Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella pronuncia del 27 maggio 2009, pubblicata dal sito web: www.giudicedipace.it, ribadisce che “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori e va proposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
b)l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora;In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’articolo 209 del codice della strada – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali – sia dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.
Emiliana Matrone
fonte: www.giudicedipace.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
fonte: www.giudicedipace.it
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa iscritta al n.5175/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Opposizione a cartella esattoriale.
T R A(…) S., nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…), c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. D. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E
U.T.G. – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.to in Napoli alla Via A. Vespucci, 172; CONVENUTO-CONTUMACE
E
NONCHÉ S.p.A. EQUITALIA POLIS, Commissario Governativo -Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore – P.Iva 08704541005 – con sede legale in Napoli alla Via R. Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. F. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per Notar (…) in Napoli rep. n.(…) del (…); CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l’attore: dichiarare l’estinzione del processo verbale sottostante la cartella esattoriale impugnata;dichiarare la nullità della cartella esattoriale per: a) decadenza del termine previsto dall’art. 17 del d.P.R. 602/73; b) mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della cartella da parte del concessionario; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società, essendo solo il tramite per la riscossione coattiva in forza dal ruolo trasmesso dall’Ente impositore titolare del credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) S., con atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato l’11/12-20/6/08 all’U.T.G. di NAPOLI ed alla S.p.A. EQUITALIA POLIS, si opponeva all’esecuzione forzata iniziata con la notifica della cartella esattoriale n. …., notificatagli il 28/12/07 dalla Spa Equitalia Polis per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato, per violazione al Codice della Strada.
Deduceva il ricorrente, di non aver mai ricevuto il processo verbale di cui alla cartella esattoriale e che la stessa doveva ritenersi nulla per: a) decadenza del termine previsto dall’art. 17 del d.P.R. 602/73; b) mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della cartella da parte del concessionario.Instauratosi il procedimento, risultato contumace l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, si costituiva la Spa Equitalia Polis che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’11/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI ritualmente citato e non costituitosi.Ancora in via preliminare va significato che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che: – Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b)l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare – nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06).
Fatta questa necessaria premessa, nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato.Il primo motivo del ricorso (mancata o irregolare notifica del verbale di contravvenzione) è inammissibile per essere stato proposto con il rito ordinario anziché con il rito speciale previsto dalla L.689/81 (a cui deve necessariamente partecipare l’Ente impositore) e, oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale (notifica cartella 28/12/07, notifica ricorso 20/6-11/12/08).Infatti, la Cassazione ha stabilito che:- L’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 204 bis cod. strada, e non in quello di trenta giorni di cui all’articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell’infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacché la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza – l’omessa notificazione del verbale – che è imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, la stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell’omissione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17312 del 07/08/07).Il secondo motivo del ricorso (decadenza per inosservanza del termine di cui all’art. 17 del d.P.R. 602/73) non è fondato.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nel ribadire che:- In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’articolo 209 del codice della strada – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali – sia dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sez. 2, Sentenza n. 4375 del 20/02/08; Sez. 1 Sent. n.23251 del 17/11/05).Il terzo motivo del ricorso (mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere) non è fondato.
A pagina cinque della cartella esattoriale (quando e come il contribuente può presentare ricorso) vi è l’avvertenza che: ai sensi dell’art. 22 della L.689/81, il ricorso alla cartella esattoriale va proposto entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione.
Il quarto motivo del ricorso (mancata sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario) è inammissibile.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che:- L’opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e deve quindi proporsi, come sancisce questa norma, nei venti giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (Cassazione Sezione I Civile, sentenza 20/07/01 n. 9912) La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del procedimento.
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) S. nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:1) rigetta il ricorso;2) compensa tra le parti le spese del procedimento;3) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 27 maggio 2009 al n. 1560 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)