già prevista la realizzazione di una sede viaria di metri 16 di larghezza, di cui metri 4 adibiti a zona pedonale.
L’allargamento della Litoranea era già rientrante nelle scelte urbanistiche della amministrazione comunale e gli interventi approvati con le delibere oggetto di impugnazione in prime cure non sono incoerenti né con le precedenti scelte urbanistiche né con quegli obiettivi di consolidamento ai quali erano finalizzati i menzionati finanziamenti regionali.
2. Con riguardo alla questione relativa alla mancata notifica del Piano particolareggiato, la medesima parte appellante non ne fa derivare un motivo di impugnazione, ma ne trae soltanto conseguenze relativamente alla tempestività della impugnazione; sicché, per esplicita ammissione, a rigore, neanche si tratta di un mezzo di impugnazione.
Gli appellanti evocano il principio secondo cui “la mancata notifica di un piano particolareggiato ai soggetti direttamente interessati non si connota quale vizio dello strumento urbanistico”, per farne derivare la tempestività del ricorso (“per evidenziarne la perdurante possibilità di impugnativa da parte degli eventuali interessati”, testualmente parte appellante a pagina 16 dell’atto di appello).
3. Con altro motivo di appello viene dedotta la illegittimità della procedura “espropriativa” essendosi reiterato e posto in esecuzione un vincolo oramai decaduto, senza seguire la procedura della variante urbanistica, creando una previsione vincolistica priva di efficacia e violando i principi del giudice delle leggi.
L’assunto non è fondato.
In ordine alla natura del vincolo insistente sull’area interessata, non può che ribadirsi che la decadenza vale soltanto per i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure che comportano la preclusione completa della attività edificatoria, e non invece per quei vincoli che costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica amministrazione e che hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo.
Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, come nella specie, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali.
4. E’ altresì infondato il motivo che mira a contestare la logicità e razionalità delle scelte dell’amministrazione, con riguardo agli effetti di decongestionamento sul traffico, sui parcheggi, sulla larghezza della strada e altro.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme illogicità (in tal senso, ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 6.2.2004, n. 664).
5. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:
omissis