Una particolare disciplina è dettata dal codice civile per il deposito alberghiero (artt. 1783-1786 c.c.).
La responsabilità dell’albergatore è graduata a seconda che la cosa danneggiata sia stata solamente portata in albergo ovvero sia stata consegnata in deposito all’albergatore.
Nella prima ipotesi non esiste un contratto di deposito.
In questo caso la responsabilità dell’albergatore è fissata entro un limite massimo (sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata), a meno che la perdita o il deterioramento della cosa non dipenda da colpa, sua o di un dipendente, o l’albergatore abbia rifiutato di prendere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare (danaro contante, oggetti di valore).
L’albergatore, però, è esonerato dalle conseguenze della responsabilità se prova che la perdita o il deterioramento della cosa sono dovuti a colpa grave del cliente o di chi lo accompagna.
Nella seconda ipotesi, invece, le parti stipulano un vero e proprio contratto di deposito del tutto autonomo, sebbene collegato a quello alberghiero. Pertanto, in questo caso, l’albergatore risponde secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento contrattuale.
Parimenti si ha contratto di deposito, accessorio a quello alberghiero, nel caso in cui il cliente utilizzi il garage dell’albergo. Oggetto del deposito è non solo il veicolo ma anche le cose a questo funzionalmente collegate come gli optionals o l’autoradio.