Con il contratto di licenza d’uso di software il licenziante cede in godimento il software ideato al licenziatario, che lo utilizza, contro il corrispettivo di un canone.
Da un lato, il licenziatario acquisisce il completo godimento di un software ed il diritto di proprietà sul supporto (cd-rom, dischetto) se acquisito mediante supporto materiale e non mediante download.
Dall’altro lato, l’ideatore conserva sul programma qualsiasi diritto, dalla utilizzazione economica alla riproduzione dello stesso.
L’uso del software può essere sottoposto a limiti temporali e funzionali.
Il titolare del software può impegnarsi a cederne l’uso ad un unico soggetto in esclusiva oppure ad una pluralità di soggetti.
Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
1) la rappresentazione scritta del programma (con l’indicazione della compatibilità hardware minima);
2) le prestazioni del programma (le finalità);
3) il numero identificativo del programma e la documentazione di uso del programma stesso.
È essenziale, infatti, che il software in questione abbia delle origini certe e lecite.
Il licenziatario, in genere, non può cedere a terzi il diritto sul software, salvo che ciò non sia concesso dal licenziatario.
Il licenziante può anche voler imporre al licenziatario un uso ben determinato del software.
Frequente è la clausola di collaudo del software, diretta a testare la qualità e la funzionalità del software.