La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 06 giugno 2013 n. 14317, ha stabilito che titolare dell’indennizzo resta soltanto il dipendente che ha subito la menomazione, mentre ai suoi aventi causa esso spetta iure suceessionis, atteso che costoro, anche se suoi congiunti stretti, risentono un danno solo indiretto.
Infatti, il presupposto per la concessione dell’equo indennizzo è la domanda avanzata dall’interessato entro il termine perentorio previsto dall’art. 4 del suddetto decreto ministeriale. Se essa non sia stata avanzata gli eredi non possono far valere alcuna pretesa collegata all’ascrivibilità della morte alla infermità dipendente da servizio.
Inoltre, come è noto, per i ferrovieri, al pari che per i dipendenti civili dello Stato, la concessione dell’equo indennizzo consta di un procedimento articolato in due fasi distinte, dirette la prima al riconoscimento della causa di servizio e la successiva al riconoscimento dell’equo indennizzo, con distinti ed autonomi termini per dette fasi.
Deve essere, quindi, il dipendente a chiedere personalmente – nel rispetto del termine di decadenza – quanto meno l’accertamento della causa di servizio. Ove il dipendente abbia soddisfatto quest’onere, nel caso intervenga il decesso, le fasi successive potranno essere attivate dai suoi aventi causa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, per il quale “la domanda può essere proposta, con le modalità previste dal comma 1) anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto” (cfr. Cass. n. 21458/07; Cass. n. 21332/07; Cass. n. 20007/04; Cass. n. 15059/01; Cass. n. 3442/09).
Nel caso specifico, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio venne presentata non già dal defunto, ma dalla vedova, successivamente al decesso del coniuge. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso risulta inammissibile.
Si riporta di seguito la sentenza in argomento.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 giugno 2013, n. 14317
Fatto
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5382/02 ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l’affezione polmonare da cui era affetto P. E. ed il conseguente suo decesso, avvenuto il 3 febbraio 1998, condannando la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana al pagamento dell’equo indennizzo a favore della vedova F. R..
Tale decisione, impugnata dalla società, è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza depositata il 27 gennaio 2006, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda.
Ha osservato la Corte territoriale che in base al D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, emanato in attuazione della legge 6 ottobre 1981 n. 564, l’equo indennizzo presuppone la previa presentazione della domanda – entro il termine decadenziale di sei mesi previsto da tale decreto ministeriale – ad opera del dipendente anche nel caso di richiesta da parte degli aventi causa di riconoscimento del collegamento del successivo decesso alla causa di servizio; che detta prestazione può essere riconosciuta solo a favore del dipendente che ne abbia fatto domanda e non anche a favore dei congiunti del medesimo che risentono in via indiretta del pregiudizio, i quali possono giovarsi dell’indennizzo solo a titolo successorio e non anche iure proprio.
Nella specie la domanda di equo indennizzo era stata presentata dalla moglie del lavoratore a seguito del di lui decesso, e non già dal lavoratore, onde era inammissibile.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra F. R. sulla base di un solo motivo. La società ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione “di norme di diritto” nonché vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, deduce che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 1622 del 1983, la domanda di equo indennizzo deve essere presentata dal dipendente entro il termine di sei mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato il provvedimento con il quale si riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell’integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità della lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Aggiunge che, secondo la stessa disposizione, la domanda può essere proposta anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto, entro il termine di sei mesi dal decesso, disposizione questa riprodotta dal d.p.r. 20 aprile 1994 n. 349, art. 3, in vigore al momento in cui venne presentata detta domanda.
Da tali disposizioni è dunque evidente come ricorressero nella specie i presupposti per ottenere l’equo indennizzo (decesso del dante causa in conseguenza di una patologia dipendente da causa di servizio e presentazione della domanda dall’avente causa entro il termine di sei mesi dal decesso), onde era errata la sentenza impugnata che aveva interpretato diversamente la normativa in questione.
Il motivo non è fondato.
La legge 6 ottobre 1981, n. 564 ha esteso ai ferrovieri l’istituto dell’equo indennizzo già inserito nello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato (art. 11), prevedendo altresì che a livello applicativo fosse emanata una legislazione di carattere secondario. Tale disciplina fu emanata con il D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, il quale prevede all’art. 1 che “l’equo indennizzo previsto dall’art. 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso al dipendente dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, per infermità o lesione contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione dell’integrità fisica …” (comma 1).
L’art. 1 prevede anche che se alla data di emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo il dipendente interessato sia deceduto per cause di servizio debitamente riconosciute a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell’evento mortale (e sempreché sia stata prodotta entro il termine previsto dal successivo art. 4, comma 1, del regolamento la necessaria domanda di equo indennizzo da parte degli aventi causa) la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A (misura massima) (comma 3}.
Lo stesso decreto ministeriale prevede, inoltre, sotto la rubrica modalità di presentazione della domanda, che “per conseguire l’indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell’integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fìsica in conseguenza dell’infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio” (art. 4, comma 1).
L’art. 6, comma 2, del decreto prescrive infine che, qualora l’interessato sia deceduto successivamente alla presentazione della domanda di equo indennizzo, e sempreché non ricorra l’ipotesi prevista dal dell’art. 1, comma 3, l’organo sanitario deve pronunziarsi con l’indicazione della categoria di menomazione cui si ritiene possa essere ascritta la infermità o la lesione alla data della morte.
Questa Corte, in controversie analoghe alla presente, ha costantemente affermato che tale disciplina presuppone che la concessione dell’equo indennizzo sia preceduta dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 4 D.M. cit. da parte del dipendente delle Ferrovie. L’equo indennizzo può infatti essere riconosciuto solo a suo favore, avendo detto istituto la funzione di ristoro al dipendente per la menomazione da lui subita causata da infermità ascrivibile a causa di servizio. I congiunti aventi causa che risentano in via indiretta un pregiudizio a causa della morte del dipendente possono invece giovarsi dell’indennizzo in questione solo a titolo successorio e non anche iure proprio.
Nella sostanza, titolare dell’indennizzo resta soltanto il dipendente che ha subito la menomazione, mentre ai suoi aventi causa esso spetta iure suceessionis, atteso che costoro, anche se suoi congiunti stretti, risentono un danno solo indiretto.
Presupposto per la concessione dell’equo indennizzo è dunque la domanda avanzata dall’interessato entro il termine perentorio previsto dall’art. 4 del suddetto decreto ministeriale. Se essa non sia stata avanzata gli eredi non possono far valere alcuna pretesa collegata all’ascrivibilità della morte alla infermità dipendente da servizio.
E’ stato altresì affermato da questa Corte che per i ferrovieri, al pari che per i dipendenti civili dello Stato, la concessione dell’equo indennizzo consta di un procedimento articolato in due fasi distinte, dirette la prima al riconoscimento della causa di servizio e la successiva al riconoscimento dell’equo indennizzo, con distinti ed autonomi termini per dette fasi.
Deve essere quindi il dipendente a chiedere personalmente -nel rispetto del termine di decadenza – quanto meno l’accertamento della causa di servizio. Ove il dipendente abbia soddisfatto quest’onere, nel caso intervenga il decesso, le fasi successive potranno essere attivate dai suoi aventi causa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, per il quale “la domanda può essere proposta, con le modalità più sopra previste (e cioè previste dal comma 1) anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto” (cfr., per tutti tali principi, Cass. n. 21458/07; Cass. n. 21332/07; Cass. n. 20007/04; Cass. n. 15059/01; Cass. n. 3442/09).
Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio venne presentata non già dal defunto P. E., ma dalla vedova, odierna ricorrente, successivamente al decesso del coniuge.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La ricorrente, soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio come in dispositivo, non rientrando la controversia in esame, ai fini delle spese processuali, nell’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in ragione della natura retributiva dell’equo indennizzo (Cass. n. 12479/03; Cass. n. 17347/04; Cass. n. 19560/06).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a favore della controparte, in € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.