Per «danno alla persona» deve intendersi generalmente:
a. il danno che trova origine nella lesione dell’integrità fisica e/o psichica di un soggetto;
b. i danni riflessi patiti dai congiunti della vittima principale in conseguenza delle lesioni, mortali o non mortali, arrecate a quest’ultima;
c. i danni, che pur non derivando da una vera e propria lesione dell’integrità psichica e/o fisica, sono la conseguenza di fatti che incidono negativamente sul bene salute inteso in senso lato (così ad esempio il danno da immissioni rumorose, il danno da vacanza rovinata, il danno da lesione del diritto alla salubrità ambientale).
Dalla menomazione totale o parziale dell’integrità psico-fisica o comunque dalla lesione della salute di una persona possono scaturire conseguenze sia pecuniarie sia attinenti la sfera non patrimoniale dell’individuo.
Si suole, pertanto, distinguere tra due gruppi distinti di danni:
a) danni patrimoniali: esborsi pecuniari (ad esempio per spese di cura e di assistenza), perdite di guadagno, perdite di chance lavorative, ripercussioni negative sul reddito futuro del soggetto leso;
b) danni non patrimoniali: in questo gruppo si distingue principalmente tra il danno biologico, che riguarda in primo luogo le disutilità oggettive per il soggetto leso in sé considerate senza far riferimento ai loro riflessi negativi sul patrimonio e sul reddito, ed il danno morale (afflizioni, patemi d’animo, dolori in sé considerati). Da ultimo in questo gruppo ha fatto il suo ingresso una terza categoria di danno, il danno esistenziale.