Disciplina e organizzazione del Servizio Pubblico Generale Radiotelevisivo – Testo approvato dal Consiglio dei Ministri
DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO
Articolo 1
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla
Fondazione di cui all’articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI
Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA, e delle sociètà da questa
controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La
concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed è rinnovabile.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia
dell’accesso ai soggetti politici e sociali;
b la diffusione dei principi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di
cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;
c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiana e la promozione delle
conoscenze;
d) la valorizzazione del ruolo delle Regioni e della pluralità linguistica e
culturale;
e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all’Unione
europea;
f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la
qualità tecnica dei servizi, un alto livello di audience.
3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale
radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed
editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività
correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei
pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 2
Costituzione della Fondazione
1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita
una Fondazione, denominata Fondazione RAI per l’esercizio del servizio pubblico
generale radiotelevisivo. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato
allo scopo ad esperire le procedure di costituzione previste dall’ordinamento.
2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e
delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI
Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA.
Articolo 3
Finalità generali e statuto della Fondazione
1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall’ordinamento vigente alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio
pubblico radiotelevisivo, di seguito Commissione parlamentare, ed all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, la Fondazione garantisce la
prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. La Fondazione garantisce l’autonomia del servizio pubblico generale
radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della
programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI SpA e di tutte le società
controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi
della presente legge.
3. Lo statuto definisce l’assetto organizzativo della Fondazione, prevede
l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito
Consiglio della Fondazione, della competenza in ordine alla determinazione delle
linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa
ed alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti ed il funzionamento del
collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione, e le sue successive modificazioni,
sono adottati dal Consiglio della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e trasmessi al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro
dell’economia e delle finanze. Lo statuto, e le sue successive modificazioni, si
intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione
di rilievi.
4. Lo statuto stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola
l’acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per
oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia
di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno
riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a
2435-bis del codice civile.
Articolo 4
Patrimonio della Fondazione
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale di RAI SpA;
b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni
eventualmente successivamente conferiti;
c) da contributi da parte di enti e privati;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da
enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il
Consiglio della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale
ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
3. La Fondazione, nell’amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di
rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Articolo 5
Consiglio della Fondazione
1. Il Consiglio della Fondazione è l’organo al quale è riservata la individuazione
delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa ed al
raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico di RAI
SpA e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di
verifica del loro assolvimento.
2. Il Consiglio della Fondazione a tali fini:
a) amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio
pubblico generale radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di
intervento;
b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico e risponde della sua attuazione;
c) predispone il Contratto biennale;
d) nomina il Consiglio di amministrazione di RAI SpA, di seguito Consiglio di
RAI SpA;
e) approva lo statuto di RAI SpA e le sue modificazioni;
f) esercita l’azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei
consiglieri di amministrazione di RAI SpA.
3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui quattro
nominati dalla Commissione Parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito
Conferenza permanente; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dall’Accademia
Nazionale dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
L’undicesimo consigliere è eletto dai dipendenti di RAI SpA e delle società da
questa controllate.
4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano
presentato la loro candidatura, nell’ambito di una procedura di sollecitazione
pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo
scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo
invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio
sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell’equilibrio di genere,
siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non
superiore al triplo dei soggetti eligendi, approvata dalla Commissione
parlamentare medesima. L’elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare,
previa audizione delle persone designate.
5. La Conferenza permanente nomina unicamente soggetti che abbiano
presentato la loro candidatura, nell’ambito di una procedura di sollecitazione
pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo
scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che,
previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne cura
la pubblicazione sul proprio sito web, e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano
ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al
triplo dei soggetti nominandi, approvata dalla Conferenza permanente medesima.
La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle
persone designate.
6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in
contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui al
comma 11.
7. L’assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, il Consiglio di presidenza dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e l’Assemblea generale della Conferenza dei Rettori delle
Università italiane, procedono alla nomina con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.
8. Il rappresentante dei dipendenti RAI è eletto a scrutinio segreto, previa
presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità
stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI SpA, e comunque
assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.
9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei
anni e non possono essere confermati nella carica.
10. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di
elezione parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionale, e di due
degli altri consiglieri, dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della
Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono
determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà
del mandato ordinario.
11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscussa
moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori
della comunicazione, dell’audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del
diritto e dell’economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione
elettronica, delle nuove tecnologie e dell’ICT. Non possono essere nominati
componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto
incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di
rappresentanza nei partiti politici, l’incarico di Presidente, amministratore
delegato o consigliere di amministrazione nell’ambito di imprese private operanti
nel settore delle comunicazioni.
12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente
o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza alcuna attività
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi
gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi
diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta
salva l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico secondo i rispettivi
ordinamenti.
13. Il Presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del
Consiglio, che lo nomina, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione
successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica
sino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere
rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 10.
14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento
del Presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla
sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si
applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.
15. Con il Codice etico della Fondazione sono stabilite le regole di condotta dei
componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al
conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione.
Il medesimo Codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine
all’intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con
imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio
della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato,
nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
16. La Commissione parlamentare, sentito il Collegio sindacale della Fondazione,
con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la
revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che siano
incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello
statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, con le
modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave
impossibilità di funzionamento dell’organo.
Articolo 6
Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale
1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e
sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I
componenti effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero dell’economia e
delle finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero delle comunicazioni e dal
Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze e l’altro dal Ministero delle comunicazioni.
3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie,
anche relative alle società controllate, sull’andamento generale della gestione o su
suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate sull’andamento dell’attività sociale.
4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito ad una
società di revisione scelta ai sensi di legge dal Consiglio della Fondazione tra
quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente
legge, soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con
azioni quotate nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della CONSOB.
Articolo 7
RAI Radiotelevisione Italiana SpA
1. RAI SpA realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche
attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo, con
poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell’ambito delle linee generali,
delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.
2. RAI SpA provvede inoltre a:
a) assicurare l’attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi
definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio
pubblico dell’attività svolta;
b) applicare il Contratto biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle
società operative del Gruppo;
c) nominare i Consigli di amministrazione della società operative del
Gruppo;
3. Il Consiglio di RAI SpA è composto da cinque membri nominati dal Consiglio
della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.
4. I membri del Consiglio di RAI SpA sono scelti tra persone di indiscussa
moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale
competenza manageriale nei settori dell’economia, della finanza, del diritto, delle
nuove tecnologie e dell’ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che
nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a
qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I
componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati
nella carica secondo le disposizioni del codice civile.
5. Il Presidente del Consiglio di RAI SpA è nominato dal Consiglio della
Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre
anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il Presidente del
Consiglio di RAI SpA ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri
connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.
6. Il Consiglio di RAI SpA nomina al suo interno un Amministratore delegato che
sovrintende alla gestione, all’organizzazione ed al funzionamento dell’azienda, ed
esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può
essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.
7. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente, dell’Amministratore
delegato o di ogni altro membro del Consiglio, si procede alla sostituzione secondo
le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo
caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.
8. I membri del Consiglio di RAI SpA non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi
gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi
diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta
salva l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico secondo i rispettivi
ordinamenti.
9. Lo statuto di RAI SpA prevede regole di condotta per i componenti del
Consiglio, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale
ed al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo
alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un Codice etico che
disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.
10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del Presidente e dei membri
del Consiglio di RAI SpA che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto
sociale. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, in caso di perdurante,
comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.
11. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al Consiglio di RAI
SpA, si applicano le disposizioni del codice civile.
Articolo 8
La Carta del servizio pubblico
1. La Carta del servizio pubblico stabilisce le linee generali di svolgimento del
servizio pubblico, nonché, in attuazione dei principi dell’ordinamento, i compiti e
gli obblighi del soggetto titolare della concessione.
2. La Carta ha durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte
dalle società facenti capo alla Fondazione; indica l’ammontare del canone di
abbonamento stabilito dal Ministro delle comunicazioni per l’intera durata della
Carta; fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.
3. La Carta è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione, previa
acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.
4. L’Autorità verifica l’adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in
conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Articolo 9
Il Contratto biennale
1. Il Consiglio della Fondazione predispone il Contratto biennale contenente il
dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell’attività di pubblico
servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La
società RAI SpA e le società da questa controllate sono vincolate alla sua
osservanza.
Articolo 10
Canone di abbonamento
1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato
dalla Carta del servizio pubblico ed è assicurato dal canone di abbonamento, il
cui ammontare è determinato per la durata dei sei anni.
2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della scadenza del Contratto biennale, il
Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’adeguamento del
canone di abbonamento tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai
fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il
sostenimento delle relative spese di funzionamento della Fondazione, con
periodiche verifiche di risultato da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 7,
comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il
soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
4. E’ fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Articolo 11
Linee guida della riorganizzazione della RAI
1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio della Fondazione adotta atti
volti ad assicurare la riorganizzazione di RAI SpA da attuarsi, entro i limiti e
secondo le finalità stabiliti dall’articolo 3, anche mediante costituzione di nuove
società, sulla base dei principi di cui al comma successivo.
2. La riorganizzazione è effettuata sulla base dei seguenti principi: unitarietà e
proprietà pubblica di RAI SpA; controllo azionario in capo alla Fondazione del
complesso delle attività aziendali della RAI, anche in presenza di partecipazioni di
soggetti terzi; separazione tra l’attività di gestione della rete e l’attività di fornitura
dei contenuti; separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone
di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.
3. La Fondazione, la società RAI SpA e le società da questa controllate
predispongono i relativi bilanci in conformità ai principi e secondo le modalità di
separazione contabile di cui all’articolo 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
Articolo 12
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge per la fase di
prima applicazione, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 25 giugno 1993, n. 206, l’articolo 3;
b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 17, 20 e 21;
c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, gli articoli 45 e 49.
2. A far data dal completamento della riorganizzazione di cui all’articolo 11 della
presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, l’articolo 18, commi 3 e 4;
b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’articolo 47, commi 3 e 4.
3. Sono o restano abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto, o comunque
incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.
Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione di cui
all’articolo 3, e comunque fino alla nomina del Presidente della Fondazione, alla
disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 ed all’articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.
2. In fase di prima applicazione, l’insediamento del Consiglio della Fondazione
deve avvenire entro 90 giorni dalla costituzione di cui all’articolo 2. Il Consiglio è
insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
Articolo 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.