Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai
nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio
della Repubblica Ceca e la Camera dell’Agricoltura della Repubblica
Ceca (Corte Arbitrale Ceca)
Decisione Arbitrale
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai
nomi a dominio .eu (Regole ADR), par. B12
Pratica n.: 05046
Data della presentazione: 2008-05-16 14:13:16
Contatto amministrativo: Josef Herian
Ricorrente
Nome/ragione sociale: Nuova Editoriale Sportiva S.r.l.,
Rappresentante autorizzato del Ricorrente
Nome: Società Italiana Brevetti S.p.A.,
Resistente
Nome/ragione sociale:
Rappresentante autorizzato del Resistente
Nome:
Nome a dominio controverso: TUTTOSPORT
Altri procedimenti legali
La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano
pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del
presente procedimento.
Riassunto della decisione in inglese: Il riassunto della Decisione
Arbitrale in lingua inglese costituisce l’Allegato n. 1
Situazione reale
La ricorrente è la società Nuova Editoriale Sportiva S.r.l. (di
seguito: “Ricorrente”) con sede a Torino, Corso Svizzera n. 185,
titolare della testata giornalistica diffusa prevalentemente a livello
nazionale “tuttosport”. Per tale denominazione “tuttosport” la
Ricorrente risulta altresì titolare della registrazione dei seguenti
marchi:
– marchio comunitario n. 001086990, registrato in data 24.05.2000 per
prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
– marchio nazionale italiano n. 00857387, concesso in data 6 dicembre
2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e
servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
– marchio nazionale italiano n.00857388, concesso in data 6 dicembre
2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e
servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
In data 7 aprile 2006 il sig. David Vaccalluzzo (di
seguito:”Resistente”) residente a Torino, Via degli Ulivi, 33 ha
provveduto alla registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu”.
La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal
Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente
procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso
ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 16 maggio
2008 ed in forma cartacea in data 19 maggio 2008 (di seguito:
“Ricorso”). La Ricorrente, con il Ricorso, ha richiesto che il
nome a dominio “tuttosport.eu” sia sottoposto alla procedura di
riassegnazione prevista dall’art. 22.11 del Regolamento di
Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il ccTLD “.eu” e,
più specificamente, poiché è impresa avente sede legale nel
territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4.2 del Reg.
CE n. 733/2002, che il nome a dominio “tuttosport.eu” venga
trasferito in capo alla Ricorrente medesima.
Il Resistente ha presentato un controricorso in data 24 maggio 2008
(di seguito “Controricorso”) nei termini previsti dal paragrafo B3
(a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie
(di seguito: “Regole ADR”) richiedendo, seppur implicitamente, il
rigetto del Ricorso della Ricorrente.
La data formale dell’inizio della procedura ADR è il 23 maggio 2008
Affermazioni delle parti
-1. Ricorrente
I) Notorietà della testata giornalistica e dei marchi “tuttosport”.
-1. La Ricorrente asserisce nel Ricorso di essere una società
italiana operante nel settore dell’editoria, titolare della storica
testata giornalistica “tuttosport”, molto nota in Italia, fondata a
Torino nel 1945, che ancora oggi costituisce quotidiano di riferimento
per gli appassionati di eventi e personaggi legati al mondo dello
sport.
-1. La Ricorrente afferma inoltre che:
-1. – apparso nelle prime edizioni come nuovo settimanale sportivo,
“tuttosport” ha ben presto avuto tiratura trisettimanale e
bisettimanale, per poi diventare uno dei maggiori quotidiani sportivi
nazionali e internazionali, alla cui direzione si sono succeduti
alcuni tra i più apprezzati nomi del giornalismo sportivo;
-1. – la sua produzione si articola in sei centri stampa, al nord,
centro e sud Italia, ed è oggi diffuso su tutto il territorio
nazionale con amplissima tiratura (e distribuito anche all’estero);
-1. – oltre all’Italia, la testata pone grossa attenzione anche
all’Europa, dove pure si è diffusa realizzando un cospicuo volume di
affari, in crescita continua;
-1. – alla notorietà di “tuttosport” ha contribuito anche la
comunicazione pubblicitaria che ha rappresentato e rappresenta per la
Ricorrente un aspetto di fondamentale importanza strategica, con
investimenti notevoli e partecipazione costante alle attività di
sponsorizzazione e promozione dei più disparati eventi sportivi.
-1.
-1. La Ricorrente evidenzia che “tuttosport”, oltre a costituire
il titolo della corrispondente testata giornalistica sportiva edita
dalla stessa, è da quest’ultima utilizzato e registrato in Italia e
in Europa anche come marchio d’impresa, per contraddistinguere
prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
-1.
-1. II) Fatti antecedenti al Ricorso
-1. Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio
“tuttosport.eu” da parte del Resistente in data 7 aprile 2006 è
avvenuta senza che lo stesso avesse alcun titolo ed in evidente
malafede. Il nome a dominio in contestazione conduceva alla pagina
web nella quale compariva la frase: “questo dominio è in vendita, se
siete interessati, contattare il webmaster” il che palesa un
inequivoco scopo di profitto del Resistente a danno della Ricorrente.
Quest’ultima, tramite i propri legali, ha tentato di contattare il
Resistente facendo presente come la registrazione del nome a dominio
in questione fosse in violazione dei propri diritti prioritari e
chiedendone il trasferimento immediato. Tuttavia, tali lettere sono
rimaste del tutto prive di riscontro, come pure i successivi solleciti
inviati anche per e-mail. La Ricorrente segnala altresì che
-1. in seguito alla notizia della contestazione della Ricorrente e
verosimilmente proprio a causa della diffida, il Resistente ha
modificato la pagina web corrispondente al nome a dominio
“tuttosport.eu” e il sito, al momento della presentazione del
ricorso, conteneva solo una home page priva di contenuti e che non
conduceva ad alcuna altra pagina. Nonostante gli sforzi dei legali
della Ricorrente per comporre in via bonaria la vicenda e i plurimi
solleciti, le trattative non hanno portato a nulla e si è reso quindi
indispensabile l’instaurazione della presente procedura.
-1.
-1. III) Presupposti su cui si fonda il Ricorso
-1. La Ricorrente afferma che nella presente fattispecie ricorrono
tutti i presupposti per ottenere il trasferimento del nome a dominio
“tuttosport.eu” in capo alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 22
del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004
(si seguito: “Regolamento”) posto che:
-1. – il nome a dominio “tuttosport.eu” risulta revocabile ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento in quanto è esattamente
identico alle registrazioni anteriori di marchio di cui la Ricorrente
è titolare;
-1. – i comprovati diritti anteriori della Ricorrente sul nome
“tuttosport” di per sé escludono che il Resistente abbia diritti
o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto di contestazione. Nel
caso di specie secondo la Ricorrente non ricorrerebbe alcuna delle
condizioni indicate dall’art. 21.2 del Regolamento;
-1. – il nome a dominio contestato, originariamente in vendita, al
momento della presentazione del Ricorso risultava privo di contenuti e
non conduceva ad alcun sito attivo. La Ricorrente afferma che non è
quindi possibile sostenere che il Resistente, prima di avere avuto
notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, né che del
nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale o
altrimenti corretto senza l’intento di sviare la clientela della
Ricorrente o di violarne il marchio registrato;
-1. – non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente
noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso,
trattandosi invece di un soggetto che nulla ha a che fare con
l’attività suggerita dal nome a dominio, né dal canto suo la
Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente a registrare e/o
utilizzare il termine “tuttosport”, tanto meno come nome a dominio.
-1. – Alla luce di quanto precede, deve concludersi, che il
titolare del nome a dominio non può vantare alcun diritto o interesse
legittimo sul nome a dominio “tuttosport.eu”.
-1. La Ricorrente inoltre rileva come la registrazione del nome a
dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente sia stata
effettuata in evidente malafede. Secondo la medesima tale malafede
risulta facilmente desumibile in base alle seguenti considerazioni:
-1. – innanzitutto, alla luce della rinomanza anche dovuta al lungo
e diffuso utilizzo del marchio “tuttosport” in Italia, è
impensabile che il Resistente possa aver registrato “tuttosport.eu”
ignorando di ledere i diritti che su tale nome la Ricorrente stessa o
comunque un’altra entità commerciale potesse avere. In proposito,
data la rinomanza del marchio “tuttosport”, esso è certamente ed
immediatamente percepibile dal pubblico, specie da quello italiano,
come facente riferimento alla nota testata giornalistica della
Ricorrente;
-1. – il fatto che il nome a dominio contestato sia stato
registrato il 7 aprile 2006, e cioè il primo giorno del periodo cd.
“land rush” costituisce anch’esso un chiaro indice della mala
fede del Resistente ed è quindi evidente che la registrazione del nome
a dominio contestato sia avvenuta allo scopo di impedire al titolare
di identico marchio registrato di registrare in proprio tale dominio;
-1. – non rileva in alcun modo il fatto che la Ricorrente non
avesse già richiesto la registrazione del nome a dominio
precedentemente, nel periodo cd. “sunrise”, riservato ai soli
titolari di diritti prioritari. Infatti, se non fosse intervenuta
l’illegittima registrazione del Resistente, la Ricorrente ben avrebbe
potuto tuttora liberamente esercitare il proprio diritto alla
registrazione di “tuttosport.eu” anche dopo la scadenza del periodo
“sunrise”;
-1. – la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” in
capo ad un soggetto non legittimato colpisce quindi consapevolmente e
considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente in quanto
può indurre in confusione i consumatori, diluire e danneggiare la
reputazione ed il carattere distintivo del marchio della Ricorrente ed
il suo avviamento e riconoscimento, colpisce quindi consapevolmente e
considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente;
-1. – il nome a dominio “tuttosport.eu”, nei due anni in cui è
stato a disposizione del Resistente, non è mai stato concretamente
utilizzato per alcun fine, né, tanto meno, per rendere visibile alcuna
attività imprenditoriale sul web. Tale circostanza è ulteriormente
aggravata dall’uso non corretto e illegittimo che in un primo periodo
(e almeno fino al 1 febbraio 2007, data di creazione dell’attuale
home page del sito www.tuttosport.eu) il Resistente ha fatto del nome
a dominio. In tal caso, infatti, si può affermare l’espresso intento
del Resistente di attrarre utenti Internet per conseguire un profitto
commerciale, ingenerando rischio di confusione con il marchio della
Ricorrente.
-1. Resistente
Il Resistente nel proprio Controricorso ha rilevato che il dominio
oggetto di disputa tuttosport.eu è stato da lui registrato
successivamente allo scadere del “Sunrise period” che tutelava le
aziende titolari di marchi registrati, permettendo loro la
registrazione in via esclusiva del nome a dominio corrispondente al
loro marchio. Superata questa fase, secondo il Ricorrente, chiunque
poteva registrare un dominio con qualsiasi nome e le aziende titolari
di marchi registrati perdevano ogni diritto di prelazione sugli stessi.
Discussione e conclusioni
1. Aspetti introduttivi
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale
l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del
28 aprile 2004 (di seguito: “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità
di un nome di dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o
extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da
poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o
stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome di
dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere
un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato
registrato o sia usato in malafede.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova
in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla
Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel
presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell’onere
della prova da parte della Ricorrente medesima.
2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
In primo luogo la Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente
l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con
i diritti anteriori vantati dalla medesima. Dall’esame della
documentazione presentata risulta infatti chiaramente come il nome a
dominio “tuttosport.eu” registrato dal Resistente sia identico ai
marchi nazionali (n. 00857387 depositato in data 29.12.1998 e n.
00857388 depositato in data 29.12.1998) ed al marchio comunitario (n.
001086990, registrato in data 24.05.2000) registrati dalla Ricorrente
in data anteriore a quella del nome a dominio.
3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l’onere di
provare l’assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un
interesse legittimo sul nome di dominio contestato.
L’articolo 21 del Regolamento, al suo numero (2), precisa che il
legittimo interesse può essere dimostrato quando:
– prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome di dominio
abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome
di dominio nell’ambito di un offerta di beni o servizi o possa
dimostrare che si apprestava a farlo;
– il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, organizzazione o
una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in
mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o
comunitario;
– il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non
commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento
di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome
oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o
comunitario.
Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (si vedano
per esempio le decisioni nei procedimenti n.3820, 2888 e 1250), tale
prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non
impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta
prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e
circostanze che consenta di concludere che in capo alla Resistente
non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome di dominio
contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata
raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti
elementi e delle seguenti circostanze:
– la Ricorrente ha rilevato come non risulti da nessun dato che il
Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a
dominio controverso;
– il Resistente, in base alle dichiarazioni della Ricorrente ed alla
documentazione prodotta (cfr. doc. 8 allegato al Ricorso), in seguito
alla registrazione del nome a dominio contestato, si è dichiarato in
un primo momento disponibile a venderlo attraverso il messaggio
pubblicato sulla pagina web statica corrispondente al dominio
“tuttosport.eu” che recava l’esplicita indicazione “Questo
dominio è in vendita. Se interessati contattare il WEBMASTER”. Tale
fatto è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di
qualsivoglia interesse da parte del Resistente ad effettivamente
utilizzare il nome a dominio contestato;
– all’infuori del predetto messaggio (indubbiamente di natura
commerciale) il nome a dominio “tuttosport.eu” non è mai stato
utilizzato per pubblicare specifici contenuti e pertanto è possibile
dedurre che il Resistente non abbia mai abbia fatto un uso legittimo e
non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun
intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un
nome oggetto dei marchi di titolarità della Ricorrente.
– la Ricorrente ha dichiarato infine di non aver mai autorizzato il
Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “tuttosport” né
a registrarlo come nome a dominio.
– il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo
alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in
relazione ad un eventuale preuso del nome di dominio contestato o di
un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di
essere una persona fisica comunemente nota con il nome
“tuttosport”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse
all’utilizzo di quel nome di dominio. Il Resistente si è limitato ad
affermare che successivamente al termine del “sunrise period”
chiunque può chiedere la registrazione di un nome a dominio con
estensione “.eu” indipendentemente dal possesso di un diritto
anteriore quale un marchio.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente la Commissione
rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da
alcun fondamento di carattere giuridico. Si evidenzia infatti come lo
stesso articolo 21 del Regolamento che ha la funzione specifica di
tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un
nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, abbia
trovato principale applicazione proprio nel periodo successivo al
“sunrise period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità
di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti
preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario aveva
proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o
speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti
decisioni (si veda la decisione nel procedimento n. 4921) il fatto di
registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “sunrise period”,
non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può
considerarsi in ogni caso sufficiente a testimoniare un diritto o
legittimo interesse del richiedente. Costituisce comunque un obbligo
del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio
“.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi
riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La
stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad
essere come visto priva di alcuna giustificazione giuridica, può
essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di
mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome
“tuttosport”.
4. Prova della malafede
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome
di dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa
registrati e l’assenza sullo stesso di un diritto o di interesse
legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini della
definizione del presente procedimento verificare se il Resistente
abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome di dominio oggetto
del Ricorso. Tuttavia questa Commissione per maggiore completezza
ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’art. 21.3 del Regolamento prevede una serie di
circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice
della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio.
L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non
esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare
anche da altri elementi la prova della cattiva fede (si veda in tal
senso la decisione nel procedimento n. 4362). Nel caso di specie la
Commissione, ritiene che in considerazione dell’indiscutibile
notorietà dei marchi e della testata “tuttosport” sia
inconcepibile che il Resistente li ignorasse al momento della
registrazione del nome a dominio contestatato. Si consideri inoltre
che il Resistente risiede a Torino, città nella quale è stata fondata
la testata “tuttosport” e nella quale ha dunque una rinomanza
ancora più accentuata che nel resto della nazione, ed è quindi
impensabile che lo stesso non ne conoscesse l’esistenza. Le
precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la malafede
posto che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben
rappresentato nel momento in cui ha registrato il nome a dominio
contestato, l’identità dello stesso con la testata ed i marchi della
Ricorrente ed era cosciente di ledere i diritti del titolare degli
stessi.
Sotto un diverso punto di vista neppure il comportamento tenuto dal
Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai
caratteri della buona fede. Si consideri, come più volte stabilito da
questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n.
2235 e n. 4949), che una volta dimostrato il diritto preesistente
della Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il
Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano
connotati da cattiva fede. Tra questi non rientrano, come specificato
dall’articolo 21.3 (d) del Regolamento l’uso intenzionale del nome
a dominio per attirare utenti Internet, per profitto commerciale,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un
diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o
comunitario. L’uso del nome a dominio per una finalità commerciale
(inclusa l’offerta di vendita del nome a dominio) in queste
circostanze costituirebbe quindi una prova dell’esistenza della
cattiva fede. La dichiarazione pubblicata per alcuni mesi (nel periodo
tra la data della registrazione ed il 1 febbraio 2007) sulla pagina
web statica corrispondente al nome a dominio contestato della
disponibilità a venderlo, dimostra l’intento commerciale del
Resistente e quindi la sua mala fede in tale uso del nome a dominio.
Si aggiunga inoltre per completezza che il Resistente dalla data della
sua registrazione (7 aprile 2006) non ha utilizzato in modo pertinente
il nome a dominio contestato. Tale mancato pertinente utilizzo del
nome a dominio da parte del Resistente prolungatosi per oltre due anni
dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un
ulteriore elemento idoneo a dimostrare la malafede dello stesso ai
sensi dell’art. 21.3 (b) del Regolamento. Nel caso di specie,
infatti, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella
registrazione del nome a dominio contestato se non quello di impedire
alla Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente ai
marchi dalla stessa in precedenza registrati. A questo proposito, come
suggerito dalla Ricorrente, potrebbe altresì assumere una certa
rilevanza, non sufficiente da sola a provare la mala fede del
Resistente, il fatto che la registrazione del nome a dominio
“tuttosport.eu” sia avvenuta proprio nel primo giorno del “land
rush” ovvero in data immediatamente successiva allo scadere del
”sunrise period”.
5. Conclusioni
In conclusione la Commissione ritiene che il nome a dominio
“tuttosport.eu” sia stato registrato dal Resistente senza che lo
stesso vantasse un diritto o un interesse legittimo ed in malafede.
Con riferimento alle richieste della Ricorrente, l’articolo 22 (11)
del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la
registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21
decide di revocare il nome di dominio. Lo stesso articolo prevede che
il nome di dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne
richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui
all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n.
733/2002.
In base a detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:
– qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione
centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità
europea
– qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità
europea, fatta salva l’applicazione della normativa nazionale
– qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità
europea
Nel caso di specie la Commissione dispone la revoca del nome a dominio
contestato e, dal momento che sussistono i presupposti di cui alla
predetta norma, il trasferimento dello stesso in capo alla Ricorrente.
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole
ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio
TUTTOSPORT al Ricorrente.