Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012, n. 254 il decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante «Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato».
Il richiamato decreto stabilisce che «sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative».
Per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento le spese ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato ammontano ad euro 5,18.
Ad euro 8,75 ammontano, invece, le spese ripetibili se e notifiche sono state effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Emiliana Matrone