La norma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, rappresenta una forma di incentivazione all’acquisto di apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato. Il consumatore che acquista nel 2007 un televisore digitale e che è in regola con il canone di abbonamento al servizio pubblico potrà infatti detrarre nel 2008 dall’IRPEF una parte del costo del televisore fino ad un massimo di 200 euro.
Una misura introdotta con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista della transizione al digitale e di avviare una nuova cultura del digitale tra le famiglie italiane.
Tale trasformazione è incoraggiata e sostenuta anche dalla Commissione europea che, nella comunicazione “i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione”, ha sottolineato che l’abbandono della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica, previsto entro il 2012, migliorerà l’accesso allo spettro delle frequenze in Europa.
In quest’ottica di sensibilizzazione e di “educazione al digitale” della popolazione, che è l’obiettivo primario della misura prevista dalla nuova legge finanziaria, vi è anche da tenere in conto che la migliore qualità dell’immagine per i fruitori, garantita da un televisore con la tecnologia digitale integrata, potrà fare da traino per l’acquisto di apparecchi già pronti al passaggio al digitale.
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 361, della legge finanziaria 2007, le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi che possono beneficiare del bonus fiscale, sono definite in modo tale da “garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con tutte le piattaforme trasmissive esistenti”. La scelta operata, quindi, è nel senso di incentivare l’acquisto degli apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato, senza discriminare alcuna tecnica trasmissiva esistente.
CHE TIPO DI AGEVOLAZIONE CONCEDE L’AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI “APPARECCHI TELEVISIVI” ANCHE CON SINTONIZZATORE DIGITALE?
Una detrazione fiscale per la dichiarazione dei redditi IRPEF “Anno 2007” che verrà presentata nel 2008, pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro), per l’acquisto di un “apparecchio televisivo” dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In pratica la detrazione può arrivare fino ad un massimo di 200 Euro.
L’agevolazione viene concessa al fine di favorire il rinnovo del parco “apparecchi televisivi” dei consumatori italiani in vista della migrazione del sistema TV italiano da analogico a digitale; viene riconosciuta solo agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento Rai (di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880).
QUALI SONO I TIPI DI “APPARECCHI TELEVISIVI” AMMESSI ALLA AGEVOLAZIONE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti tipologie di apparecchi :
decoder
televisori
videoregistratori
PER QUALI MODELLI SI PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?
L’elenco per tipologia degli “apparecchi televisivi” per i quali si può ottenere l’agevolazione è pubblicato sul sito www.comunicazioni.it
(N.B.: l’elenco viene progressivamente aggiornato, sulla base delle comunicazioni ulteriori che i produttori di apparecchi televisivi e i distributori commerciali forniscono al Ministero delle Comunicazioni circa i nuovi modelli immessi sul mercato in Italia).
CHI HA DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE?
Hanno diritto all’agevolazione tutte le persone fisiche in regola con il pagamento del canone di abbonamento RAI per l’anno 2007.
QUANTO È L’IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE ?
L’importo dell’agevolazione è pari al 20%, fino ad un massimo di 200 euro, della spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico per l’acquisto di un “apparecchio televisivo” effettuato nell’anno 2007, da portare in detrazione nella denuncia dei redditi IRPEF “Anno 2007”.
COME SI ACCEDE ALL’AGEVOLAZIONE?
Per accedere all’agevolazione è necessario:
aver pagato il canone di abbonamento alla RAI per il 2007
accertarsi che “l’apparecchio televisivo” che si intende acquistare sia presente nell’elenco pubblicato sul presente sito
essere in possesso di fattura o scontrino fiscale recanti i dati identificativi dell’acquirente, la marca ed il modello “dell’apparecchio televisivo” acquistato
portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi IRPEF “Anno 2007” che dovrà essere presentata nel 2008 il 20% della spesa sostenuta, fino ad una detrazione massima di euro 200.
IN QUALE PERIODO DEVO ACQUISTARE L’APPARECCHIO TELEVISIVO PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?
Per beneficare dell’agevolazione l’acquisto dell’“apparecchio televisivo” deve essere stato effettuato nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
Fonte: ministero delle comunicazioni
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 3 agosto 2007
Individuazione delle caratteristiche minime cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi per accedere alla detrazione fiscale di cui
all’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinques del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni («Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»),
concernenti le funzioni e l’organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva
«Servizio universale»);
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche» ed in particolare l’art. 14
con annesso allegato 7;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2004) 541 del
30 luglio 2004 sull’interoperabilita’ dei servizi di televisione
digitale interattiva;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilita’
elettromagnetica;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 («Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge
finanziaria 2006»), e in particolare l’art. 1, comma 572;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2006) 37 del
2 febbraio 2006 sul riesame della situazione relativa
all’interoperabilita’ dei servizi di televisione digitale interattiva
ai sensi della comunicazione COM(2004) 541;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2007»), e in particolare l’art. 1, commi 357 e 361;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante
«Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la
ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000»;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1992, n. 91) Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio
1978 concernente le norme per l’immissione al consumo nel territorio
nazionale di ricevitori per televisione;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’11 novembre
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005
concernente «Regole tecniche relative agli impianti condominiali
centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione»;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai fini del presente decreto per «apparecchio televisivo
digitale con sintonizzatore digitale integrato» (di seguito
denominato «apparecchio televisivo digitale») si intende qualunque
apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi
digitali.
2. Il presente decreto prescrive le caratteristiche tecniche minime
cui deve rispondere l’apparecchio televisivo digitale per poter
consentire all’acquirente di accedere ai benefici previsti dall’art.
1, comma 357, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Restano invariate le norme vigenti per l’immissione sul mercato.
Art. 2.
Caratteristiche minime degli apparecchi televisivi digitali
1. Le caratteristiche minime che devono possedere gli apparecchi
televisivi digitali, per poter usufruire delle agevolazioni di cui
all’art. 1, sono riportate nell’allegata Tabella A.
Art. 3.
Neutralita’ tecnologica
1. L’apparecchio televisivo digitale deve consentire la ricezione
di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi per l’utente
da almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere
terrestre, via cavo o via satellite.
Art. 4.
Documentazione tecnica e ulteriori prestazioni
1. L’apparecchio televisivo digitale deve essere corredato da
documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle
caratteristiche minime indicate nel presente decreto, nonche’ da una
scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro ed intelleggibile le
principali caratteristiche aggiuntive.
2. Nel caso di apparecchi televisivi digitali con schermo integrato
devono essere rispettate le norme dell’art. 24 della direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Nel caso di prestazioni di interattivita’, queste devono essere
fornite attraverso una interfaccia di programmazione aperta e
riconosciuta tale, conforme alle norme pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee ai sensi dell’art. 18 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione europea
COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006.
Art. 5.
Informativa ai clienti
1. Le imprese produttrici di apparecchi televisivi digitali,
nonche’ i rivenditori dei medesimi devono dare al cliente la
necessaria informazione sulla possibilita’ di usufruire
dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 357, della legge
27 dicembre 2006,n. 296 nonche’ sulle caratteristiche
dell’apparecchio sia per i requisiti minimi previsti dal presente
decreto sia per le principali funzionalita’ aggiuntive.
Art. 6.
Formazione dell’elenco degli apparecchi che possono godere delle
agevolazioni
1. A cura del Ministero delle comunicazioni, sul sito
www.comunicazioni.it, e’ pubblicato un elenco aggiornato degli
apparecchi ammessi all’incentivo.
2. I soggetti responsabili dell’immissione sul mercato e
interessati all’iscrizione di modelli di apparecchi televisivi
digitali nell’elenco di cui al comma 1, devono presentare al
Ministero delle comunicazioni -Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, viale America
201, 00144 Roma, una dichiarazione, sotto la propria responsabilita’,
di conformita’ alle caratteristiche di cui alla tabella A, secondo il
facsimile allegato al presente decreto, corredato della
documentazione indicata nel facsimile stesso (Tabella B).
Art. 7.
Detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. La detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di mille euro spetta, per l’acquisto di un apparecchio
televisivo digitale compreso nell’elenco di cui all’art. 6, agli
utenti che sono in regola con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l’anno 2007.
2. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, gli utenti
devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell’Agenzia
delle entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di
abbonamento per l’anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale
rilasciato per l’acquisto dell’apparecchio televisivo recante i dati
identificativi dell’acquirente e dal quale risulti la marca e il
modello dall’apparecchio medesimo.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica a tutti gli apparecchi televisivi
digitali, compresi nell’elenco di cui all’art. 6, acquistati a
partire dalla data della sua entrata in vigore e sino al 31 dicembre
2007. Si applica, altresi’, a tutti gli apparecchi televisivi
digitali, che siano stati acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007,
purche’ compresi nell’elenco di cui all’art. 6.
2. Dalla detrazione fiscale di cui al presente decreto sono esclusi
gli apparati di cui all’art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 acquistati nell’anno 2007 dagli abbonati al servizio di
radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle
d’Aosta usufruendo del contributo di cui al medesimo art. 1,
comma 572.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 369
si omette allegato