Il concettto di addebitabilità della separazione ha il significato di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario dei coniugi contrario ai doveri coniugali. Pertanto, ai fini dell’addebitabilità della separazione, assume rilievo il comportamento complessivo dei coniugi anche successivo all’introduzione del giudizio di separazione, in quanto durante tale giudizio permane a carico dei medesimi il dovere del reciproco rispetto.
In particolare, deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ai fini dell’addebitabilità della separaazione, sono irrilevanti le semplici peculiarità caratteriali, ovvero le convinzioni e la particolare mentalità che un coniuge tende ad imporre all’altro.
Tuttavia, la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che il comportamento del coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi, le proprie convinzioni originali ed inconsuete o la propria particolare mentalità, può assumere rilevanza, al fine dell’addebitabilità della separazione, se si traduca in violazione dei doveri che dal matrimonio discendono (Cass. 8013/1990).