La Corte di Cassazione con la Sentenza 20 aprile 2012, n.6263 ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo è predicabile anche qualora il compratore agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della res.
In questo caso, l’assunzione spontanea da parte del debitore, sulla base del riconoscimento dell’esistenza dei vizi, non determina un effetto novativo dell’obbligazione originaria e la prescrizione – venuta meno la regola eccezionale dell’art. 1495 c.c. – decorre secondo l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Emiliana Matrone