Il deposito nei magazzini generali, svolto in pubblici magazzini appositamente organizzati, è un comune contratto di deposito, caratterizzato dalla speciale qualità professionale del depositario (artt. 1787-1797 c.c.).
I magazzini sono responsabili della conservazione delle merci depositate, tranne che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, da fatto imprevedibile o da vizi delle stesse o dell’imballaggio.