La Corte di Cassazione, con la Sentenza 29 luglio 2008 n. 20579, osserva che in materia di contratto di formazione e lavoro, anche ad una azienda pubblica di trasporto va applicata la specifica normativa introdotta dal legislatore, non potendo essere invocata al riguardo la speciale disciplina prevista dal Reg. All. A, R.D. n. 148 del 1931, chiaramente riservata al “personale di ruolo”.
Emiliana Matrone
Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 29 luglio 2008 , n. 20579
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi del 14-11-1997 gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati, unitamente ad altri, tutti iscritti nella graduatoria di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16 con la qualifica di autisti di autobus, esponevano:
che l’AMT di Catania dovendo procedere all’assunzione di 110 conducenti di linea con contratto di formazione e lavoro aveva richiesto al locale Ufficio di collocamento l’avviamento di un numero di iscritti nella detta graduatoria;
che successivamente per effetto delle trattative con le OOSS l’azienda si era determinata ad assumere 53 autisti già in precedenza assunti con contratto a tempo determinato e quindi, sino al raggiungimento delle 110 unità stabilite, quelli avviati dall’Ufficio di collocamento;
che quest’ultimo aveva comunicato che, trattandosi di assunzione da parte di un ente pubblico economico, non poteva trovare corso la suddetta richiesta dovendosi procedere alla chiamata nominativa da parte della stessa azienda e che, tuttavia, in presenza di apposita richiesta, la graduatoria citata sarebbe stata ugualmente resa disponibile;
che l’azienda, confermando il proprio intento di effettuare le assunzioni programmate tramite lo scorrimento della detta graduatoria, aveva richiesto la copia della stessa, selezionando, però, in sede di assunzione, lavoratori inseriti in posizioni deteriori rispetto a quelle dei ricorrenti e privi dei necessari titoli preferenziali.
I lavoratori, quindi, lamentando che tale condotta dell’azienda si poneva in violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto conto della precisa volontà manifestata dall’azienda di autolimitare i propri poteri discrezionali nelle assunzioni in oggetto, chiedevano dichiararsi il loro diritto all’assunzione o, in subordine, condannarsi la resistente al risarcimento dei danni loro arrecati, da commisurarsi alle retribuzioni che gli stessi avrebbero percepito in caso di assunzione e fino all’epoca di prevedibile cessazione del rapporto per il raggiungimento del limite di età, oltre accessori.
L’AMT, costituendosi contestava le avverse domande ed eccepiva:
che la Delib. n. 665 del 1996, relativa alla assunzione di 110 conducenti di linea part-time, prevedeva delle precise condizioni soggettive per l’assunzione degli iscritti alle liste di collocamento e, fra l’altro, il limite massimo di 30 anni di età, salve le elevazioni di legge;
che, successivamente, con la Delib. n. 127 del 1997 era stato previsto che le assunzioni sarebbero state effettuate con contratti di formazione e lavoro, fermi restando i limiti di età in precedenza fissati;
che, pur dopo la risposta dell’Ufficio di collocamento (sopra menzionata) l’azienda aveva proceduto alle assunzioni in base alla citata graduatoria, riscontrando il possesso dei requisiti relativi all’età, per cui gli attori erano stati esclusi, non essendo in possesso di detto requisito.
Il Pretore di Catania, con sentenza n. 841/1999, rigettava la domanda e compensava le spese.
Avverso la detta sentenza proponevano appello i lavoratori e l’AMT resisteva al gravame.
Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 31-12-2004, rigettava l’appello e compensava le spese.
In sintesi il Tribunale rilevava che l’assunto degli appellanti non poteva essere condiviso “in quanto fondato sul presupposto solo astrattamente corretto della specialità della disciplina di CFL rispetto alla disciplina ordinaria e generale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, mentre non poteva negarsi che “il limite di età nella specie individuato dall’AMT già con la Delib. n. 665 del 1996, sul punto non modificata dalla delibera n. 127/97, sia proprio il frutto della specialità delle disposizioni dettate dall’art. 10, n. 2 del Regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931, mai derogate dalla disciplina successiva”.
Pertanto secondo il Tribunale tra la disciplina in parola e quella propria dei contratti di formazione e lavoro sussisteva “pur sempre un rapporto di genere a specie del tutto rovesciato rispetto alla prospettazione proposta dai ricorrenti”, per cui “fermo il limite dei trenta anni per l’assunzione a tempo indeterminato, consentire l’elevazione del predetto limite per l’assunzione di soggetti con contratto di formazione e lavoro fino ai 40 anni, con la prospettiva della conversione del contratto medesimo a tempo indeterminato, avrebbe dato luogo ad una incoerenza del sistema, specie se si considerano le delicate mansioni di conducente cui le assunzioni in questione erano destinate”.
Infine il Tribunale, nel confermare pienamente la sentenza impugnata, rilevava che, quanto alla dedotta responsabilità precontrattuale, alcuna specifica censura sul punto era stata mossa alla decisione pretorile con la quale, rigettata la domanda principale, era stata ritenuta assorbita ogni altra questione.
Per la cassazione della detta sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati con due motivi.
L’AMT di Catania ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 10 e violazione del D.L. n. 232 del 1995, art. 15, comma 11 così come modificato dal D.L. n. 510 del 1996, art. 9 convertito nella L. n. 608 del 1996, deducono che l’errore dei giudici del merito “è stato quello di estendere le previsioni legislative dettate per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato segnatamente il contenuto di cui al R.D. n. 148 de 1931, art. 10, All. A – ad una fattispecie (il contratto di formazione e lavoro) che esula assolutamente dalla disciplina di diritto comune.” In particolare rilevano i ricorrenti che il legislatore è intervenuto “a disciplinare in maniera specifica e ben dettagliata il profilo del limite massimo di età superato il quale si devono escludere assunzioni con c.f.l.” (v. L. n. 451 del 1994, art. 16, D.L. n. 232 del 1995, art. 15 conv. in L. n. 608 del 1996, art. 15 “il quale ultimo ha introdotto la facoltà per le Commissioni Regionali per l’Impiego dei territori del Mezzogiorno di stabilire con effetto sino al 31-12-1997 l’elevazione dell’età massima prevista per la stipula di siffatti contratti”).
Tanto premesso, osservano i ricorrenti che “essendosi parte resistente determinata ad assumere personale con contratto di formazione e lavoro attraverso lo scorrimento della graduatoria della L. n. 56 del 1987, ex art. 16 ben avrebbe dovuto la stessa tenere fermo il limite di età massimo previsto per tale peculiare forma contrattuale” (nella specie di 40 anni fissato per la Sicilia in forza dell’apposita delibera della Commissione Regionale dell’Impiego, con effetto fino al 31-12-1997, ai sensi del D.L. n. 232 del 1995 citato, art. 15, comma 11), “non anche quello fissato dal R.D. n. 148 del 1931, art. 10, all. A) disciplinante per l’appunto l’immissione in ruolo a tempo indeterminato”.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, lamentano la contraddittorietà della impugnata sentenza relativamente alla rilevata circostanza che “non risulta contestato che l’AMT ha avviato alle selezioni sino al dicembre 1997 soggetti aventi età non superiore a 35 anni e, a partire dal gennaio del 1998, solo soggetti che potevano beneficiare dell’elevazione del limite di trenta sino ai trentadue, si come previsto dalla L. n. 451 del 1994”, in tal modo applicando, incoerentemente, dapprima il limite ex art. 10, R.D. citato e poi quello dettato dalla L. n. 451 del 1994.
I motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Preliminarmente va, però, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso con la quale la controricorrente in sostanza sostiene che “la mancata impugnazione della domanda subordinata e la definitiva statuizione (non impugnata con il ricorso per cassazione e, quindi, passata in cosa giudicata) sulla assenza di responsabilità precontrattuale in capo alla odierna resistente” renderebbe inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
L’eccezione è infondata.
La impugnata sentenza, dopo aver pienamente confermato la pronuncia di primo grado, sulla domanda subordinata, ha rilevato espressamente che “quanto alla dedotta responsabilità precontrattuale, alcuna specifica censura sul punto è stata mossa alla decisione pretorile con la quale, rigettata la domanda principale, è stata ritenuta assorbita ogni altra questione”.
Il giudicato formatosi sul punto, stante anche la mancata censura da parte dei ricorrenti di tale capo della decisione, riguarda quindi chiaramente soltanto la domanda subordinata (di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) ma non certamente la domanda principale (di riconoscimento del diritto all’assunzione con contratto di formazione lavoro).
Tanto premesso, i motivi di ricorso risultano fondati e vanno accolti.
Come più volte affermato da questa Suprema Corte, in materia di contratto di formazione e lavoro, anche ad una azienda pubblica di trasporto va applicata la specifica normativa introdotta dal legislatore, non potendo essere invocata al riguardo la speciale disciplina prevista dal Reg. All. A, R.D. n. 148 del 1931, chiaramente riservata al “personale di ruolo” (v. art. 1 Reg. cit.) (v. Cass. 21-7-2001 n. 9948, Cass. 2-12-2002 n. 17089, Cass. 4-8-2004 n. 14952).
Con riferimento, quindi, al limite legale di età, nella fattispecie trova senz’altro applicazione la normativa specifica prevista per i contratti di formazione e lavoro sopra richiamata ed in specie (ratione temporis) anche quella temporanea come sopra fissata (sulla base del D.L. n. 510, art. 9, comma 9, conv. in L. n. 608 del 1996) dalla Commissione Regionale per l’Impiego della Sicilia.
In particolare, poi, risulta pacificamente che, nel quadro della determinazione della azienda la quale si era autolimitata obbligandosi a procedere (con una serie di chiamate nominative) alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, la Delib. n. 665 del 1996 e Delib. n. 127 del 1997 facevano salve le elevazioni di legge del limite di età, per cui fra queste non poteva non considerarsi anche la elevazione, pur speciale e temporanea, invocata dai ricorrenti.
Del resto fondato è anche il secondo motivo, giacchè, essendo evidente la contraddittorietà del comportamento della azienda, la quale, come si legge nella impugnata sentenza, ha applicato fino al 1997 il limite di età fissato dal R.D. n. 148 del 1931 e successivamente quello fissato dalla L. n. 451 del 1994, risulta, in sostanza, contraddittoria anche la motivazione della sentenza stessa.
Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Messina, la quale si atterrà al principio sopra richiamato, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina.