L’art. 143 del codice delle assicurazioni, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006, ha lo scopo di favorire la definizione stragiudiziale della controversia al fine di semplificare e di accelerare le procedure di liquidazione del danno.
La norma apporta notevoli novità rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’art. 3 della Legge 39/1977.
In particolare, il primo comma dell’art. 147 impone ai proprietari dei veicoli coinvolti in incidenti l’onere di denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione.
In difetto, si applica l’art. 1915 c.c., che prevede la perdita di della copertura assicurativa qualora l’omesso avviso di sinistro sia da attribuire all’assicurato a titolo di dolo; qualora, invece, l’omissione sia solo colposa l’assicuratore potrà rivalersi solo degli eventuali ulteriori pregiudizi sofferti.
Di regola, la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dal suo verificarsi.
Il denunciante può avvalersi di un apposito modulo fornito dall’impresa assicurativa (simile al vecchio modello CID), ma può anche usare uno schema libero, purché in esso siano riportati gli elementi essenziali (oltre alle modalità del sinistro, la data del sinistro, il luogo del sinistro, le auto coinvolte, i nominativi dei conducenti e dei proprietari e le rispettive società assicurative).
Il secondo comma dell’art. 143 del codice delle assicurazioni prevede che quando il modulo CID sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Dalla Sentenza n. 27005 del 2005 della Corte di Cassazione emerge che il CID redatto dalle parti coinvolte nell’incidente ha valore probatorio solo se sottoscritto da entrambi i conducenti e, soprattutto, se completo in ogni sua parte.
Tuttavia, quanto alla rilevanza probatoria del CID, è necessario fare delle precisazioni.
Infatti, verso il conducente che ha materialmente redatto il modulo, quest’ultimo ha un vero e proprio valore confessorio; invece, ove il proprietario sia persona diversa dal conducente firmatario, il verbale di contestazione è liberamente apprezzabile in chiave probatoria, avendo il primo facoltà di dimostrare che i fatti si sono svolti in maniera diversa rispetto a quanto riportato nel modulo; infine, nei confronti dell’assicuratore, dal modulo deriva una presunzione iuris tantum di corrispondenza alla realtà di quanto descritto nel modulo stesso, presunzione, peraltro, facilmente superabile non necessariamente dimostrando il reale accadimento dei fatti, ma anche convincendo l’autorità giudicante che il sinistro non si è mai verificato ovvero si è verificato con modalità diverse (Cass. 27 febbraio 2004, n. 4007).
Sul punto le Sezioni Unite, con la recente pronuncia del 5 maggio 2006, n. 10311 soggiungono che “il modulo CID completo e sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro genera una presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore come tale, quindi, è superabile con prova contraria. Il modulo è valido sino alla contestazione dello stesso da parte dell’assicuratore nel caso in cui quest’ultima possa provare che il fatto non si è verificato o che si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate oppure in seguito a una consulenza tecnica di ufficio che ne attesti l’incompatibilità”.
Va ancora segnalato che l’onere della denuncia di cui sopra deve essere ottemperato anche se l’assicurato ritiene di non aver “colpa” nel sinistro. In tal caso, la denuncia di sinistro ha natura cautelativa.
Con la denuncia cautelativa, in breve, l’assicurato descrive le modalità del sinistro e diffida la propria assicurazione a non pagare perché ritiene di non essere responsabile.