Testo completo e nota sintetica introduttiva dei principali articoli del Contratto di Servizio Rai 2007-2009
Contratto di Servizio 2007-2009
5 aprile 2007
CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
VISTO l’articolo 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;
VISTO l’articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di
servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono
individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;
ACCERTATO che la scadenza del precedente contratto di servizio, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che, sino all’entrata
in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano
regolati dalle disposizioni del precedente contratto;
RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un contratto nazionale di servizio (di seguito
denominato “Contratto”) tra il Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato “Ministero”),
in persona del Segretario generale, Dott. Marcello Fiori, e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a.,
di seguito denominata “Rai”, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del
Consiglio di amministrazione Dott. Claudio Petruccioli, all’uopo delegato dal Consiglio di
amministrazione.
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo
1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti
dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e
successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam
del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee
C 320 del 15 novembre 2001 relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e
regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico
risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall’insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato “Testo Unico”) e dal presente
Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d’intesa con il Ministero dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 14 ottobre 2006.
2. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di
tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all’autonoma capacità editoriale della società
concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1.
3. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale a valorizzare le specificità
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territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni in conformità con le norme in materia di riparto
di competenze tra Stato e Regioni. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del
presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del
Testo Unico.
Articolo 2
Oggetto del contratto nazionale di servizio
1. Il Contratto ha per oggetto l’attività che la società concessionaria, anche tramite i soggetti di cui
al comma 2, svolge ai fini dell’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito
nelle norme richiamate dall’articolo 1 e, in particolare, all’offerta televisiva, radiofonica e
multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, alla realizzazione dei contenuti editoriali,
alla erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica
analogica e digitale, alla predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.
2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività di società da
essa controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o, su autorizzazione del Ministero, da essa
partecipate, purchè, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che
assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e
delle risorse necessari per l’espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.
3. L’offerta, realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti anche del Codice Etico e di una
programmazione di qualità rispettosa dell’identità valoriale e ideale del nostro Paese, della
sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, va caratterizzata da una gamma di contenuti e
da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del
servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificità della missione che è
chiamato a svolgere rispetto alla radio-televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone
d’abbonamento. A tal fine, sono riconosciuti quali compiti prioritari: la libertà, la completezza,
l’obiettività e il pluralismo dell’informazione; la formazione continua e permanente dei dipendenti;
la formazione dei giovani giornalisti; la salvaguardia dell’identità nazionale, di quelle locali e delle
minoranze linguistiche; l’evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo
ammodernamento; l’evoluzione dei rapporti politici ed economici con i partner europei e la
diffusione degli elementi principali della loro cultura; l’informazione sulla situazione politica,
economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di
sviluppo economico e sociale; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del
patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realtà della
vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili,
della solidarietà, della condizione femminile e delle pari opportunità, dell’integrazione; la sicurezza
dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalità, di disgregazione e di
emarginazione sociale; l’attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane
della popolazione.
4. Per raggiungere tali obiettivi la Rai è tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio
pubblico indicati dall’articolo 45 del Testo Unico con riferimento alla copertura del territorio,
all’accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un’offerta editoriale
equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l’adempimento delle proprie
funzioni; la promozione e la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la loro
estensione alla collettività; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.
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5. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene
prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte
le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione
sportiva, eventi di carattere nazionale ed internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni
della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all’ambiente, alla salute, alla qualità
della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati
spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in
Italia realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori;
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica
ed umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla
formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a distanza;
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere
teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con
particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all’articolo 7.
Articolo 3
Qualità dell’offerta e valore pubblico
1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell’offerta
radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia
diffusione.
2. La Rai svilupperà in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del comitato scientifico di
cui al comma 8 un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità
dell’offerta contenuti nel presente articolo e nell’articolo 2. Tale sistema, oltre ad avvalersi di
indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi già presenti, quali quelli di misurazione dei rating e
quelli di monitoraggio dell’offerta, sarà costituito da due distinti strumenti:
-una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore
pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai
singoli elementi dell’offerta;
-una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di
innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell’etica
dell’impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.
3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore
pubblico dovrà:
-rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
-avere una periodicità di misurazione quotidiana;
-riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il
presente Contratto;
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-pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento
dell’offerta delle piattaforme rilevate;
-ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;
-avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via web e le interviste
effettuate in sovrimpressione attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il
televideo;
-rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di
coinvolgimento, l’arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della
sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;
-rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo,
l’imparzialità, l’indipendenza e l’obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per
il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction.
4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:
-rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
-avere una periodicità di misurazione trimestrale;
-rilevare indicatori d’immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza,
di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di
servizio pubblico.
5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 verranno sintetizzati in tre
macro indicatori:
-un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento
dell’offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti
da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti
medi visti;
-un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari
di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di
innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di indipendenza, di obiettività, di capacità di
intrattenimento, di originalità;
-un macro indicatore di corporate reputation che rappresenterà una sintesi degli indicatori
elementari relativi all’immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione
democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto
del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi,
modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di
raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all’emittenza commerciale,
copertura dei principali eventi.
6. La concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di
corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal comitato scientifico di
cui al comma 8. Il comitato delibererà in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.
7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi
al pubblico con periodicità regolare e con un adeguato risalto comunicativo.
8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro
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delle comunicazioni un Comitato scientifico composto da sei membri, scelti tra personalità di
notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui tre designati dalla Rai, uno
designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e uno designato dal Ministero, con funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato
delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del
Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di
alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due
terzi dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il
compito di presiedere all’organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i
risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L’assegnazione delle attività operative per la
realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a
procedure selettive aperte e trasparenti.
9. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico:
-tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
-avvalendosi dei servizi di una societa’ esterna scelta attraverso procedure trasparenti e pubbliche
che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacita’
tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo
politico, culturale, religioso e sociale da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e delle proprie testate radiotelevisive regionali, e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle
modalita’ di svolgimento.
10. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo.
CAPO II – L’OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI
Articolo 4
L’offerta televisiva
1. La Rai riserva un’ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri,
fatta salva l’ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai
generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;
informazione istituzionale e parlamentare;
b) Approfondimento: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate
giornalistiche, rubriche tematiche di rete o di testata, inchieste e dibattiti, talk show, reportage
attinenti ai temi dell’attualità interna ed internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai
temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del
Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; confronti
su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici basati anche sul contraddittorio delle
opinioni e delle posizioni; rubriche di approfondimento sul dialogo interculturale e sulla società
della convivenza; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo
interreligioso; celebrazioni liturgiche;
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c) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle
sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della
collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle
associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all’inclusione sociale, alla cittadinanza, alla
società interculturale; trasmissioni finalizzate a comunicare e a valorizzare una più moderna
rappresentazione delle donne, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti
costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro;
comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;
d) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare
la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza;
trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale
del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico; alfabetizzazione circa
l’uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a partire da internet; interazione
multimediale con i programmi della didattica e dell’aggiornamento scolastico; trasmissioni
informative sull’evoluzione del sistema scolastico; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le
famiglie sui temi dell’orientamento scolastico ed universitario e dell’inserimento professionale;
trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile, anche con riferimento ai
fenomeni del disagio giovanile, e a quella della popolazione anziana;
e) Turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle
risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici
target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione
delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad
appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con
riferimento alla rappresentazione dell’ “Italia nel mondo”, valorizzazione degli asset culturali,
storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il
nostro Paese nel contesto internazionale; valorizzazione della tradizione artigiana e del fenomeno
del “made in Italy”;
f) Spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle
forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi;
trasmissioni finalizzate anche alla promozione dell’industria musicale italiana, con particolare
attenzione ai nuovi artisti emergenti;
g) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di
interesse generale e di settore; rafforzando, anche con programmi dedicati, l’informazione sulle
competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici; notiziari, rubriche
e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici
e minori;
h) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che
abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla
tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
i) Promozione dell’audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi,
ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o
europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche
italiane ed europee, dell’audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici.
2. La Rai è tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera i) non meno del 65 per
cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa
tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell’80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve
essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell’anno ed anche negli
orari di maggiore ascolto e di prime time.
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3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per
ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi
da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con
l’indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto
alla programmazione complessiva. La Rai è altresì tenuta a comunicare ogni 6 mesi al Ministero ed
alla Commissione parlamentare la lista completa dei programmi di servizio pubblico trasmessi sulle
diverse piattaforme trasmissive della concessionaria.
4. La Rai è tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa
dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria;
sviluppare la diffusione di dati relativi ad informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e
comunicazioni di servizio; raddoppiare i sottotitoli per non udenti, ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 8, e triplicarli per le comunità straniere; implementare i servizi regionali e locali.
Articolo 5
L’offerta radiofonica
1. La Rai riserva un’ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici
terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;
b) Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei
notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi
politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parità di trattamento tra le diverse posizioni
e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline
sportive;
c) Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi
sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di
rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull’evoluzione civile del Paese; rubriche
dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; programmi
dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili),
all’integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;
d) Cultura, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le
tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza;
trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative
sull’evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui
temi dell’orientamento scolastico ed universitario e dell’inserimento professionale; programmi
destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell’infanzia realizzati in
formati innovativi;
e) Musica ed intrattenimento: fiction radiofonica di elevato valore culturale o su temi di rilevante
attualità; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di
materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite,
di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti
i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in
particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l’educazione
musicale e la valorizzazione delle opere d’arte e dell’ingegno;
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f) Servizio: notiziari, rubriche e servizi sull’attività degli organi istituzionali; programmi e
radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso;
programmazione per non vedenti (audiodescrizioni TV);
g) Pubblica utilita’: notiziari e servizi sulla viabilita’, la sicurezza stradale, le condizioni meteo,
dedicati in particolare all’utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi
di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.
2. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico e del suo ascolto
anche in condizioni di mobilità, e’ tenuta a:
a) ampliare il contenuto dell’offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle
esigenze manifestate dall’utenza;
b) sviluppare progetti mirati nell’ambito della multimedialita’.
3. La Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei
canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi
indicati al comma 1.
4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore
trasmesse, con l’indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma
1.
Articolo 6
L’offerta multimediale
1. La Rai si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria produzione editoriale e i
propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l’offerta digitale
terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con il proprio posizionamento di mercato
e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri siti al fine di
estendere l’attuale produzione di contenuti personalizzati per internet e dare crescente visibilità
all’offerta di specifici contenuti Rai, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.
3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l’offerta di contenuti sui propri siti, a:
a) stabilire, coerentemente con la definizione strategica di cui al comma 1, linee guida di
pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell’utenza,
facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito internazionale;
b) rendere disponibili, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni
sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell’ambito
dell’offerta televisiva e radiofonica di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 5 direttamente dal
portale Rai.it agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale e risultano in
regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica;
c) rendere progressivamente disponibili, ai sensi della lettera b), entro 12 mesi dall’entrata in vigore
del presente Contratto, i programmi trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena terminata la
trasmissione;
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d) destinare una quota crescente di risorse finanziarie all’acquisizione di diritti per la diffusione sul
web di contenuti tratti dall’offerta radiotelevisiva della Rai, con l’impiego delle più opportune
tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della
neutralità tecnologica;
e) offrire una produzione di contenuti specifica;
f) sperimentare, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e
ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell’ambito dell’offerta
televisiva e radiofonica di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 5;
g) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la
possibilità di commentare l’intera programmazione radiotelevisiva Rai, e a valutare la possibilità di
pubblicare, previa adozione di apposite linee guida, contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
h) promuovere i propri siti attraverso i programmi radiotelevisivi, con l’obiettivo di incrementare il
numero di utenti unici;
i) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui
principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato;
l) sviluppare contenuti prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze delle comunità di Italiani
residenti all’estero e la promozione economico, culturale e turistica del Paese all’estero;
m) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici e di fruizione più
diffusi nel Paese:
n) favorire la distribuzione dei propri contenuti Internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul
territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori, ovviamente nel rispetto dei criteri
commerciali già adoperati dall’azienda e di servizio pubblico così come stabiliti dal presente
Contratto.
4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla
Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per
ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei
contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall’utenza, con riferimento particolare agli
utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza
degli utenti.
CAPO III – L’OFFERTA: PROFILI SPECIFICI
Articolo 7
Programmazione televisiva per i minori
1. La programmazione della Rai è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a
tutela dei minori e a quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni
stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai
tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno
realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della
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sensibilità dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti
scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.
3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 20 sulle reti televisive generaliste terrestri va
realizzata una quota di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed
informazione per l’infanzia e l’adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione
annuale tra le 7 e le 22,30.
4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere
interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono
comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i
trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al
comma 6.
5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 del Testo Unico e dal decreto
ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.
6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull’uso corretto e
appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del
Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro
dell’istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio
2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, entro sei mesi adotta
sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e
all’intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo
pubblico adulto. Con riferimento a quest’ultima fattispecie, la Rai evidenzia i sistemi di chiara
riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, promuove l’attività
di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul
Televideo.
Articolo 8
Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale
1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell’ambito e nel
rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie enunciate nella Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle
persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per
l’integrazione delle persone disabili ed il superamento dell’handicap eliminando ogni
discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di
informazione, fiction e produzioni Rai.
2. Nel quadro di un’adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all’informazione delle
persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione al
giorno di Tg1, Tg2, Tg3, e, progressivamente entro 12 mesi, di una edizione del TGR regionale in
ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS), e con sottotitoli, su ciascuna delle sue reti
generaliste.
3. La Rai garantisce l’accesso alla propria offerta multimediale e televisiva alle persone con
disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e
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trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine
del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e
mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS).
3. La Rai:
. incrementa progressivamente, nell’arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume
delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno
il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di
programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento
e informazione a tema;
. amplia progressivamente l’attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di
buon ascolto e dei programmi d’attualità, di approfondimento politico, di sport e di
intrattenimento preregistrati e in diretta;
. migliora la qualità del segnale per l’audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate
allo specifico servizio;
. promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l’accessibilità dell’offerta multimediale alle
persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti,
istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.
4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di
confronto con le associazioni nazionali che hanno un’adeguata rappresentanza territoriale delle
categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento.
5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell’offerta di programmazione televisiva,
radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare
attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita
la Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle
attività sociali che hanno priorità nella programmazione.
6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e
diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della
violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze
prodotte dall’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni
comportano per la collettività.
7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico della
Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Rai
assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e
del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare
nella seduta del 29 aprile 1999.
8. La Rai si impegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto a conferire ad una
struttura che risponda al Direttore Generale con poteri di controllo, i compiti di:
-definire le linee guida di comunicazione ed i principi di riferimento per la presentazione delle
problematiche sociali da parte della Rai, nell’ambito del presente Contratto;
-definire, proporre, realizzare le iniziative sulle tematiche sociali sia all’esterno che all’interno
della programmazione radiotelevisiva e multimediale, anche in collaborazione con le
associazioni e le istituzioni preposte;
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-accogliere e valorizzare le tematiche di carattere sociale rappresentate dalle associazioni e
istituzioni che operano in tal senso, consultando direttamente le medesime, con l’obiettivo di
sviluppare la massima attenzione del pubblico sulle problematiche sociali;
-svolgere le funzioni di segreteria e supporto alla Sede Permanente di confronto sulla
programmazione sociale.
Articolo 9
Programmazione televisiva per l’estero
1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e
dell’economia italiane nel mondo, con l’obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione
delle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società italiana nonché per consentire ai
cittadini italiani residenti all’estero un adeguato accesso all’informazione e alla comunicazione
politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si
impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l’estero che consentano di portare
la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata
programmazione nell’ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.
3. La Rai potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall’Unione Europea e dal
Consiglio d’Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l’utilizzazione dei relativi
contributi.
4. La Rai comunica annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.
5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che
valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative
destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l’Italia.
Articolo 10
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo
sviluppo dell’industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo
italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l’efficienza e il pluralismo
industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche
multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le
attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attività la Rai considera interlocutori
privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.
2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad
investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction
(cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la
promozione del cinema e dell’audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo
dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre,
una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all’utilizzo
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prioritario nelle sale cinematografiche, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione
e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale
non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per
l’infanzia.
3. Ai fini del presente articolo si intendono:
a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all’offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per
l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e
gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l’edizione e le spese
accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva
alla opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive
generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere
audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme
trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti “multipiattaforma”.
5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4
dell’articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive
realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e
distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità
trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile
con l’accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.
6. La Commissione paritetica di cui all’articolo 37 verificherà su base annua e sulla scorta di una
documentazione preventiva e di una consuntiva l’equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi
generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare
riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli
spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell’articolo 44 del Testo Unico, nonché ai
cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa
del presente articolo.
Articolo 11
Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali
1. Nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle
disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell’ambito delle
proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando
anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la
concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.
2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite
convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14
aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei
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diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle
convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta e in
lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
3. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell’art. 11 del DPR 2
maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per
la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con
le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. In
particolare, al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in
collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con
oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o
comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito
delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall’entrata
in vigore del presente Contratto la Commissione paritetica di cui all’articolo 37 definirà le più
efficaci modalità operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo
conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di
produzione della concessionaria.
Articolo 12
Rete parlamentare
1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto
del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione
divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della
partecipazione alla vita politica.
2. La Rai è tenuta all’esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di
cui all’articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998,
n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato A.
3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati
d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati.
Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso
rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a
trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l’attività della rete
parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell’ambito
delle trasmissioni di informazione parlamentare.
4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la
rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli
impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso
operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere
attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi
utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute
umana e della tutela del paesaggio.
5. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.
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Articolo 13
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità
1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di
informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti
di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione
dell’energia, dell’acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine
antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della
popolazione.
2. La Rai, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi
di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un
progetto di sviluppo dell’attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di
pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:
a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi in diretta sulla pubblica utilita’ ai diversi
segmenti di utenza;
b) estensione della copertura della diffusione del segnale con particolare riguardo alla rete
ISORADIO, che dovrà essere udibile sull’intera rete autostradale e avviata sulle altre principali vie
di comunicazione;
c) sperimentazione dell’utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;
f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre
macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).
3. La realizzazione delle attività del progetto di cui al comma 2 verrà regolamentata sulla base di
apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovrà, tra l’altro, definire le misure
necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.
Articolo 14
Audiovideoteche
1. La Rai implementa il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti Contratti
proseguendo la catalogazione digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali
registrati su pellicola.
2. L’archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai,
dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale.
Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici
e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni
con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le
organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
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3. La Rai, entro sei mesi, dispone la pubblicazione del catalogo del materiale disponibile, le
modalità per la sua consultazione e utilizzo.
CAPO IV – TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Articolo 15
Qualità tecnica del servizio
1. La Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico,
da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai:
a) definisce indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti
istituzioni;
b) monitora costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;
c) esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard
qualitativi;
d) assicura un costante e diligente rapporto con l’utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti
per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;
e) collabora con Istituti di ricerca;
f) assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi
2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e
diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell’allegato B.
3. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non
risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della
scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
4. Nell’ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla Rai tutte quelle
necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali
più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.
5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con
riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni
statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione
riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell’andamento delle situazioni interferenziali e dei
disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori
di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla
copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto
magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, la Rai deve assicurare un grado di copertura del
servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La
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terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della
popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove
sia riscontrato l’interesse all’ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di
convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e
soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti
relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
Articolo 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna
delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della
popolazione e di copertura del territorio non inferiore all’80 per cento, salvo le implicazioni
interferenziali.
2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero
delle necessarie frequenze.
3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM
mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDSTMC
(Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell’attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti
che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una
temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli
impianti ad onde medie di cui all’allegato C.
Articolo 18
Autorizzazione all’esercizio degli impianti
1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di
tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e di apportare modifiche
od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da
realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
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2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla
richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un’autorizzazione sperimentale all’esercizio
dell’impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica
dell’impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della
normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria
dell’attivazione dell’impianto. Se l’impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio
dell’autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l’autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di
coordinamento internazionale.
5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a
fornire informazioni su quelle in corso.
Articolo 19
Impiego dei collegamenti mobili
1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con
mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in
movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza
trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la
distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle
tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del
pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita
dal Ministero.
2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti
per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria
indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute
disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte
realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e
regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
3. Nell’espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con
tecniche di modulazione digitale.
4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza
collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6
GHz.
Articolo 20
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1. La Rai ha l’obbligo di realizzare a regola d’arte gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in
concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la
materia.
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2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo
necessari al loro buon funzionamento.
3. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del
Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una
ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio
al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione
aziendale.
Articolo 21
Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale
1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma
restando la sua diretta responsabilità verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, si
impegna a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di
trasmissione dalla modalità analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee
forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo,
secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo
in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di
garanzia.
Articolo 22
Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital
1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione
Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. In particolare, entro la data dello
switch off nelle due aree all digital, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio
di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio
universale.
2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai anticipa lo spegnimento di una rete in analogico,
nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 giugno 2006 e successive modificazioni.
3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai, nel periodo che precede
lo switch off, realizza tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle
suddette aree all digital.
4. La Rai realizzerà le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno
successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Articolo 23
Transizione al digitale
1. In vista dell’approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla
tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai attua i compiti di cui
al comma 3 nell’osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti,
nonché future, disposizioni legislative e regolamentari.
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2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai assicura un grado di copertura effettiva dei
multiplex di cui all’art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 75 per cento della
popolazione in ambito nazionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto e non
inferiore all’85 per cento della popolazione in ambito nazionale entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del presente Contratto.
3. In tale ambito la Rai:
. partecipa alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
. sviluppa la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
. adegua, in una logica di garanzia dell’utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da
parte degli utenti medesimi al fine dell’effettiva possibilità di accesso e fruizione;
. realizza, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per
la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati
all’innovazione e all’arricchimento della propria offerta televisiva, con particolare riferimento ai
servizi interattivi di pubblica utilita’ anche valorizzando le esperienze di collaborazione con le
altre emittenti private nazionali e locali.
4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al
comma 3.
Articolo 24
Contenuti della televisione digitale in chiaro
1. In un’ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai attua una adeguata
offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle
reti nazionali terrestri o via satellite, rielaborandone specifiche edizioni appositamente per la
trasmissione in esclusiva sul digitale terrestre. La Rai, in particolare, si impegna a dare adeguata
promozione, in fasce di buon ascolto, alla propria offerta in digitale terrestre e piu’ in generale alla
nuova tecnologia trasmissiva e ai suoi contenuti, assicurando la predisposizione e la trasmissione di
apposite campagne promozionali con cadenza almeno trimestrale
2. La Rai destina una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che
implementino l’offerta televisiva.
3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli
articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.
4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in
merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità
quanto previsto al comma 2.
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Articolo 25
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
1. La Rai verifica lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, stipulando
con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla
concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di
copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica.
Articolo 26
Neutralità tecnologica
1. La Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l’utente, della
propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive,
compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali.
Articolo 27
Copertura finanziaria
1. Al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza
del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell’ambito
delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.
Articolo 28
Ricerca e Innovazione
1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta
la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive quali il
DVB-H, il DMB, il DRM, l’Alta Definizione, l’IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia
evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione,
nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre.
Articolo 29
Servizi sperimentali
1. La Rai, d’intesa con il Ministero:
a) sperimenta nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
b) valorizza le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche
con finalità di estensione dell’offerta all’estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del
Paese;
c) sperimenta i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della “società
dell’informazione”;
d) contribuisce alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del
cinema elettronico;
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e) progetta ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali “pay”.
2. La Rai può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al
servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi
gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo
carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai trasmette al Ministero e alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, annualmente, una
dettagliata relazione.
Articolo 30
Servizi di diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel
contesto internazionale e di promuovere l’innovazione tecnologica e industriale, con particolare
riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potrà
realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del
segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) approvato in sede
europea, volti alla valorizzazione dell’immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive
storiche, culturali, ambientali e turistiche;
b) servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via
satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione,
all’estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi
in chiaro via satellite;
c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;
2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali “educational” o dei canali al servizio
del volontariato e delle persone con disabilità, dei canali in difesa dei consumatori in tema
agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di
altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potrà essere autorizzata
dal Ministero anche su appositi canali dedicati.
3. La Rai diffonde, all’interno dell’offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di
informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.
Articolo 31
Accessibilità alla programmazione diffusa in simulcast
1. Al fine di garantire l’effettiva universalità del servizio pubblico radiotelevisivo la Rai assicura
agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati a
ricevere il segnale Rai terrestre, l’accesso gratuito all’intera programmazione Rai diffusa sulle reti
analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno
specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalità attuative per l’adempimento
di quanto previsto al comma 1.
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CAPO V – IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 32
Criteri economici di gestione
1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 5, e dall’articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attività è assicurato con
caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone
di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e
le altre entrate consentite dalla legge.
2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il
raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto
organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue altresì
l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali,
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 5, del Testo Unico.
3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di
giugno di ogni anno la Rai e’ tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle
finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando
anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:
a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun
mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);
b) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
4. La Rai e’ tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle finanze,
entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.
5. La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il reclutamento e per lo
sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli.
Articolo 33
Canone di concessione
1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza
del presente Contratto, è disciplinato dall’art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000.
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Articolo 34
Canone di abbonamento
1. Ai fini della determinazione dell’ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell’articolo 47,
comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle comunicazioni può avvalersi della Commissione di cui
all’articolo 37, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico
tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria
ed il relativo finanziamento.
Articolo 35
Riscossione del canone di abbonamento
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva
degli stessi, la Rai metterà a disposizione dell’Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R.
– TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell’ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le
modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive
modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte
dall’Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio
dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio
alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad
emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine
del trimestre.
Articolo 36
Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata
in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1
milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed
esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la
concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del
prelievo.
CAPO VI – MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
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Articolo 37
Commissione paritetica
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle
comunicazioni è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro
designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l’obiettivo di procedere – anche alla luce
dell’evoluzione dello scenario di riferimento – alla definizione delle più efficaci modalità operative
di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di
verificarne l’adempimento. La Commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente
riscontrabili, proporrà gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione
eventualmente emergenti.
2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali
integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla
costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
Articolo 38
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di
confronto fra il Ministero e la Rai che – con carattere consultivo – esprime pareri ed avanza proposte
in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell’articolo 8
del presente Contratto.
2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di
Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza
ed esperienza sui temi di cui all’articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente
possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo
di lucro.
3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si
avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla
stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all’approvazione di un
regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione
degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni,
tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con
cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui
all’articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere – anche in forma scritta – che verrà inviato al
Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle Istituzioni ed Enti che
hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Articolo 39
Vigilanza e controllo
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1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n.
540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli
atti eventualmente adottati in relazione all’attività svolta.
2. Il Ministero, nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed
ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i
relativi oneri sono a carico della Rai.
3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l’accesso agli impianti ed alle
proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l’utilizzo di propri mezzi e
personale, allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
Articolo 40
Sanzioni
1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei
confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli
97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52
rinvia.
Articolo 41
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari
1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari
da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo
riduzione nei casi di particolari urgenze.
CAPO VII – NORME FINALI
Articolo 42
Adeguamento del contratto nazionale di servizio
1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta
nel corso del triennio di vigenza.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 37, comma 1, qualora circostanze straordinarie
determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una
delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
Articolo 43
Entrata in vigore e scadenza
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1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre
2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il
Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del
Contratto relativo al triennio 2010-2012.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione
generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di
comunicazione, al presente Contratto.
Roma,
PER IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
IL SEGRETARIO GENERALE
PER LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE