La Cassazione, nella Sentenza del 23 novembre 2007 n. 43840, afferma che servire ad un cliente una pizza contenente un dente umano configura in capo al ristoratore il reato punito ex artt. 5 lett. d) e 6 comma 3 della L. 283/1962.
In particolare, nella sentenza si legge che “non vi è alcun dubbio che il fornire ad un cliente una pietanza che contiene al suo interno un oggetto quale quello descritto costituisce il reato contestato: è infatti evidente che l’alimento fornito al signor B. era insudiciato e nocivo, contenendo un corpo estraneo, non commestibile, che ne alterava la igienicità ed era addirittura idoneo, per la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo rompere un dente se masticato o creare difficoltà digestive se ingerito. Sussiste quindi senza alcun dubbio l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 5 lett. d) L. 283/62, punito dal successivo art. 6 L. cit”.
Nel caso concreto, inoltre, non può avere valore di esimente dalla responsabilità la considerazione che il corpo estraneo avrebbe potuto trovarsi in un barattolo di pelati usato per condire la pizza, in quanto l’utilizzatore del barattolo ha il dovere di controllo del prodotto una volta aperta la confezione.
Emiliana Matrone
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2007, n. 43840
Condannata a pena di giustizia per contravvenzione agli artt. 5 lett. d) e 6 comma 3 della legge 283/1962 [per avere, nella sua qualità di legale rappresentante del ristorante pizzeria “Da XXXX”, detenuto per vendere e comunque distribuito per il consumo una pizza nella quale veniva rinvenuto dal consumatore M. B. un dente umano. Reato commesso in Campi di Bisenzio in data 19.12.2000], S.B. propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo:
1. “erronea applicazione della legge penale. Insussistenza del reato di cui all’art. 5 lett. d) legge n. 283 del 1962”: sostiene non essere evitabile l’evento attribuitole in quanto, ammesso che un dente (umano o non) od un corpo estraneo purchessia sia stato rinvenuto nella pizza servita al cliente, “nessuno può obbligare chi lavora in un ristorante ad indossare maschere o a visite dentistiche”, così come sarebbe impossibile al legale rappresentante “controllare la qualità di prodotti confezionati” utilizzati per la preparazione degli alimenti (in particolare, la presenza di un ”sasso della dimensione di un dente umano” in un barattolo di pelati impiegato per confezionare una pizza);
2. “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante da una mera lettura del testo della sentenza gravata”: alla incertezza sulla natura del “misterioso oggetto ignoto” si aggiungerebbe quella sulla provenienza di esso (eventualmente “da un commensale di chi lo ha rinvenuto”);
3. «assoluta assenza dell’elemento soggettivo della colpa. Palese applicazione della c.d. “responsabilità oggettiva” da posizione. Violazione dell’art. 27 Costituzione della Repubblica»: la censura si pone come simmetrica rispetto alla prima, laddove ipotizza l’insussistenza delle violazioni enunciate in conseguenza della inevitabilità dell’evento, che renderebbe censurabili le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui “è sufficientemente provata anche la diretta responsabilità dell’imputata, quale legale rappresentante della società che gestiva il ristorante pizzeria, per avere consentito le illecite modalità di produzione di quel cibo concretamente riscontrate, e comunque per non aver sorvegliato adeguatamente per impedire il verificarsi del fatto”; l’imputata infatti, nella indicata qualità, avrebbe dovuto fornire “le opportune direttive per la corretta esecuzione dell’attività di conservazione degli ingredienti e di produzione degli alimenti” ed “avrebbe dovuto quantomeno controllare le condizioni dei singoli alimenti”;
4. “nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 c.p.p. Violazione dell’art. 24 Costituzione”: l’aver punito la ricorrente per la specifica contestazione mossale avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa, a salvaguardia del quale il P.M. “avrebbe dovuto procedere a modificare l’imputazione sostituendo al “dente” un “oggetto non meglio identificato”;
5. “violazione di norma processuale. Mancata applicazione dell’art. 530, comma II, c.p.p.”: traducendo in termini processuali le incertezze riscontrabili attraverso le precedenti censure, “sembra in effetti di essere in presenza di un caso di scuola per la corretta applicazione della norma processuale di cui al presente motivo”;
6. “eccessività della pena. Violazione dell’art. 133 c.p.”: il giudice di merito, dopo aver scelto di applicare la pena pecuniaria per “la apparente occasionalità del fatto e la assoluta incensuratezza dell’imputata”, non ha in alcun modo motivato la quantificazione della pena base in euro 4.500,00, che “diverge non poco dal minimo edittale”;
7. “concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p.”: in presenza di una pena solo pecuniaria, la sospensione “ha costituito sicuramente un danno per la odierna ricorrente”;
8. “intervenuta prescrizione”, con riguardo alla data del reato contravvenzionale contestato.
Ritenuto in diritto che:
Il ricorso è inammissibile per inammissibilità di tutti i motivi con esso articolati.
1. Manifestamente infondato è il quarto motivo, da correlare alla corretta – ed, in sé, non censurata – affermazione del giudice del merito, secondo cui “non vi è alcun dubbio che il fornire ad un cliente una pietanza che contiene al suo interno un oggetto quale quello descritto costituisce il reato contestato: è infatti evidente che l’alimento fornito al signor B. era insudiciato e nocivo, contenendo un corpo estraneo, non commestibile, che ne alterava la igienicità ed era addirittura idoneo, per la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo rompere un dente se masticato o creare difficoltà digestive se ingerito. Sussiste quindi senza alcun dubbio l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 5 lett. d) L. 283/62, punito dal successivo art. 6 L. cit.”. A fronte di una costruzione siffatta, non solo non è configurabile una indebita immutazione del fatto, nella sostituzione della locuzione “dente umano” (rinvenuto nella pizza servita al cliente) con quella di “corpo estraneo”, non commestibile – tanto più in relazione alla deposizione del B., secondo cui si sarebbe trattato di “un oggetto duro, dalle apparenze di un dente” -, ma soprattutto pare arduo sostenere che la formale sostituzione della locuzione specifica con quella di “oggetto non meglio identificato” avrebbe potuto garantire alla giudicabile una più efficace difesa.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, col quale si vorrebbe costruire una sorta di inesigibilità del dovere di impedire che corpi estranei “cadano” nella pietanza in corso di preparazione: a parte la singolarità della prospettazione, si osserva, in particolare, che, anche se il corpo estraneo si fosse trovato in un barattolo di pelati, non per questo l’utilizzatore del barattolo andrebbe esente da ogni dovere di controllo, che, una volta aperta la confezione, grava invece esclusivamente su di lui. 3. In diretta correlazione è manifestamente infondato il terzo motivo, giacché l’obbligo di vigilare adeguatamente e di fornire – semmai attraverso un apposito codice di sicurezza da seguire nella preparazione degli alimenti – direttive producenti per l’opportuno controllo igienico incombe su chi organizza il servizio, vale a dire proprio sul legale rappresentante dell’ente, chiamato a risponderne per colpa diretta e non certamente in via di responsabilità oggettiva.
4. Intrinsecamente inammissibile è il secondo motivo, con cui, sotto il profilo del vizio di motivazione, si prospetta la mera eventualità che l’oggetto possa essere rapportabile ad uno dei clienti, così indebitamente procedendosi ad una mera valutazione diversa, che abbisognerebbe, oltre tutto, di apposita indagine di fatto.
5. In relazione a tali non verificabili tesi difensive, appare formulata la censura di cui al quinto motivo, inammissibile per le stesse ragioni che precedono.
6. Pure inammissibile è il sesto motivo: il giudice di merito risulta aver fatto corretto uso del proprio potere discrezionale, nella determinazione della pena: infatti, dopo aver scelto quella pecuniaria, la ha fissata nella misura base di euro 4.500 (ridotti a 3.000 per il computo delle generiche, nella estensione massima): ed è certamente apodittica la censura secondo cui tale pena “diverge non poco dal minimo edittale”, non essendosi considerato che non sussiste un obbligo del giudice di irrogare il minimo, e che la critica è intrinsecamente immotivata, in presenza di un minimo di euro 2.582 e di un massimo di euro 46.481.
7. Inammissibile è anche il settimo motivo, per mancanza di interesse ad impugnare.
A partire da Cass., Sez. un., 6563/1994, infatti, si è univocamente affermato il principio, secondo cui “La sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena: l’interesse alla impugnazione, condizionante l’ammissibilità dal ricorso, si configura tutte la volta in cui il pro-Tradimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre il concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall’interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella reintegrazione sociale del condannato”. Proprio in tale ottica, non assume rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contrasto con la prognosi di non reiterazione criminale e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164 comma 1 c.p. per la concessione del beneficio medesimo (negli stessi sensi, fra le altre, Cass., I, 10791/1999; III, 4954/2000; III, 12279/2000; I, 25513/2002; V, 15791/2003; V, 41557/2006; III, 20469/2007).
8. Da tutto ciò consegue l’inammissibilità del ricorso. Essa non consente di rilevare la prescrizione, che sarebbe maturata (il 19 giugno 2005) successivamente alla pronuncia impugnata. L’inammissibilità della impugnazione, infatti, qualunque ne sia la causa, vale a dire originaria, per mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. (Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci) o derivante dalla enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli), o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca), preclude l’esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue a carico della ricorrente l’onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma alla cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 186/2000).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.