In virtù del contratto per la realizzazione di pagine web, il realizzatore (cioè colui che ha le capacità e le conoscenze necessarie alla creazione di pagine web) si obbliga a progettare le pagine che costituiscono il sito web del committente (cioè colui che ha interesse ad esercitare la propria professione o attività in rete).
Al fine di prevenire equivoci e controversie, occorre fissare il contenuto dell’accordo.
A tutela di entrambi i contraenti è utile puntualizzare:
– quali sono gli obiettivi del sito;
– qual è tipologia di visitatori che andranno a navigare sulle pagine;
– se la fornitura dei testi e delle immagini è a carico del realizzatore oppure del committente;
– la clausola per cui colui che non fornisce testi ed immagini è sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente a violazioni del diritto di autore in relazione ai contenuti del sito;
– predisposizioni di griglie scadenzate di presentazione del lavoro con relativa approvazione da parte del committente (ciò con lo scopo di evitare che il sito venga interamente realizzato senza alcuna supervisione del committente);
– imporre al realizzatore di non adottare la medesima grafica o la stessa tipologia di database in siti di eventuali concorrenti.