Cons. Stato 3694/2008 – Mobbing nelle forze armate
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Dec. del 26.07.2008, n. 3694
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10202 del 2007, proposto da L. Francesco contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione II^ di Bologna, n. 2775/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente Giovanni Vacirca; Uditi l’avv.to A. per delega dell’avv. I. e l’avv. dello Stato Greco; Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, deducendo di aver subito, durante il suo periodo di servizio presso la Tenenza di Ischia della Guardia di Finanza negli anni 1997-1999, reiterati comportamenti vessatori da parte del Comandante pro – tempore della Tenenza, quali continue minacce di trasferimento, frasi ingiuriose, sottoposizione ad orari e turni di servizio particolarmente onerosi e discriminatori, negazione dei riposi compensativi spettanti, ed altri ripetuti comportamenti complessivamente integranti una fattispecie di “mobbing”, ha chiesto al TAR dell’Emilia-Romagna il risarcimento del danno alla salute per la patologia che di lì a poco lo colpiva (dissezione aortica acuta) e per i postumi del conseguenziale intervento chirurgico (sostituzione valvolare aortica, sostituzione dell’aorta discendente e dell’emiarco inferiore con protesi), ravvisando in tali evenienze un importante contributo causale dello stress subito sul lavoro e riproponendo questioni già proposte dinanzi al TAR della Campania con ricorso n. 12443/01, respinto con sentenza 7 maggio 2003 n. 5163, successivamente confermata con decisione di questa Sezione 14 aprile 2006, n. 2156.
A dimostrazione del nesso causale tra lo stress psico-fisico dovuto alla condotta del Comandante e l’infermità che lo ha colpito, il ricorrente, depositata una relazione peritale, chiedeva l’esperimento della C.T.U. sul punto.
Per la prova dei numerosi episodi di vessazione riferiti chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando nominativamente i singoli testi – per lo più colleghi all’epoca di riferimento – in grado di riferire sui fatti.
Il TAR, rilevato che la maggior parte di questi testi avevano già dichiarato (le singole dichiarazioni sono state acquisite e depositate in atti dall’Amministrazione) di non ricordare i riferiti comportamenti del Comandante, cioè di rammentare talvolta l’occasione o l’evento riferito dal ricorrente, ma comunque di non ricordare il comportamento tenuto nell’occasione dal Comandante, e tanto meno di poter riferire su comportamenti scorretti tenuti dal medesimo, concludeva che il ricorrente non aveva offerto alcun principio di prova relativamente all’elemento oggettivo dell’invocato illecito aquiliano e respingeva il ricorso. La sentenza era notificata il 16 febbraio 2007, su istanza dell’Avvocatura dello Stato, al difensore del ricorrente presso la segreteria del TAR, in mancanza di elezione di domicilio in Bologna.
Ha proposto appello il ricorrente con atto notificato il 30 novembre 2007. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla difesa dell’Amministrazione con memoria depositata il 10 aprile 2008.
L’eccezione è fondata, alla luce della giurisprudenza secondo cui l’art. 35, comma 2, t.u. Cons. Stato (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054), nella parte in cui stabilisce che il ricorrente – che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma – si intende averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato, deve ritenersi applicabile per analogia al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente debba eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, sicché altrimenti il domicilio si intende eletto (anche ai fini della notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per appellare, nonché ai fini della notifica dell’appello) presso la segreteria del tribunale (Cons. Stato, IV, 31 gennaio 2005, n. 215; Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2005, n. 7610; Cons. Stato, V, 11 maggio 2004, n. 2929; Cons. Stato, VI, 6 giugno 2003, n. 3177; Cons. Stato, V, 14 ottobre 1992, n. 1004; Cons. Stato, V, 13 luglio 1992, n. 639; Cons. Stato, V, 26 maggio 1990, n. 461).
L’appello deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, dichiara inammissibile l’appello. Spese compensate. Depositata in Cancelleria Il 26/07/2008