Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza 4 maggio 2009 n. 1361, chiarisce che qualora la concessione edilizia prevede, quale obbligo unilaterale assunto dal concessionario, che questi demolisca il vecchio fabbricato quanto prima e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità, se il vecchio fabbricato non viene demolito, ma, ciononostante il certificato d’abitabilità per la nuova costruzione viene comunque rilasciata e negli anni seguenti l’Amministrazione non si mostra pregiudizialmente contraria a permettere di conservare il vecchio edificio (anziché abbatterlo),
il comportamento dell’Ente conduce ad affermare che la demolizione del vecchio fabbricato non costituisce condizione sospensiva della concessione stessa (ciò che avrebbe reso abusivo il nuovo edificio) quanto l’effetto di un trasferimento, con il rilascio della concessione, della volumetria propria dell’area interessata dal vecchio al nuovo edificio, ciò comportando la sopravvenuta abusività del primo, ormai privo di conformità urbanistica ed edilizia. Il condono, dunque, non può riguardare il nuovo edificio, la cui regolarità mai è stata revocata in dubbio. Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO – VENEZIA – 4 maggio 2009 n. 1361