La Cassazione, con la Sentenza 1 Aprile 2008, n. 8449, afferma che è valida la convocazione dell’assemblea condominiale consegnata a mani del congiunto del condomino non residente.
Sul punto, il Collegio osserva:
a) che in materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988);
b) che, qualora sia accertata, in sede di merito, l’esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell’edificio condominiale viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima, in base al principio di diritto enunciato sub a), con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l’atto – recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario – idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto.
La decisione in esame, peraltro, fornisce l’occasione per ricordare che le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione se la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ad uno dei condomini comporti la nullità della relativa delibera statuendo che le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea o attinenti al procedimento di convocazione e quelle genericamente affette da irregolarità del procedimento di convocazione debbono considerarsi non nulle ma semplicemente annullabili.